diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1985 che modifica la direttiva 81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (85/148/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

considerando che la direttiva 81/645/CEE4, modificata da ultimo dalla decisione 83/339/CEE5, indica quali sono in Grecia le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo ellenico ha chiesto un'estensione delle zone svantaggiate mediante, da un lato, la revisione di uno dei criteri osservati per delimitare le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE e, dall'altro, una migliore applicazione degli altri criteri osservati per delimitare le zone ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della stessa direttiva;

considerando che il governo ellenico ha proposto di applicare come criterio per la densità della popolazione il numero di 45 abitanti per km2 (la media nazionale è 74 abitanti per km2), allo scopo soprattutto di colmare il divario esistente tra le statistiche ufficiali elaborate in base ai registri comunali e la popolazione effettiva delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo ellenico ha comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, 125 zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di tali zone; che inoltre il governo ellenico ha comunicato alla Commissione che intende mantenere per tutte le zone svantaggiate il regime particolare di aiuti vigenti in queste zone;

considerando che le nuove zone corrispondono ai criteri e ai dati numerici applicati ai sensi della direttiva 81/645/CEE per la determinazione delle zone interessate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, tenuto conto della modifica del criterio della densità di popolazione applicato per la

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI