DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988 che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (89/14/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE della Commissione2, in particolare l'allegato I, paragrafo 4, punto A, ultima frase,
considerando che la direttiva 87/481/CEE della Commissione, del 9 settembre 19873, ha modificato l'allegato I, paragrafo 4 della suddetta direttiva 70/458/CEE per quanto riguarda le condizioni in materia di isolamento delle colture per la produzione di sementi di bietole da coste e bietole da orto;
considerando che, a norma della direttiva 87/481/CEE, le distanze minime fra colture vicine della stessa sottospecie che possono determinare un'impollinazione estranea indesirabile sono condizionate dal fatto che le colture di bietole da coste o da orto siano o non siano di una varietà appartenente allo stesso gruppo di varietà delle summenzionate colture vicine;
considerando che occorre quindi determinare i gruppi di varietà di bietole da coste e di bietole da orto di cui all'allegato I, paragrafo 4, punto 1 della direttiva 70/458/CEE;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
I gruppi di varietà di bietole da coste e di bietole da orto di cui all'allegato I, paragrafo 4, punto 1 della direttiva 70/458/CEE figurano nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Entro e non oltre il 1o gennaio 1990 gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente