DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1982 che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE (82/287/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE2, in particolare l'articolo 21 bis,
vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra3, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 20 bis,
considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, per i motivi qui appresso esposti;
considerando che le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi, ivi comprese le norme di purezza varietale, devono essere modificate al fine di garantire la loro conformità ai sistemi previsti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; che è pertanto opportuno adattare all'evoluzione più recente le date di entrata in vigore previste rispettivamente all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere4, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, e all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra5, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE;
considerando che nella situazione attuale non è stato possibile prevedere all'interno della Comunità un'armonizzazione delle condizioni relative alle norme di purezza varietale minima cui le colture o le sementi devono rispondere nel caso degli ibridi di girasole; che una prova deve essere tuttavia effettuata anteriormente al 1o luglio 1983 per fissare tali norme ai fini di un'armonizzazione;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:
1. Al punto 4, seconda e terza frase, sono aggiunti dopo i termini «Pisum sativum» i termini «Vicia faba».
2. Al punto 4, seconda e terza frase, i termini «Raphanus sativus ssp. oleifera» sono soppressi.
Art. 2
L'allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:
1.
Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: «Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza varietale minima (%) deve essere pari a:
— Poa spp., varietà apomittiche monoclonali: 98
— Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:
— sementi certificate di prima riproduzione: 99
— sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98
—
La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I»
.
2.
Nella sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
«Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza varietale minima dev'essere del 99,7 %.
La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I»
.
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Art. 3
Art. 4
Art. 5
Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE, i termini «il 1o gennaio 1982» sono sostituiti dai termini «ad una data da determinare in una fase ulteriore».
Art. 6
Nell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE, i termini «il 1o gennaio 1982» sono sostituiti dai termini «ad una data da determinare in una fase ulteriore».
Art. 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
— alle disposizioni degli articoli 5 e 6, con effetto dal 1o gennaio 1982;
— alle disposizioni dell'articolo 2, per quanto riguarda Poa spp., il 1o gennaio 1984 al più tardi;
— alle altre disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 1o gennaio 1983.
2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, secondo e terzo trattino.
Art. 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione