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Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha subito sostanziali modifiche in diverse occasioni5. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua rifusione.

La direttiva 93/22/CEE6 era intesa a stabilire le condizioni in presenza delle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell’autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro d’origine. A tal fine la direttiva mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva inoltre l’armonizzazione di alcune condizioni riguardanti il funzionamento dei mercati regolamentati.

Negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l’ampia gamma di servizi e strumenti che è loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di tali sviluppi è opportuno che il quadro giuridico dell’Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è necessario assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l’Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro d’origine. In considerazione di quanto precede, la direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/39/CE.

La crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari. L’evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti.

Gli organismi di regolamentazione concordano a livello internazionale sul fatto che le carenze a livello di governance societaria di numerosi enti finanziari, compresa l’assenza di validi sistemi di controllo e di equilibri al loro interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici tanto negli Stati membri quanto a livello globale. Il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti può recare danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi. Per ovviare al potenziale effetto negativo di tali carenze nei meccanismi di governance societaria la direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere integrata da principi più dettagliati e norme minime. Tali principi e norme dovrebbero essere applicati tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle imprese di investimento.

Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’UE ha invitato l’Unione a elaborare un insieme più armonizzato di norme finanziarie. Nel contesto della futura architettura di vigilanza europea il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha inoltre sottolineato la necessità di elaborare un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti finanziari nel mercato interno.

Alla luce di quanto precede, la direttiva 2004/39/CE è ora in parte rifusa nella presente direttiva e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Insieme i due strumenti dovrebbero costituire il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell’Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere letta in combinato disposto con il regolamento. Essa dovrebbe contenere le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione dell’attività, l’acquisizione di partecipazioni qualificate, l’esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi, le condizioni di esercizio per le imprese di investimento al fine di garantire la tutela degli investitori, i poteri delle autorità di vigilanza degli Stati membri d’origine e di quelli ospitanti nonché il regime sanzionatorio. Poiché l’obiettivo principale e l’oggetto della presente direttiva consistono nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti i settori di cui sopra, la direttiva dovrebbe essere basata sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di attuazione nei settori contemplati dalla presente direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.

È opportuno includere nell’elenco degli strumenti finanziari i derivati su merci e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali.

Tra gli strumenti finanziari oggetto della presente direttiva figureranno i contratti energetici soggetti a regolamento fisico e scambiati nell’ambito di sistemi organizzati di negoziazione, ad eccezione di quelli già disciplinati dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Sono state introdotte diverse misure per attenuare l’impatto dell’inclusione di tali strumenti sulle imprese che negoziano tali prodotti. Tali imprese sono attualmente esenti dai requisiti in materia di fondi propri previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9; l’esenzione sarà inoltre oggetto di riesame a norma dell’articolo 493, paragrafo 1, di tale regolamento prima della sua scadenza al più tardi alla fine del 2017. Poiché tali contratti sono strumenti finanziari, i requisiti imposti dalla legislazione sui mercati finanziari dovrebbero essere applicati fin dall’inizio, e di conseguenza quelli relativi alle limitazioni delle posizioni, gli obblighi di comunicazione e le norme in materia di abusi di mercato dovrebbero trovare applicazione a partire dall’acquisizione dell’applicabilità da parte della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014. È comunque previsto un periodo di introduzione progressiva di 42 mesi per quanto riguarda l’applicazione dell’obbligo di compensazione e degli obblighi di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Poiché l’ambito di applicazione è limitato agli strumenti derivati su merci scambiati nell’ambito di sistemi organizzati di negoziazione e soggetti a regolamento fisico è opportuno introdurre restrizioni che prevengano eventuali scappatoie e l’arbitraggio regolamentare che può derivarne. È pertanto necessario prevedere un atto delegato che specifichi ulteriormente il significato dell’espressione «soggetto a regolamento fisico» tenendo conto, quanto meno, dell’introduzione di un obbligo irrevocabile di consegna fisica vincolante e opponibile a terzi, senza diritto a regolamenti in contanti o a operazioni di compensazione, salvo in caso di forza maggiore, default o altra situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede.

Nei mercati secondari a pronti di quote di emissioni è stata riscontrata una serie di pratiche fraudolente che potrebbero compromettere la fiducia nel sistema di scambio di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11; sono quindi in fase di adozione apposite misure intese a rafforzare il sistema dei registri di quote di emissioni e le condizioni per aprire un conto ai fini dello scambio di queste ultime. Per rafforzare l’integrità e salvaguardare il buon funzionamento di tali mercati, prevedendo anche un’ampia vigilanza dell’attività di scambio, è appropriato integrare le misure adottate a norma della direttiva 2003/87/CE inserendo le quote di emissioni a pieno titolo nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e classificandole come strumenti finanziari.

La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nello svolgere servizi e/o attività di investimento a titolo professionale. È pertanto opportuno escludere dal suo ambito d’applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.

È necessario introdurre una regolamentazione organica che disciplini l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni degli investitori nonché mantenere l’integrità e l’efficienza globale del sistema finanziario. È opportuno introdurre un quadro coerente e sensibile al rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini attualmente esistenti nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere atto dell’emergere, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova generazione di sistemi di negoziazione organizzati che dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi atti a preservare il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari nonché ad assicurare che tali sistemi di negoziazione organizzati non beneficino di lacune normative.

Tutte le sedi di negoziazione, ossia i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, dovrebbero stabilire norme trasparenti e non discriminatorie che disciplinino l’accesso ai sistemi stessi. Tuttavia, se da un lato è opportuno che i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione continuino a essere soggetti a requisiti simili riguardo ai membri o partecipanti che possono ammettere, dall’altro i sistemi organizzati di negoziazione dovrebbero essere in grado di stabilire e restringere l’accesso sulla base, fra l’altro, del ruolo e degli obblighi che hanno nei confronti dei clienti. A tale proposito le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di specificare i parametri applicabili al sistema, ad esempio il tempo di latenza minimo, purché il tutto avvenga all’insegna dell’apertura e della trasparenza e non comporti discriminazioni da parte del gestore della piattaforma.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 definisce la «controparte centrale» (CCP) come una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; le controparti centrali non rientrano nel concetto di sistema organizzato di negoziazione quale definito dalla presente direttiva.

Le persone che hanno accesso ai mercati regolamentati o ai sistemi multilaterali di negoziazione sono definite membri o partecipanti. I due termini possono essere utilizzati indifferentemente. Tali termini non includono gli utenti che accedono alle sedi di negoziazione unicamente tramite accesso elettronico diretto.

Gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere definiti come imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Ai fini di un’applicazione oggettiva ed effettiva di tale definizione alle imprese di investimento, tutte le negoziazioni bilaterali svolte con i clienti dovrebbero essere pertinenti e dovrebbero essere elaborati appositi criteri per l’identificazione delle imprese di investimento tenute a registrarsi come internalizzatori sistematici. Se da un lato le sedi di negoziazione sono strutture in cui interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi interagiscono nel sistema, dall’altro gli internalizzatori sistematici non dovrebbero essere autorizzati a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione.

Le persone che amministrano mezzi propri (patrimonio) e le imprese che non svolgono servizi di o attività di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari che non sono strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva a meno che non si tratti di market maker, membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, oppure che abbiano un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o negozino per conto proprio in sede di esecuzione degli ordini dei clienti.

Il comunicato dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali del 15 aprile 2011 stabilisce la necessità che i partecipanti ai mercati di strumenti derivati su merci siano soggetti a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate, e che quindi alcune esenzioni dalla direttiva 2004/39/CE siano modificate.

È opportuno che non rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva le persone, compresi i market maker, che negoziano per conto proprio in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, escluse le persone che negoziano per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.oppure che forniscono ai clienti o ai fornitori della loro attività principale servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, a condizione che tale attività sia accessoria rispetto alla loro attività principale a livello di gruppo e che tale attività principale non rappresenta né la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, né la prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13, né supporto agli scambi (market-making) di strumenti derivati su merci, e che dette persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. I criteri tecnici per stabilire quando un’attività sia accessoria rispetto all’attività principale dovrebbero essere chiariti nell’ambito di norme tecniche di regolamentazione, tenendo conto dei criteri di cui alla presente direttiva. Tali criteri dovrebbero garantire che le imprese non finanziarie che negoziano strumenti finanziari in misura sproporzionata rispetto al livello di investimenti dell’attività principale rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva. In tale ottica detti criteri dovrebbero prendere in considerazione, quanto meno, la necessità che le attività accessorie rappresentino una minoranza delle attività a livello di gruppo e la portata delle attività di negoziazione svolte rispetto al complesso delle attività di negoziazione condotte sul mercato in relazione alla classe di attivi in questione. È opportuno che, laddove le autorità di regolamentazione, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’Unione o nazionali, oppure le sedi di negoziazione impongano l’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, le operazioni effettuate allo scopo di conformarsi a tale obbligo dovrebbero essere escluse dalla valutazione atta a stabilire se un’attività sia accessoria o meno.

Ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, che disciplinano sia i derivati negoziati in borsa che i derivati OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, le attività per cui si ritiene oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e le operazioni infragruppo dovrebbero essere valutate in un modo che risulti coerente con il regolamento (UE) n. 648/2012.

Le persone che negoziano strumenti derivati su merci, quote di emissioni e derivati sulle stesse possono negoziare anche altri strumenti finanziari nell’ambito delle loro attività di gestione del rischio commerciale di tesoreria al fine di tutelarsi da rischi come quello di cambio. È quindi importante chiarire che le esenzioni si applicano cumulativamente. Ad esempio, ci si può avvalere dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j) in concomitanza con l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Tuttavia, al fine di evitare ogni potenziale abuso delle esenzioni, i market maker negli strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissioni o dagli strumenti derivati sulle stesse, a condizione che la loro attività di market making sia accessoria alla loro attività principale considerata a livello di gruppo e a condizione che non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbero beneficiare di altre esenzioni.

La negoziazione per conto proprio in sede di esecuzione degli ordini dei clienti dovrebbe comprendere le imprese che eseguono gli ordini di diversi clienti incrociandoli su base matched principal (eseguendo cioè per proprio conto operazioni a compensazione di quelle dei clienti con la cosiddetta tecnica del back to back trading); tali imprese dovrebbero essere considerate come debitori principali e dovrebbero essere soggette alle disposizioni della presente direttiva concernenti sia l’esecuzione di ordini per conto dei clienti che la negoziazione per conto proprio.

L’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari come attività accessoria fra due persone la cui attività principale, a livello di gruppo, non consiste né nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva né nella prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 20136/36/UE non dovrebbe essere considerata una negoziazione per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti.

Nel testo il termine «persona» dovrebbe essere inteso come comprensivo sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le imprese di assicurazione (vita) le cui attività sono oggetto di opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 quando svolgono le attività previste in tale direttiva.

La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile alle persone che non prestano servizi a terzi e che svolgono invece un’attività consistente nel prestare servizi di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre.

Esistono imprese di pubblica utilità locali del settore energetico e gestori di impianti industriali che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE e che raggruppano ed esternalizzano a imprese figlie non consolidate le loro attività di negoziazione a fini di copertura dei rischi commerciali. Tali joint venture non forniscono alcun altro servizio e svolgono esattamente la stessa funzione delle persone di cui al considerando 28. Per garantire la parità di condizioni possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva anche le joint venture detenute congiuntamente da imprese di pubblica utilità locali del settore energetico oppure da operatori ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE che prestano esclusivamente servizi di investimento per dette imprese di pubblica utilità del settore energetico o per i citati operatori di cui all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE, purché le imprese o gli operatori in questione di cui all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE siano esenti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), in caso di effettuazione diretta dei citati servizi di investimento. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di opportune garanzie e un’adeguata tutela degli investitori, gli Stati membri che optano per l’esenzione delle citate joint venture dovrebbero applicare a queste ultime requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, in particolare durante la fase di autorizzazione, la valutazione della loro reputazione ed esperienza e dell’idoneità dei vari azionisti, l’esame delle condizioni per l’autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché le norme di comportamento.

È altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi di investimento soltanto occasionalmente nell’ambito della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che la disciplina non escluda la prestazione, a titolo occasionale, di servizi di investimento.

La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile alle persone che forniscono servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di regimi di partecipazione dei lavoratori e che pertanto non prestano servizi di investimento a terzi.

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le banche centrali e altri organismi che svolgano funzioni analoghe nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima, intendendo per «gestione» anche l’investimento del debito pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l’acquisizione di partecipazioni.

Al fine di chiarire il regime di esenzioni per il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli altri organi nazionali che svolgono funzioni analoghe e gli organi che intervengono nella gestione del debito pubblico, è opportuno limitare tali esenzioni agli organi e agli istituti che svolgono le loro funzioni in conformità del diritto di uno Stato membro o dell’Unione nonché agli organi internazionali a cui aderiscono due o più Stati membri aventi la finalità di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei propri membri che stanno affrontando, o potrebbero trovarsi ad affrontare, gravi problemi finanziari, ad esempio il meccanismo europeo di stabilità.

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli organismi di investimento collettivo e i fondi pensione, coordinati o meno a livello di Unione, nonché i depositari o i gestori di tali organismi, in quanto essi sono soggetti a una normativa specifica adeguata alle loro attività.

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 o all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17 o al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18 oppure ai codici di rete o agli orientamenti adottati a norma di tali atti legislativi. In conformità dei suddetti atti legislativi, i gestori del sistema di trasmissione hanno obblighi e responsabilità specifici e sono soggetti a una speciale certificazione nonché alla vigilanza di particolari autorità competenti per il settore. I gestori del sistema di trasmissione dovrebbero beneficiare dell’esenzione in oggetto anche quando si avvalgono di altre persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate dagli atti legislativi menzionati in precedenza ovvero dai codici di rete o dagli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti. I gestori del sistema di trasmissione non dovrebbero avere la possibilità di beneficiare della suddetta esenzione quando effettuano servizi di investimento o attività di investimento in strumenti finanziari, ivi incluso quando gestiscono una piattaforma per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari.

Per beneficiare delle esenzioni dalla presente direttiva le persone interessate dovrebbero soddisfare costantemente le condizioni fissate per le esenzioni stesse. In particolare le persone che svolgono servizi o attività d’investimento e beneficiano delle esenzioni previste nella presente direttiva in quanto tali servizi o attività sono accessori rispetto all’ attività principale di tali persone, considerata nell’ambito del gruppo, tali persone dovrebbero cessare di beneficiare dell’esenzione riguardante i servizi accessori laddove venga meno il carattere accessorio di tali servizi o attività rispetto all’attività principale di tali persone.

Ai fini della tutela degli investitori e della stabilità del sistema finanziario le persone che svolgono i servizi e/o le attività di investimento contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere soggette ad autorizzazione da parte dei rispettivi Stati membri d’origine.

La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un’ulteriore autorizzazione a svolgere servizi o attività di investimento per gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di concedere un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

I depositi strutturati si sono affermati come una forma di prodotto di investimento, ma, a differenza di altri investimenti strutturati, non sono oggetto di nessun atto legislativo a tutela degli investitori a livello di Unione. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia degli investitori e rendere più uniforme il trattamento normativo concernente la distribuzione dei diversi prodotti di investimento al dettaglio preassemblati al fine di assicurare un adeguato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. I depositi strutturati dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva. A tale riguardo è necessario chiarire che, poiché i depositi strutturati sono una forma di prodotto di investimento, non comprendono i depositi legati unicamente ai tassi di interesse, come Euribor o Libor, a prescindere dall’eventualità che i tassi di interesse siano predeterminati oppure dal fatto che siano fissi o variabili. I depositi in questione dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

Nell’applicazione della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi l’attività di vendita di depositi strutturati ai clienti o di consulenza agli stessi in proposito dovrebbe essere intesa come quella di intermediazione per tali prodotti emessi da enti creditizi che possono raccogliere depositi in conformità della direttiva 2013/36/UE.

I depositari centrali di titoli (CDS) sono enti di importanza sistemica per i mercati finanziari che garantiscono la registrazione iniziale dei titoli, la gestione dei conti che contengono i titoli emessi e il regolamento di praticamente tutte le negoziazioni di titoli. I CDS devono essere specificamente regolamentati dal diritto dell’Unione a norma del quale e sottoposti ad autorizzazione e a determinate condizioni di esercizio. Tuttavia i CDS, oltre ai servizi fondamentali esplicitati in altri atti legislativi dell’Unione, possono teoricamente effettuare i servizi e le attività di investimento disciplinati dalla presente direttiva. Al fine di garantire che tutte le entità che svolgono servizi e attività di investimento siano soggette allo stesso quadro normativo, è opportuno assicurare che tali CDS non siano soggetti ai requisiti della presente direttiva concernenti l’autorizzazione e alcune condizioni operative, ma che il diritto dell’Unione che disciplina i CDS come tale dovrebbe garantire che essi sono soggettivi alle disposizioni della presente direttiva quando prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento in aggiunta ai servizi specificati in tale diritto dell’Unione.

Al fine di rafforzare la tutela degli investitori nell’Unione è opportuno limitare le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi di investimento a clienti che, di conseguenza, non sono protetti dalla direttiva stessa. In particolare è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare a tali persone requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, in particolare durante la fase di autorizzazione, la valutazione della loro reputazione ed esperienza e dell’idoneità degli azionisti, l’esame delle condizioni per l’autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché le norme di comportamento. Inoltre, le persone escluse dall’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 o da un’assicurazione della responsabilità civile professionale che garantisca una protezione equivalente ai propri clienti nelle situazioni contemplate dalla suddetta direttiva.

