DIRETTIVA 94/1/CE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1994 recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol1, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e segnatamente l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che la clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 10 della direttiva 75/324/CEE è stata applicata da uno Stato membro;
considerando che le misure di salvaguardia adottate sono giustificate in relazione ai rischi che derivano dal maggiore impiego nei generatori aerosol di gas propulsori estremamente infiammabili in sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC);
considerando che le caratteristiche di particolare infiammabilità di certe sostanze e/o preparazioni contenute in certi generatori aerosol;
considerando che le disposizioni attualmente in vigore non sono sufficienti per impedire che taluni generatori aerosol compromettano la sicurezza e che è quindi opportuno adeguare tali disposizioni;
considerando che determinati generatori aerosol, sebbene contenenti sostanze e/o preparazioni infiammabili, non presentano rischi di infiammabilità e che è, di conseguenza, opportuno prevedere una clausola di deroga ad alcune disposizioni concernenti l'etichettatura;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 75/324/CEE del Consiglio, è modificata come segue:
1.
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) le diciture di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato,».
2.
Dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.b) e 2.3.b) dell'allegato.
Egli tiene a disposizione degli Stati membri una copia di tale documentazione.
In tal caso la quantità dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la dicitura "contiene x % in massa di componenti infiammabili"».
3. L'allegato della direttiva 75/324/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 1o ottobre 1994 disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano tali disposizioni dal 1o aprile 1995.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione