diritto.io

DIRETTIVA 92/92/CEE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che modifica la direttiva 86/465/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Germania) «Nuovi Laender»

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la direttiva 86/465/CEE4 indica quali sono in Germania le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo tedesco ha chiesto alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE che l'elenco comunitario delle zone che figurano nell'allegato della direttiva 86/465/CEE sia modificato;

considerando che il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, le zone che possano figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che gli indici utilizzati sono l'esistenza di condizioni climatiche molto difficili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino della direttiva 75/268/CEE e un'altitudine minima di 800 metri (punto centrale della località o altitudine media del comune);

considerando che, allorché vi è combinazione del fattore climatico e di quello costituito dalla pendenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 75/268/CEE, è stata prevista un'altitudine minima di 600 metri e una pendenza minima del 18 %;

considerando che, per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) della direttiva 75/268/CEE, le zone sono state definite mediante un indice complesso, denominato «indice di comparabilità agricola» (Landwirtschaftliche Vergleichszahl, LVZ); che, per le circoscrizioni (KREIS) parzialmente classificate, gli indici forniti corrispondono alla media degli indici dei comuni del KREIS da classificare, previa ponderazione di tale media per la superficie dei comuni;

considerando che il valore massimo dell'indice medio di ciascuna delle suddette zone è stato fissato a 28 per le zone agricole svantaggiate, il che corrisponde al 70 % dell'indice medio nazionale (40); che in casi specifici tale indice medio è stato fissato a 32,5 per le zone agricole svantaggiate in cui la percentuale di prati e di pascoli permanenti supera l'80 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e a 32,5 per comune nel Land Mecklenburg-Vorpommern, dove l'aliquota della popolazione attiva tuttora occupata nell'agricoltura è alquanto elevata, superando di cinque volte la media nazionale, ossia un tasso superiore o uguale al 20 %;

considerando che, per quanto concerne la scarsa densità della popolazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, l'indice fissato si trova ad un livello relativamente elevato di 130 abitanti per km²; che la densità demografica è stata stabilita per KREIS sulla base dei dati relativi al 1989; che successivamente si sono constatati una diminuzione e spostamenti interregionali della popolazione nei nuovi Laender;

considerando che, dovendo definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, l'indice preso in considerazione è l'esistenza sia di condizioni naturali di produzione sfavorevoli (LVZ generalmente inferiore a 25) sia di svantaggi risultanti dai vincoli relativi alla protezione costiera e alla salvaguardia dei paesaggi; che, inoltre, la superficie dell'insieme di queste zone non supera il 4 % della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, utilizzati dal governo tedesco per definire i due tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'elenco delle zone svantaggiate della Germania figurante nell'allegato della direttiva 86/465/CEE è completato dall'elenco delle zone svantaggiate dei nuovi Länder figurante nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

La Germania è destinataria della presente direttiva.

ANEXO I

BILAG I

ANHANG I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ANNEX I

ANNEXE I

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD (3) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale).