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DIRETTIVA 92/91/CEE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione1, elaborata previa consultazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 118 A del trattato che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare nell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)4 non si applica al settore delle industrie estrattive;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per le industrie estrattive per trivellazione costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive per trivellazione possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle industrie estrattive per trivellazione, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

  1. a) per «industrie estrattive per trivellazione» si intendono tutte le industrie che svolgono le attività:

    di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio, e/o

    di prospezione in vista di una tale estrazione, e/o

    di preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte;

  2. b) per «luogo di lavoro» si intendono tutti i luoghi che sono destinati ai posti di lavoro e che riguardano le attività e gli impianti direttamente o indirettamente connessi alle industrie estrattive per trivellazione compresi gli alloggi, se esistenti, a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro.

Sezione II. Obblighi del datore di lavoro

Art. 3 Obblighi generali

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

  1. a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute c/o la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

  2. b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

  3. e) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

  4. d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

  1. f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2.

Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute» comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:

i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;

le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

3.

Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.

4.

Il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave.

Se necessario, il datore di lavoro aggiorna il documento di sicurezza e di salute rendendo conto delle misure prese per evitare una ripetizione.

Art. 4

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive Il datore di lavoro prende le misure adatte al tipo di attività:

— per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

— per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

Art. 5 Mezzi di evacuazione e di salvataggio

Il datore di lavoro predispone e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Art. 6 Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme

Il datore di lavoro prende le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Art. 7 Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Art. 8 Controllo sanitario

1. Per assicurare un adeguato controllo della salute dei lavoratori in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo tale che ogni lavoratore debba usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto prima che gli siano affidati i compiti in rapporto alle attività di cui all'articolo 2 e in seguito ad intervalli regolari.

3. Il controllo sanitario può far parte di un sistema sanitario nazionale.

Art. 9 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

Art. 10 Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute

1. I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente alla messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

2. I luoghi di lavoro già utilizzati prima della messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato, quanto prima e comunque entro cinque anni a decorrere da tale data.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore alla messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le disposizioni necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.

Sezione III. Disposizioni diverse

Art. 11 Adattamento dell'allegato

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato, in funzione:

dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione relative alle industrie estrattive per trivellazione, e/o

del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze relativi alle industrie estrattive per trivellazione

sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.