DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari (91/334/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli elementi composti per animali1, modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE2, in particolare l'articolo 10,
considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira ad informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile in merito alla composizione e all'impiego dei mangimi;
considerando che la dichiarazione degli ingredienti dei mangimi costituisce, in certi casi, un importante elemento di informazione;
considerando che si è rivelato utile istituire apposite categorie per raggruppare più ingredienti sotto una comune denominazione;
considerando che è opportuno prevedere particolari disposizioni per l'etichettatura degli alimenti destinati agli animali familiari, data la specificità di questa categoria di mangimi;
considerando che la direttiva 90/44/CEE ha modificato le disposizioni di base relative all'etichettatura degli alimenti composti per animali; che pertanto è opportuno adeguare la direttiva 82/475/CEE della Commissione3 a tale modifica;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1 della direttiva 82/475/CEE è sostituito dal testo seguente:
Qualora, in conformità al disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione della denominazione specifica dei singoli ingredienti possa essere sostituita dall'indicazione della categoria alla quale l'ingrediente appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari."
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù del comma precedente devono recare un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento suddetto.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione