diritto.io

DIRETTIVA 92/97/ CEE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1992 che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che è necessario adottare entro il 31 dicembre 1992 misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione a presentare nel corso del 1992 una proposta volta a stabilire i limiti massimi ammissibili di rumore tenendo conto delle soglie di disturbo sonoro così come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e la sviluppo economico (OCSE);

considerando che la direttiva 70/157/CEE4 fissa i valori limite per il livello sonoro dei veicoli a motore; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta con la direttiva 77/212/CEE5 ed una seconda volta con la direttiva 84/424/CEE6; che per gli autobus e per gli autocarri tali riduzioni sono state particolarmente rilevanti, ossia di circa 10 decibel (dB (A));

considerando che la direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 gennaio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi7;

considerando che adottando la direttiva 84/424/CEE, recante modifica della direttiva 70/157/CEE, il Consiglio aveva deciso che, su proposta della Commissione, si sarebbe proceduto ad un'ulteriore revisione delle disposizioni della direttiva; che la proposta della Commissione è basata su studi e ricerche eseguiti in merito ad eventuali nuove misure legislative che tengano conto sia degli aspetti principali della normativa comunitaria nel settore dei veicoli a motore sia, in particolare, degli aspetti relativi alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente ed all'economia di energia;

considerando che la protezione della popolazione dall'inquinamento acustico esige altre misure atte a ridurre ulteriormente il livello sonore dei veicoli a motore; che dette misure devono tener conto dei progressi delle tecnologie da applicare; che pertanto esse devono avere un termine di attuazione, a decorrere dalla data di adozione delle presenti misure, tale che i progressi attualmente realizzati a livello di prototipi, possano essere estesi alla produzione di serie; che i valori limite attualmente applicabili ai veicoli commerciali pesanti sono vigenti soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1989;

considerando che per realizzare una riduzione significativa e reale di questi inquinamenti acustici dovranno essere ridotte al minimo le differenze tra i metodi di misura attualmente applicati e le condizioni reali di circolazione; che alcune tecnologie non sono ancora controllabili né comparabili con quelle utilizzate sinora nelle procedure di omologazione dei veicoli a motore;

considerando che le attuali condizioni di misurazione, in particolare la definizione della superficie della pista di prova e talune condizioni ambientali durante le prove stesse, quali la temperatura, la pressione atmosferica, l'umidità, la velocità del vento ed il rumore di fondo esigono una maggiore precisione; che tali precisazioni saranno apportate senza indugio con la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE;

considerando che fra le sorgenti degli inquinamenti acustici emessi dai veicoli, quella dovuta ai pneumatici si è rivelata particolarmente importante quando la velocità del veicolo supera i 60 km/h; che per conseguire un'efficace protezione della popolazione dagli inquinamenti acustici, in particolare da quelli provocati nel traffico in ambiente urbano, à necessario procedere in due nuove fasi; che la prima fase, oggetto della presente direttiva, consiste nel rafforzare il più possibile le attuali prescrizioni per ciascuna categoria di veicoli relative ai livelli sonori delle parti meccaniche e dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore; che la seconda fase dovrà fissare, alla luce di studi e di ricerche più approfonditi da intraprendere in merito ai problemi ed alle soluzioni tecniche connessi al rumore provocato dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, di criteri e di metodi più conformi alla realtà e riproducibili per determinare questo importante tipo d'inquinamento acustico e stabilire i corrispondenti requisiti da rispettare;

considerando che per realizzare la prima fase è opportuno modificare l'allegato I della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in (dB (A)) del livello sonoro per ciascuna categoria di veicoli di cui al suddetto allegato e perfezionando il metodo di prova per i veicoli di grande potenza; che la progettazione di questi veicoli ha comportato un costante aumento del rapporto tra potenza del motore e massa del veicolo e che la curva che esprime il rapporto tra la coppia ed il regime del motore è stata modificata per fornire a basso regime una potenza motrice più elevata; che di conseguenza queste nuove concezioni comportano un uso più frequente del cambio nel traffico urbano con una maggiore influenza del rumore emesso dalle parti meccaniche rispetto al rumore del rotolamento; che nel modificare il metodo di misura per questo tipo di veicoli per quanto concerne la velocità di avvicinamento al percorso di accelerazione sul quale si misura il livello sonoro si è tenuto conto di queste nuove concezioni;

considerando che, data l'attuale grande varietà dei tipi di pneumatici e dei rivestimenti stradali corrispondenti alle diverse condizioni geografiche ed atmosferiche è necessario proseguire gli studi e le ricerche per poter stabilire dei criteri ai quali devono soddisfare i pneumatici e per determinare un valore numerico per l'omologazione dei veicoli a motore; che i risultati di questi studi e di queste ricerche consentiranno nella seconda fase di introdurre altri requisiti congiuntamente a provvedimenti sul rumore emesso dalle parti meccaniche;

considerando che il controllo delle emissioni sonore dovute all'interazione tra i pneumatici e il manto stradale deve essere basato non soltanto sul pneumatico ma anche sulla composizione dell'asfalto (asfalto fonoassorbente); che è necessario proseguire gli studi e le ricerche per poter determinare degli indici numerici per stabilire criteri oggettivi per la conformità delle strade;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione in commercio dei veicoli rispondenti alle prescrizioni adottate a livello comunitario mediante la concessione di incentivi fiscali; che tale esigenza implica che il Consiglio adotti, anteriormente al 1° ottobre 1995, le prescrizioni attinenti alla seconda fase, su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo 1994;

considerando che per consentire all'ambiente europeo di trarre il massimo vantaggio dalle suddette disposizioni e per garantire nel contempo l'unità del mercato è necessario applicare delle norme europee più severe fondate su un'armonizzazione totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli allegati della direttiva 70/157/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Art. 2

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1993, gli Stati membri non possono:

— negare, per un determinato tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento del tipo di veicolo a motore, ovvero dei veicoli stessi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1995, gli Stati membri:

— non possono più concedere l'omologazione CEE o rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per tipi di veicolo a motore,

— devono negare l'omologazione di portata nazionale per tipi di veicolo a motore,

il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

— essi devono riguardare la totalità dei veicoli di produzione nazionale e d'importazione che siano commercializzati sul mercato di uno Stato membro e soddisfino, in anticipo, le disposizioni della presente direttiva, che dovranno essere rispettate nel 1995;

— essi devono cessare alla data iniziale di applicazione obbligatoria dei valori del livello sonoro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 3, per i nuovi veicoli;

— essi devono corrispondere, per ciascun tipo di veicolo, ad un importo sostanzialmente inferiore al sovraccosto delle soluzioni tecniche introdotte per permettere di rispettare i valori fissati nonché del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione deve essere tempestivamente informata in merito ai progetti intesi a istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma. La Commissione deve dare il suo consenso anteriormente all'applicazione degli incentivi e tener conto, in particolare, dell'impatto di questi incentivi sul mercato interno.

Art. 4

1. Saranno apportate senza indugio e con la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE talune precisazioni concernenti le condizioni di misurazione.

2. Il Consiglio decide, anteriormente al 1° ottobre 1995, ulteriori misure intese in particolare a conciliare i requisiti di sicurezza con la necessità di limitare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta presentata dalla Commissione entro il 31 marzo 1994 sulla base di studi e ricerche da svolgere su questa fonte di rumore.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i valori del livello sonoro di omologazione del tipo siano pubblicati in modo da essere ampiamente accessibili prima del 1° ottobre 1994. Prima di tale data essi informano la Commissione delle disposizioni prese per soddisfare tale esigenza.

Art. 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente R. NEEDHAM decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).