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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (89/370/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/129/CEE1, modificata dalla direttiva 85/444/CEE2, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 83/129/CEE stabilisce che gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per impedire che vengano importate nei loro territori, a fini commerciali, i prodotti elencati nell'allegato;

considerando che la direttiva 83/129/CEE viene a scadenza il 1o ottobre 1989;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proroga illimitata della direttiva 83/129/CEE;

considerando che occorre evitare, nell'interesse di tutte le parti interessate, le conseguenze negative che avrebbe la scadenza della direttiva 83/129/CEE;

considerando che la proroga della direttiva 83/129/CEE è un utile provvedimento complementare alle misure adottate dal governo canadese per porre un termine alla caccia, praticata a fini commerciali, di foche groenlandiche (manto bianco) e di cistofore crestate (manto grigio-blu);

considerando che si nutrono crescenti dubbi in merito alle conseguenze della caccia, praticata con metodi non tradizionali, sulla conservazione delle foche groenlandiche nell'Atlantico orientale, nel Mar di Barents e nel Mar Bianco, dove dette foche sono danneggiate, oltre che dalla caccia, anche dalla penuria alimentare e dal fatto che spesso rimangono impigliate nelle reti da pesca lungo le coste norvegesi;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 26 agosto 1983, una relazione alla quale ha fatto seguito, il 14 giugno 1985, una relazione complementare;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 24 marzo 1988, un'ulteriore relazione;

considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 83/129/CEE disponendo che rimarrà applicabile sine die,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. L. SAENZ COSCULLUELA