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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (88/380/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorre modificare le direttive seguenti concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole3, modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE4;

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere5, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE6;

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali7, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE8;

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate9, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE10;

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra11, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE;

- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole12, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE13;

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi14, modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE15;

considerando che, a motivo dell'accresciuta importanza a livello comunitario, il bromo, il bromo dell'Alaska, la facelia, il triticale, il cavolo cinese e la cicoria industriale devono essere inclusi nel campo d'applicazione delle suddette direttive: che, per le medesime ragioni, le varietà ibride di girasole e di alcune altre specie di cereali devono anch'esse essere inserite nel campo d'applicazione delle suddette direttive; che le colture e le sementi di dette specie e tipi di varietà devono soddisfare condizioni conformi a quelle prescritte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il commercio internazionale di sementi, escluse le varietà allogame di triticale e le varietà ibride di alcune altre specie supplementari di cereali per le quali l'OCSE non ha finora stabilito dette condizioni;

considerando che sembra opportuno, da un lato, rivedere alcune disposizioni per agevolare la riproduzione delle sementi in Stati membri diversi da quello di origine e, dall'altro, adottare misure comunitarie per garantire l'identità delle sementi, commercializzate tal quali ai fini del condizionamento;

considerando che sembra opportuno accordare agli Stati membri un periodo di tempo supplementare per poter autorizzare, a talune condizioni, la certificazione ufficiale delle sementi di specie autogame di cereali le quali non sono state sottoposte ad ispezioni ufficiali sul campo di produzione e per consentire la commercializzazione di determinate varietà di segale le quali non soddisfano talune condizioni previste nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, onde poter acquisire l'esperienza necessaria in vista di una soluzione più generale e definitiva in particolare per quanto riguarda la segale, in base alle informazioni che devono essere fornite dal Regno Unito;

considerando che, per trovare migliori soluzioni per sostituire elementi dei regimi di certificazione adottati in base alle citate direttive, sembra opportuno organizzare esperimenti temporanei da effettuarsi in base a condizioni specifiche; che, pertanto, è necessaria una base giuridica per effettuare detti esperimenti;

considerando che occorre migliorare le disposizioni concernenti le informazioni che devono figurare sull'etichetta ufficiale per quanto riguarda il nome della specie e delle varietà per fornire una migliore informazione agli utilizzatori di sementi e agevolare gli scambi intracomunitari;

considerando che si deve garantire che le etichette del fornitore, richieste da talune normative nazionali, siano compilate in modo tale da non poter essere confuse con le etichette ufficiali;

considerando che è auspicabile facilitare agli Stati membri l'esclusione dal campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE di sementi di specie di cereali o di piante oleaginose e da fibra di scarsa importanza economica;

considerando che, per quanto concerne la direttiva 70/458/CEE, devono essere adattate alcune disposizioni relative alle varietà di talune specie vegetali per consentire di tener conto degli sviluppi attuali nel processo di rinnovamento dell'ammissione ufficiale di talune varietà;

considerando che di norma le condizioni relative al valore agronomico o di utilizzazione di una varietà non devono essere richieste per l'ammissione di varietà (linee «inbred», ibridi) destinate unicamente a servire da componente di varietà ibride;

considerando che deve essere possibile esigere l'idoneità a scopi specifici di alcune varietà di graminacee non destinate alla produzione di piante foraggere;

considerando che le richieste di autorizzazione presentate dalla Repubblica ellenica per vietare su tutto il territorio nazionale o su parte del medesimo la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di talune varietà che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi devono essere prese in considerazione per consentire alla Repubblica ellenica di completare l'adattamento della propria produzione e della propria commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione alle esigenze comunitarie per i cataloghi comuni;

considerando che è utile precisare alcune disposizioni contenute nelle direttive summenzionate;

considerando che è opportuno rinviare la data di attuazione delle modifiche già apportate alle summenzionate direttive dalle direttive 86/155/CEE e 86/320/CEE per farla corrispondere alla data principale di attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1.

«Bromus catharticus Vahl

Bromo

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska» sono aggiunti dopo i termini:

«Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. e K. B. Presl

Avena altissima» e alla lattera c), i termini:

«Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia» sono aggiunti dopo i termini:

«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. van medullosa thell + var. viridis L.

Cavolo da foraggio»;

2. all'articolo 2, paragrafo 1 bis, nel testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito dal termine «names»;

3. all'articolo 2, i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente 1 quater e 1 quinquies;

4.

all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

;

6.

all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1»;

;

7.

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative o taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21.

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

;

8.

all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini;»

;

9.

all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

;

10.

il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

1.

