DIRETTIVA 92/94/CEE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando che la direttiva 75/273/CEE4 indica quali sono in Italia le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo della Repubblica italiana ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone svantaggiate figurante nell'allegato della direttiva 75/273/CEE sia modificato;
considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco corrispondono ai criteri ed ai dati numerici applicati a norma della direttiva 75/273/CEE per determinare le zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che la modifica richiesta dal governo italiano riguarda lo 0,6 % della superficie agricola utile dell'Italia; che a seguito di questa domanda le estensioni successive richieste dal governo italiano dopo l'ultima modifica della direttiva 75/273/CEE corrispondono ad un aumento complessivo superiore all'1,5 % della superficie agricola utile dell'Italia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'elenco delle zone svantaggiate in Italia figurante nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è completato dell'elenco figurante nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD