DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (89/370/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 83/129/CEE1, modificata dalla direttiva 85/444/CEE2, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la direttiva 83/129/CEE stabilisce che gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per impedire che vengano importate nei loro territori, a fini commerciali, i prodotti elencati nell'allegato;
considerando che la direttiva 83/129/CEE viene a scadenza il 1o ottobre 1989;
considerando che il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proroga illimitata della direttiva 83/129/CEE;
considerando che occorre evitare, nell'interesse di tutte le parti interessate, le conseguenze negative che avrebbe la scadenza della direttiva 83/129/CEE;
considerando che la proroga della direttiva 83/129/CEE è un utile provvedimento complementare alle misure adottate dal governo canadese per porre un termine alla caccia, praticata a fini commerciali, di foche groenlandiche (manto bianco) e di cistofore crestate (manto grigio-blu);
considerando che si nutrono crescenti dubbi in merito alle conseguenze della caccia, praticata con metodi non tradizionali, sulla conservazione delle foche groenlandiche nell'Atlantico orientale, nel Mar di Barents e nel Mar Bianco, dove dette foche sono danneggiate, oltre che dalla caccia, anche dalla penuria alimentare e dal fatto che spesso rimangono impigliate nelle reti da pesca lungo le coste norvegesi;
considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 26 agosto 1983, una relazione alla quale ha fatto seguito, il 14 giugno 1985, una relazione complementare;
considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 24 marzo 1988, un'ulteriore relazione;
considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 83/129/CEE disponendo che rimarrà applicabile sine die,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Il testo dell'articolo 2 della direttiva 83/129/CEE è sostituito dal testo seguente:
La presente direttiva è applicabile dal 1o ottobre 1983».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. L. SAENZ COSCULLUELA