DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1984 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (84/372/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE2, in particolare l'articolo 11,
vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore3, modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE4, in particolare l'articolo 3,
considerando che, con l'esperienza acquisita in materia e tenuto conto dell'attuale livello della tecnica, è ora possibile emendare alcune prescrizioni riguardanti il metodo di misura del rumore provocato da taluni tipi di veicoli al fine di meglio adeguarle alle effettive condizioni d'uso; che si tratta di veicoli ad alte prestazioni, nonché di veicoli con cambio automatico munito di selettore manuale;
considerando in particolare che i veicoli ad alte prestazioni presentano l'importante caratteristica di essere realizzati con soluzioni tecniche d'avanguardia che normalmente precedono le soluzioni adottate in seguito nella produzione in serie, con l'ottimazione degli elementi e delle caratteristiche relativi alla sicurezza attiva e passiva, all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico ed al consumo di carburante; che, in merito al funzionamento dei veicoli, l'attuale metodo di misura per determinare il livello sonoro ammissibile, ideato per mettere in evidenza il rumore prodotto dai veicoli nel corso della loro utilizzazione nel traffico urbano, non rappresenta, secondo le più recenti esperienze, l'effettiva utilizzazione nel traffico urbano dei veicoli ad alte prestazioni; che le modifiche necessarie per ovviare a detto inconveniente e per valutare in modo più rappresentativo il rumore emesso da questo tipo di veicoli sono già state adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 51, recentemente emendato;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 70/157/CEE, modificato da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Con decorrenza dal 1o ottobre 1984, gli Stati membri non possono:
— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale,
— né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,
adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. Con decorrenza dal 1o ottobre 1985, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE come modificata,
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
3. Con decorrenza dal 1o ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o ottobre 1984 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione