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Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo3, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

Secondo gli obiettivi del trattato, occorre promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche in tutta la Comunità sopprimendo ogni ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.

Parallelamente alla soppressione di tali ostacoli occorre provvedere alle situazioni che potrebbero verificarsi in caso di difficoltà in un ente creditizio, in particolare allorché tale ente ha succursali in altri Stati membri.

La direttiva si iscrive nel contesto legislativo comunitario realizzato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio5. Ne consegue che, nel corso del periodo di attività, l'ente creditizio e le sue succursali formano un'entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione valida nell'insieme della Comunità.

Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che l'ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.

L'adozione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 19946, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, con cui è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria degli enti creditizi a un sistema di garanzia dello Stato membro d'origine, rende ancor più evidente la necessità di un riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

Alcuni provvedimenti, in particolare quelli che incidono sul funzionamento della struttura interna degli enti creditizi o sui diritti dei dirigenti o degli azionisti, non hanno bisogno della presente direttiva per produrre i loro effetti negli Stati membri, nella misura in cui, secondo le norme di diritto internazionale privato, la legge applicabile è quella dello Stato d'origine.

Alcuni provvedimenti, in particolare quelli connessi al mantenimento delle condizioni dell'autorizzazione, godono già del reciproco riconoscimento a norma della direttiva 2000/12/CE, nella misura in cui la loro adozione non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi.

Le persone che partecipano al funzionamento della struttura interna degli enti creditizi nonché i dirigenti e gli azionisti di detti enti non dovrebbero, in quanto tali, essere considerati come terzi per l'applicazione della presente direttiva.

È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell'adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l'esercizio di alcuni loro diritti.

Il principio dell'uguaglianza di trattamento dei creditori, per quanto attiene alle loro possibilità di ricorso, esige che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine adottino i provvedimenti necessari perché i creditori dello Stato membro ospitante possano esercitare i propri diritti di ricorso entro il termine previsto.

Dovrebbe essere previsto un certo coordinamento del ruolo delle autorità amministrative o giudiziarie riguardo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle succursali, situate nei diversi Stati membri, di enti creditizi la cui sede legale sia fuori della Comunità.

In assenza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi senza esito, gli enti creditizi in crisi dovrebbero essere liquidati. È opportuno, in tal caso, prevedere disposizioni volte al reciproco riconoscimento delle procedure di liquidazione e dei loro effetti nella Comunità.

Il ruolo importante svolto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine prima dell'apertura della procedura di liquidazione può protrarsi anche durante la liquidazione per consentire un corretto svolgimento delle procedure di liquidazione.

L'uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine, salvo che la direttiva disponga diversamente.

L'eccezione concernente gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti è limitata a detti effetti e non include altre questioni connesse con i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione quali l'insinuazione, la verifica, l'ammissione e il grado dei crediti concernenti tali contratti e diritti, le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, che sono soggette alla legislazione dello Stato membro di origine.

La liquidazione volontaria è possibile allorché l'ente creditizio è solvibile. Ciò nondimeno, se del caso, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine possono decidere un provvedimento di risanamento o una procedura di liquidazione, anche dopo l'apertura di una liquidazione volontaria.

La revoca dell'autorizzazione bancaria è una delle conseguenze necessarie del provvedimento di liquidazione di un ente creditizio. Tuttavia tale revoca non dovrebbe impedire la continuazione di talune attività dell'ente quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro d'origine può ciononostante subordinare tale continuazione delle attività al consenso ed al controllo delle proprie autorità competenti.

L'informazione individuale dei creditori conosciuti è essenziale quanto la pubblicità per consentire loro, se necessario, di insinuare i propri crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative nei termini previsti. Ciò non dovrebbe dare luogo a discriminazioni a scapito dei creditori aventi domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, fondate sul loro luogo di residenza o sulla natura dei loro crediti. L'informazione dei creditori dovrebbe proseguire regolarmente in forma appropriata nel corso della procedura di liquidazione.

Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le succursali situate nella Comunità di un ente creditizio la cui sede legale si trova in un paese terzo, la definizione di "Stato membro d'origine", "autorità competenti" e "autorità amministrative o giudiziarie" sono quelle dello Stato membro nel quale è situata la succursale.

Allorché un ente creditizio avente la sede legale al di fuori della Comunità ha succursali in vari Stati membri, ciascuna succursale gode di un trattamento individuale per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva. In tal caso, le autorità amministrative o giudiziarie e le autorità competenti nonché gli amministratori straordinari e i liquidatori coordinano per quanto possibile le proprie azioni.

Se è importante sancire il principio secondo cui la legge dello Stato membro d'origine determina tutti gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione, siano essi procedurali o sostanziali, occorre tuttavia tenere presente che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell'attività economica e finanziaria dell'ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell'applicazione della legge dello Stato d'origine.

Tale temperamento è particolarmente necessario per proteggere i lavoratori legati all'ente da un contratto di lavoro, per garantire la sicurezza delle transazioni relative a taluni beni nonché per preservare l'integrità dei mercati regolamentati, che operano secondo la legge di uno Stato membro, sui quali sono negoziati strumenti finanziari.

Le transazioni effettuate nel quadro di un sistema di pagamento o di regolamento rientrano nella direttiva 98/26/CE, del 19 maggio 19987, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

L'adozione della presente direttiva non rimette in discussione le disposizioni della direttiva 98/26/CE secondo cui una procedura d'insolvenza non deve avere alcun effetto sull'opponibilità degli ordini debitamente immessi in un sistema e della garanzia fornita al sistema.

In taluni provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione è prevista la nomina di una persona incaricata della gestione di tali provvedimenti o procedure. Il riconoscimento della sua nomina e dei suoi poteri in tutti gli altri Stati membri è quindi un elemento essenziale per l'attuazione delle decisioni prese nello Stato membro d'origine. È tuttavia importante precisare i limiti dell'esercizio dei suoi poteri quando essa agisce in un luogo diverso dallo Stato membro d'origine.

È importante proteggere i creditori che hanno effettuato transazioni con l'ente creditizio, prima dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione, contro le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legge dello Stato membro d'origine, allorché colui che beneficia della transazione fornisce la prova che, nella legge applicabile a detta transazione, non esiste alcuno strumento che nella fattispecie permetta di impugnare l'atto in questione.

È importante salvaguardare la fiducia dei terzi acquirenti nel contenuto dei registri o dei conti per talune attività oggetto di iscrizione in tali registri o conti e, per estensione, degli acquirenti di beni immobili, anche dopo l'apertura della procedura di liquidazione o l'adozione di un provvedimento di risanamento. Il solo modo per preservare tale fiducia è di sottoporre la validità dell'acquisto alla legge del luogo dove è situato l'immobile o dello Stato sotto la cui autorità è tenuto il registro o il conto.

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d'origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva.

È importante prevedere che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine informino immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adozione di qualsiasi provvedimento di risanamento o dell'apertura di qualsiasi procedura di liquidazione, se possibile prima dell'adozione del provvedimento ovvero dell'apertura della procedura o, altrimenti, immediatamente dopo.

Il segreto d'ufficio, come definito all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, è un elemento essenziale di tutte le procedure di informazione o di consultazione. Per questo motivo esso dovrebbe essere rispettato da tutte le autorità amministrative che partecipano a tali procedure, mentre le autorità giudiziarie restano soggette, per quanto attiene a tale punto, alle disposizioni nazionali che le riguardano,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale - definiti a norma dell'articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE - tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali di un ente creditizio la cui sede legale si trova fuori della Comunità si applicano soltanto allorquando detto ente abbia succursali in almeno due Stati membri della Comunità.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e alle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.

4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9, la presente direttiva si applica anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE.

5. Gli articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.

6. L’articolo 33 della presente direttiva non si applica laddove si applichi l’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

— «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

— «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

— «succursale»: una succursale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

— «autorità competente»: un’autorità competente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle misure di riorganizzazione adottate in forza di tale direttiva;

— «amministratore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

— "autorità amministrative o giudiziarie": le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione,

— «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE;

— "liquidatore": la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione,

— «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro ai fini della realizzazione delle attività sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui tali procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo;

— «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10;

— «strumento»: uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titolo II. Provvedimenti di risanamento

§. A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Art. 3 Adozione dei provvedimenti di risanamento — Legge applicabile

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere sull'applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2.

I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d'origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l'applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi.

Art. 4 Informazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti che tale provvedimento potrebbe avere, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Art. 5 Informazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante qualora ritengano necessaria l'applicazione nel loro territorio di uno o più provvedimenti di risanamento sono tenute ad informarne le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Art. 6 Pubblicazione

1. Qualora l'applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d'origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine, l'amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d'origine fanno pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

2. L'estratto della decisione di cui al paragrafo 1 è trasmesso, nel più breve termine possibile e attraverso i canali appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e a due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica l'estratto entro i dodici giorni successivi all'invio.

4. L'estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l'oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l'indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l'indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente.

Art. 7 Obbligo di informare i creditori conosciuti e diritto di insinuazione dei crediti

1. Se la legge dello Stato membro d'origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notificare il provvedimento ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine o l'amministratore straordinario informano altresì i creditori conosciuti aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità di cui all'articolo 14 e all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede il diritto dei creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, tale diritto spetta altresì ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità previste all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 2.

§. B. Enti creditizi con sede legale fuori della Comunità

Art. 8 Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità, sono tenute a informare immediatamente, con ogni mezzo, della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti di tale provvedimento, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo, le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti nei quali l'ente abbia creato succursali che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2000/12/CE, pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante le cui autorità amministrative o giudiziarie decidono l'applicazione del provvedimento.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie di cui al paragrafo 1 si sforzano di coordinare le loro azioni.

Titolo III. Procedura di liquidazione

§. A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Art. 9 Apertura della procedura di liquidazione — Informazione delle altre autorità competenti

1.

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine responsabili della liquidazione sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri.

La decisione relativa all'apertura della procedura di liquidazione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena essa li produce nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione, nonché degli effetti concreti che potrebbero derivare da tale procedura, possibilmente prima dell'apertura di quest'ultima, oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello stato d'origine.

Art. 10 Legge applicabile

1. L'ente creditizio è liquidato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

2. La legge dello Stato membro d'origine determina in particolare:

  1. a) i beni che sono oggetto di spossessamento e il regime dei beni acquisiti dall'ente creditizio dopo l'apertura della procedura di liquidazione;

  2. b) i poteri dell'ente creditizio e del liquidatore;

  3. c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

  4. d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'ente creditizio è parte;

  5. e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuate le cause pendenti, come previsto dall'articolo 32;

  6. f) i crediti da insinuare al passivo dell'ente creditizio e il regime di quelli sorti dopo l'apertura della procedura di liquidazione;

  7. g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

  8. h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

  9. i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

  10. j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

  11. k) il regime delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;

  12. l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 11 Consultazione delle autorità competenti prima della liquidazione volontaria

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono consultate, nella forma più appropriata, prima che gli organi statutari di un ente creditizio adottino qualsiasi decisione di liquidazione volontaria.

2. La liquidazione volontaria di un ente creditizio non impedisce l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione.