DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 1984 che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi direttiva 75/268/CEE (Italia) (84/167/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Parlamento europeo4,
considerando che nella direttiva 75/273/CEE5 sono indicate le zone dell'Italia che figurano nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo italiano ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE che l'elenco comunitario delle zone enumerate nell'allegato della direttiva 75/273/CEE sia modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;
considerando che il trasferimento di talune zone dall'elenco delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE all'elenco delle zone ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva rispetta gli indici e i valori considerati per la determinazione delle zone di montagna nella direttiva 75/273/CEE;
considerando che le nuove zone che figurano nell'elenco corrispondono ai criteri e ai dati applicati a norma della direttiva 75/273/CEE per determinare le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che la superficie totale delle zone classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE non supera il 2,5 % della superficie totale dell'Italia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'elenco delle zone svantaggiate in Italia quale figura nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.