DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che modifica la direttiva 86/466/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Spagna) (91/465/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/852, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Parlamento europeo(4),
considerando che la direttiva 86/466/CEE5, modificata dalla decisione 89/566/CEE6, stabilisce quali zone della Spagna siano incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo del Regno di Spagna ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone figuranti nell'allegato della direttiva 86/466/CEE venga modificato conformemente agli allegati I, II e III della presente direttiva;
considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco rispettano i criteri e gli indici utilizzati nella direttiva 86/466/CEE per determinare le zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che nella direttiva 86/466/CEE la tutela dell'ambiente costituisce un criterio importante per determinare le zone svantaggiate in cui ricorrono svantaggi specifici a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE e che l'esistenza di attività minerarie ed estrattive può comportare gravi problemi per l'ambiente; che inoltre la superficie totale di tali zone è inferiore al 4 % del totale della superficie di tale Stato membro (3,86 %);
considerando che le modifiche chieste dal governo spagnolo nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE comportano un aumento della superficie agricola utile delle zone svantaggiate globalmente considerate che è inferiore al 4,5 % della superficie agricola utile totale della Spagna,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'elenco delle zone svantaggiate della Spagna figurante nell'allegato della direttiva 86/466/CEE è modificato conformemente agli elenchi figuranti negli allegati della presente direttiva.
Art. 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteP. DANKERT (4)Parere reso il 12 luglio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).