DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che modifica la direttiva 85/350/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) (91/466/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/852, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Parlamento europeo(4),
considerando che la direttiva 85/350/CEE5, stabilisce quali zone dell'Irlanda siano incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo dell'Irlanda ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone figuranti nell'allegato della direttiva 85/350/CEE venga modificato conformemente agli allegati I e II della presente direttiva;
considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco rispettano i criteri e gli indici utilizzati nella direttiva 85/350/CEE per determinare le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e che possono pertanto venir assimilate alle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono stati presi in considerazione, da un lato, l'esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli - situazione insulare, salinità ambientale eccessiva, venti violenti, esigua potenzialità produttiva e cattiva situazione idraulica dei suoli - e, dall'altro, gli svantaggi derivanti da vincoli imposti da disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio; che inoltre la superficie totale di tali zone non supera lo 0,3 % della superficie dello Stato membro considerato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'elenco delle zone svantaggiate dell'Irlanda, che figura nell'allegato della direttiva 85/350/CEE, è modificato conformemente agli elenchi figuranti negli allegati I e II della presente direttiva.
Art. 2
L'Irlanda è destinataria della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteP. DANKERT (4)Parere reso il 12 luglio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).