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e

— accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo,

3.

debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»

;

11. all'allegato I, paragrafo 2, alla prima colonna della tabella, dopo i termini «Brassica spp.» sono inseriti ogni volta i termini «Phacelia tanacetifolia»;

12. nella seconda frase del testo in lingua francese dell'allegato I, punto 3, il termine «la varieté» è sostituito dal termine «l'espèce»;

13. nel titolo della colonna 4 del testo in lingua francese dell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, il termine «animale» è sostituito dal termine «minimale»;

14.

nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Bromus catharticus

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

Bromus sitchensis

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)»

e

«Phacelia tanacetifolia

80 (a)

96

1,0

0,5

0

0 (j) (k)»

15.

nell'allegato II, parte II, punto 2, lettera A, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

1

2

3

4

5

6

7

8

«Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

(j)»

e

«Phacelia tanacetifolia

0,3

20»

16. nell'allegato III, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

17. nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

18.

nell'allegato IV, lettera A, I, a), è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

;

19. nell'allegato IV, lettera A, I, a), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini»;

20. nell'allegato IV, lettera A, I, b), punto 5, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

21.

nell'allegato IV, lettera A, I b), è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

;

22. nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini «indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»;

23. nell'allegato IV, lettera A, I, c), punto 4, ultima frase, i termini «al fornitore» sono sostituiti da «all'acquirente»;

24. nell'allegato IV, lettera B, a), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»;

25. nell'allegato IV, lettera B, a), punto 7, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»;

26. nell'allegato IV, lettera B, b), punto 6, è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini,»;

27. nell'allegato IV, lettera B, c), punto 11, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini, «, indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini»;

28.

è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

— Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione "sementi non definitivamente certificate".

— Autorità che rilascia il documento.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

— Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

— Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

— Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

— Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1.

«Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Erba sudanese» sono aggiunti termini:

«X Triticosecale Wittm.

Triticale»;

;

2. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A del testo tedesco nella linea «Phalaris canariensis L.» la parola «kanariensaat» è sostituita da «Kanariengras»;

3.

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C la prima frase è sostituita dal testo seguente;

«C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»;

;

4.

all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente: «C bis. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta):

  1. a) destinate alla produzione di ibridi;

  2. b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e

  3. c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni.»

;

5.

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«E. Sementi certificate (scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): le sementi»;

;

6.

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera F, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»;

;

7.

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera G, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi»;

;

8. all'articolo 2, paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine «descriptions» è sostituito da «names»;

9. all'articolo 2 i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente i paragrafi 1 quinquies e 1 sexto;

10.

all'articolo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 ter. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

1 quater. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.»;

;

11. all'articolo 2, paragrafo 1 sexto, la data «30 giugno 1982» è sostituita da «30 giugno 1987» e il secondo trattino è soppresso;

12. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) la data «31 dicembre 1982» è sostituita da «30 giugno 1989»;

13.

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nel caso delle sementi di triticale destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri possono ridurre la facoltà germinativa richiesta nell'allegato II all'80 %. Se, in tali casi, le sementi di triticale non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, questo fatto nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio dello Stato membro interessato sono specificati sull'etichetta.»;

;

15.

all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»;

;

16.

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21.

Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

;

17. all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dopo la parola «riso» è aggiunta la parola «triticale»;

18.

all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini.»;

;

19.

all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membi possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

;

20.

il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

1.

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, parti A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

3.

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»

;

21.

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 ter

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

;

22. all'articolo 22, i termini «allegato II, punto 2» sono sostituiti da «allegato II, punto 3»;

23.

l'articolo 23 bis è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 23 bis Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:

  1. a) per quanto riguarda le specie seguenti:

    — scagliola,

    — sorgo,

    — erba sudanese;

  2. b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio»;

;

24.

nella tabella dell'allegato I, punto 2, prima della linea

«Zea mays» , è inserito il testo seguente: «Triticosecale, varietà ad autofecondazione:

— per la produzione di sementi di base

— per la produzione di sementi certificate

50 m

20 m»

;

25. nell'allegato I, punto 5, lettera B, a), dopo i termini «Phalaris canariensis» è inserito il termine «triticale»;

26. nel testo in lingua francese dell'allegato I, paragrafo 5, lettera B, b), la cifra «3» è sostituita da «1» e la cifra «1» è sostituita da «3»;

27. nell'allegato II, punto 1, lettera A, i termini «comunque diverso dagli ibridi» sono inseriti dopo i termini «Triticum spelta»;

28.

nell'allegato II, punto 1 dopo la lettera A è inserito il seguente testo:

«A bis.

Varietà di triticosecale ad autofecondazione

Categoria

Purezza minima varietale (%)

Sementi di base

99,7

Sementi certificate, 1a generazione

99,0

Sementi certificate, 2a generazione

98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.»

;

29.

nell'allegato II, punto 2, lettera A, dopo la linea Sorghum spp, è inserito il testo seguente:

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Triticosecale

— sementi di base

— sementi certificate della 1a e della 2a riproduzione

85

98

4

1 (b)

3

0 (c)

1

85

98

10

7

7

0 (c)

3»

30. nell'allegato III, dopo i termini «Secale cereale» è aggiunto il termine «Triticosecale»;

31.

nell'allegato IV, lettera A, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente:

«, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»;

;

32.

nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunta la frase seguente:

«Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»;

;

33.

nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 5 è sostituita dal testo seguente:

«5.

Varietà indicata almeno in caratteri latini»

;

34.

nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 9, è sostituita dal testo seguente:

«9. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

— per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE:

— il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine “componente”;

— per le sementi di base negli altri casi:

— il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine “componente”;

— per le sementi certificate:

— il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine “ibrido”;»

35. all'allegato IV, lettera A, b), punto 1, dopo il termine «specie» si aggiungono i termini «o varietà»;

36.

nell'allegato IV, lettera A, b), punto 4, è aggiunto il seguente testo:

«; i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini»;

;

37.

aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

— Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».

— Categoria.

— Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».

— Numero di riferimento del campo della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione «sementi non definitivamente certificate».

— Autorità che rilascia il documento.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza in nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

— Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

— Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

— Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

— Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi».

Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

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