DIRETTIVA 92/19/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1992 che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,
considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi ottenuti dall'incrocio di specie comprese nella direttiva 66/401/CEE, gli ibridi risultanti dall'incrocio di «Festuca pratensis Hudson» con «Lolium multiflorum Lam» dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva, a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;
considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati II e III della suddetta direttiva vanno modificati onde adeguare le condizioni alle quali debbono rispondere le sementi ed il peso dei lotti e dei campioni della specie «Festulolium»;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/401/CEE è così modificata:
1.
All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a) è aggiunto il seguente testo: «Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
Festuca pratensis × Lolium multiflorum Lam o Ibridi risultanti dall'incrocio di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio Westerworldigo) (× Festulolium).»
2. All'articolo 3, paragrafo 1, dopo i termini «Festuca rubra L.» è inserito il seguente termine: «× Festulolium».
3. Nell'allegato I, punto 3, dopo i termini «Lolium species» sono inseriti ogni volta i termini «o × Festulolium».
4.
Nell'allegato II, parte I, punto 2.A, dopo i termini «Festuca rubra L.» è inserito il seguente testo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «× Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n)».
5.
Nell'allegato II, parte II, punto 2.A, dopo i termini «Festuca rubra L.» è inserito il seguente testo:
1 2 3 4 5 6 7 8 «× Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)».
6.
Nell'allegato III, dopo i termini «Festuca rubra L.» è inserito il seguente testo:
1 2 3 4 «× Festulolium 10 200 60».
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione