DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (83/127/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la direttiva 68/297/CEE3 ha fissato il quantitativo minimo di carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali che deve essere ammesso in franchigia alle frontiere interne della Comunità;
considerando che, allo scopo di agevolare il passaggio di dette frontiere, è opportuno aumentare tale quantitativo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
All'articolo 3 della direttiva 68/297/CEE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Al più tardi con effetto dal 1o luglio 1984, gli Stati membri ammettono in franchigia un quantitativo di 200 litri di carburante.».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL