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DIRETTIVA 92/94/CEE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la direttiva 75/273/CEE4 indica quali sono in Italia le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo della Repubblica italiana ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone svantaggiate figurante nell'allegato della direttiva 75/273/CEE sia modificato;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco corrispondono ai criteri ed ai dati numerici applicati a norma della direttiva 75/273/CEE per determinare le zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la modifica richiesta dal governo italiano riguarda lo 0,6 % della superficie agricola utile dell'Italia; che a seguito di questa domanda le estensioni successive richieste dal governo italiano dopo l'ultima modifica della direttiva 75/273/CEE corrispondono ad un aumento complessivo superiore all'1,5 % della superficie agricola utile dell'Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'elenco delle zone svantaggiate in Italia figurante nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è completato dell'elenco figurante nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD