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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (83/127/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la direttiva 68/297/CEE3 ha fissato il quantitativo minimo di carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali che deve essere ammesso in franchigia alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, allo scopo di agevolare il passaggio di dette frontiere, è opportuno aumentare tale quantitativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

All'articolo 3 della direttiva 68/297/CEE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Al più tardi con effetto dal 1o luglio 1984, gli Stati membri ammettono in franchigia un quantitativo di 200 litri di carburante.».

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL