DIRETTIVA 96/18/CE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1996 che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 21 bis,
vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra2, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 20 bis,
vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi3, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 40 bis,
considerando che, tenuto conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare, per i motivi di cui in appresso, le direttive 66/401/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE;
considerando che le norme internazionali, in particolare quelle dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sono state recentemente rivedute per quanto riguarda i paesi massimi delle partite di sementi di alcune specie; che tale revisione è risultata atta ad essere approvata dalla Comunità;
considerando che occorre quindi modificare in conseguenza i pesi massimi previsti dalla normativa comunitaria per le partite di sementi di queste specie;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Nella tabella dell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, alla colonna 2, la cifra «20» è sostituita da «25» per quanto riguarda:
— Lupinus albus,
— Lupinus angustifolius,
— Lupinus luteus,
— Pisum sativum,
— Vicia faba, e
— Vicia sativa.
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Art. 2
Art. 3
Art. 4
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione