DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1983 che modifica la direttiva 82/287/CEE che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE (83/116/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/287/CEE2, in particolare l'articolo 21 bis,
considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ha reso necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, tramite la direttiva 82/287/CEE, ivi comprese alcune modifiche relative alla purezza varietale delle sementi di Poa spp.;
considerando che la messa in vigore delle disposizioni per conformarsi a queste ultime modifiche è stata fissata al 1o gennaio 1983;
considerando che le regole previste a tale scopo nel sistema dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono attualmente oggetto di un attento esame nell'ambito di questa organizzazione;
considerando che è opportuno aspettare i risultati di questo esame;
considerando che è quindi necessario fissare una data più idonea per la messa in vigore di dette disposizioni, al fine di evitare misure premature;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. All'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 82/287/CEE, i termini «1o gennaio 1983» sono sostituiti da «1o gennaio 1984 al più tardi».
2. All'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 82/287/CEE, i termini «terzo trattino» sono sostituiti da «secondo e terzo trattino».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione