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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1984 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (85/38/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/287/CEE2, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati I e II della direttiva succitata devono essere modificati per i motivi qui appresso esposti;

considerando che, come è noto, in un certo tipo di varietà di fienarola dei prati (Poa pratensis L.) la purezza varietale può essere esaminata più facilmente che in altre varietà; che nell'allegato II della direttiva suindicata, sono stati pertanto stabiliti per questo tipo livelli specifici di tolleranza in materia di purezza varietale;

considerando che le norme di purezza varietale applicabili alla fienarola dei prati nonché la procedura per esaminarne l'osservanza devono esser adattate al fine di eliminare possibili discriminazioni tra i diversi tipi di varietà, fornire riferimenti in tutti i casi per le ispezioni in campo e tener conto delle pratiche attuali di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Nella tabella che figura al punto 2, i termini «varietà apomittiche monoclonali di Poa spp.» sono sostituiti dai temrini «varietà di Poa pratensis di cui al punto 4, nella seconda parte della terza frase».

2. Al punto 4, seconda frase, i termini «o varietà apomottiche monoclonali di Poa spp.» sono sostituiti dai termini «o di Poa pratensis».

3.

Al punto 4, dopo la secona frase è aggiunto il testo seguente: «Nel caso della Poa pratensis il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 20 m2 per la produzione di sementi di base,

— 4 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso, di varietà classificate ufficialmente come «varietà apomittiche monoclonali» secondo procedure approvate, un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate. Nel caso di colture di Poa pratensis appartenenti a tali varietà, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta e conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale non solo sulla base dei risultati dell'ispezione in campo effettuata ai sensi dell'allegato I, punto 6, se è provato che il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito mediante una analisi adeguata delle sementi o con altri mezzi appropriati.

4. Al punto 4, ultima frase, i termini «e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp.» sono soppressi.

Art. 2

L'allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Nella sezione I, punto 1, seconda frase, primo trattino, i termini «Poa spp. varietà apomittiche monoclonali» sono sostituiti dai termini «Poa pratensis, varietà di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase».

2.

Nella sezione II, punto 1, prima frase, i termini «e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp.»

sono sostituiti dai termini «e delle varietà di Poa pratensis di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase».

Art. 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione