DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)3, in particolare l'articolo 4,
considerando che la direttiva 78/316/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva;
considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;
considerando che la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi4, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE5, definisce il simbolo che identifica il comando dei dispositivi di regolazione dei proiettori e che detta identificazione deve essere mantenuta;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare o precisare alcune prescrizioni, in particolare ricorrendo a nuovi simboli riconosciuti a livello internazionale e normalizzati dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione), nonché eliminandone altri che non sono più impiegati; che è opportuno considerare le nuove tecniche di identificazione che dovrebbero entrare in uso generalizzato, le quali consistono nell'identificare i comandi, le spie e gli indicatori mediante termini o abbreviazioni invece che con i simboli; che prescrizioni specifiche dovranno essere emanate nel momento in cui saranno disponibili informazioni più precise che consentano di progettare modelli basati sulle nuove tecniche di identificazione;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. L'articolo 1 della direttiva 78/316/CEE è modificato in fine come segue: «… rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili».
2. L'elenco degli allegati e gli allegati I, II, III e IV della direttiva 78/316/CEE sono modificati in conformità con l'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1. A decorrere dal 1o aprile 1994, gli Stati membri non possono:
— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,
— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli,
1. per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se detta sistemazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2.
A decorrere dal 1o ottobre 1995, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un tipo di veicolo e
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo,
—————
2. per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se le prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.
Art. 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente