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TERZA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (83/514/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici1, modificata da ultimo dalla direttiva 83/341/CEE2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede l'esecuzione di controlli ufficiali al fine di accertare che siano osservate le condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie per quanto concerne la composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che occorre definire, al più presto, tutti i metodi di analisi necessarie; che a tal fine sono già state portate a termine due tappe essendo stati definiti taluni metodi nelle direttive 80/1335/CEE3 e 82/434/CEE4 della Commissione; che la fissazione dei metodi di dosaggio del diclorometano e dell'1,1,1-tricloroetano, d'identificazione e di dosaggio dell'idrossi-8-chinolina e del suo solfato, di dosaggio dell'ammoniaca, d'identificazione e di dosaggio del nitrometano, dell'acido tioglicolico nei prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli e nei depilatori, nonchù dell'esaclorofene, di dosaggio del tosylchloramidum natricum e dei composti fluorati nei dentifrici, d'identificazione e di dosaggio dei composti mercurio-organici, di dosaggio dei solfuri alcalini e alcalino-terrosi costituisce la terza tappa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinchù, all'atto dei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici,

— il dosaggio del diclorometano e dell'1,1,1-tricloroetano,

— l'identificazione e il dosaggio dell'idrossi-8-chinolina e del suo solfato,

— il dosaggio dell'ammoniaca

— l'identificazione e il dosaggio del nitrometano,

— l'identificazione e il dosaggio dell'acido tioglicolico nei prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli e nei depilatori,

— l'identificazione e il dosaggio dell'esaclorofene,

— il dosaggio del tosylchloramidum natricum,

— il dosaggio dei composti fluorati nei dentifrici,

— l'identificazione e il dosaggio dei composti mercurio-organici,

— il dosaggio dei solfuri alcalini e alcalino-terrosi,

vengano effettuati in conformità dei metodi descritti nell'allegato.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1984.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1983. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione