DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1987 che modifica la prima direttiva 80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (87/143/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici1, modificata da ultimo dalla direttiva 87/137/CEE della Commissione2 in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando che in base ai dati scientifici e tecnici risulta necessario adeguare il metodo di analisi concernente il dosaggio dello zinco; che è pertanto opportuno modificare la direttiva 80/1335/CEE della Commissione3.
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato, capitolo VI della direttiva 80/1335/CEE è modificato come segue:
1.
Il punto 5 è completato da:
«5.13. Filtro di carta, Whatman n. 4 o equivalente».
2.
Il punto 6.1 è completato da:
«6.1.1. Filtrare in depressione, se necessario, e separare il filtrato.
6.1.2. Ripetere nuovamente l'estrazione con 50 ml di acqua distillata. Filtrare e mescolare i filtrati».
3. Al punto 6.2, il riferimento alla soluzione deve leggersi 6.1.2 invece di 6.1.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1987. Per la Commissione Grigoris VARFIS Membro della Commissione