La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un’ulteriore autorizzazione per le imprese di investimento che svolgono, su base non regolare, uno o più servizi oppure una o più attività di investimento non contemplati dalla sua autorizzazione.

Ai fini della presente direttiva l’attività di ricezione e trasmissione di ordini dovrebbe comprendere anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una transazione fra di essi.

Le imprese di investimento e gli enti creditizi che distribuiscono strumenti finanziari di loro emissione dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando prestano ai loro clienti servizi di consulenza in materia di investimenti. Per eliminare l’incertezza e rafforzare la tutela degli investitori è opportuno prevedere l’applicazione della presente direttiva quando, nel mercato primario, le imprese di investimento e gli enti creditizi distribuiscono strumenti finanziari di loro emissione senza fornire alcuna consulenza. A tal fine è opportuno estendere la definizione di «servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti».

In virtù dei principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d’origine le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero astenersi dal concedere o revocare l’autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto dei programmi operativi, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che un’impresa di investimento ha scelto l’ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività. Se un’impresa di investimento è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Se un’impresa di investimento non è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede centrale. Gli Stati membri dovrebbero altresì prescrivere che la sede centrale di un’impresa di investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d’origine e che operi effettivamente nello stesso.

La direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 stabilisce criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di progetti di acquisizione in un’impresa di investimento e per la procedura relativa alla loro applicazione. Al fine di fornire certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il processo di valutazione e il relativo risultato, è opportuno confermare i criteri e il processo di valutazione prudenziale di cui alla suddetta direttiva. Le autorità competenti dovrebbero in particolare valutare l’adeguatezza del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri di seguito elencati: la reputazione del candidato acquirente, la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, dirigeranno l’attività dell’impresa di investimento, la solidità finanziaria del candidato acquirente, la capacità dell’impresa di investimento di soddisfare i requisiti prudenziali basati sulla presente direttiva e su altre direttive, in particolare la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 e la direttiva 2013/36/UE, l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo o del Consiglio22, ovvero un tentativo in tal senso, o che il progetto di acquisizione possa aumentare il rischio che si verifichino simili situazioni.

Un’impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d’origine dovrebbe essere autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento in tutta l’Unione senza dover richiedere un’autorizzazione separata all’autorità competente dello Stato membro in cui desidera prestare tali servizi o effettuare tali attività.

Poiché talune imprese di investimento sono esentate da determinati obblighi imposti dalla direttiva 2013/36/UE, esse dovrebbero avere l’obbligo di detenere un capitale minimo o di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ovvero di adottare una soluzione che combini entrambi gli elementi. È opportuno che gli adeguamenti degli importi di tale assicurazione tengano conto di quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23. Tale particolare regime di adeguatezza patrimoniale descritto dovrebbe lasciare impregiudicate eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future modifiche del diritto dell’Unione in materia di adeguatezza patrimoniale.

Poiché l’ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale dovrebbe essere limitato ai soggetti che costituiscono una fonte di rischio di controparte per gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di negoziazione a titolo professionale, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per conto proprio strumenti finanziari diversi dai derivati su merci, quote di emissione o loro derivati. a condizione che non siano market maker, non negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti, non siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, non abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e non applichino un tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.

Per tutelare i diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari degli investitori nonché i diritti degli investitori sui fondi affidati a un’impresa, è opportuno che tali diritti siano tenuti separati da quelli dell’impresa. Tale principio non dovrebbe tuttavia impedire all’impresa di operare in nome proprio ma per conto dell’investitore quando la natura stessa della transazione lo richieda e l’investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.

I requisiti concernenti la protezione delle attività del cliente rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela dei clienti nell’effettuazione di servizi e attività. Tali requisiti possono essere esclusi quando la piena proprietà dei fondi e dello strumento finanziario è trasferita a un’impresa di investimento a fini di copertura di obbligazioni presenti o future, effettive, condizionate o potenziali. Una tale ampiezza di possibilità può generare incertezza e compromettere l’efficacia dei requisiti concernenti la tutela delle attività del cliente. Pertanto, almeno quando si tratta delle attività di clienti al dettaglio, è opportuno limitare la possibilità che le imprese di investimento concludano contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, quali definiti dalla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, a fini di assicurazione o comunque di copertura delle loro obbligazioni.

È necessario rafforzare il ruolo degli organi di gestione delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati nell’assicurare una gestione sana e prudente delle imprese, la promozione dell’integrità del mercato e l’interesse degli investitori. L’organo di gestione di un’impresa di investimento, di un mercato regolamentato o di un fornitore di servizi di comunicazione dei dati dovrebbe sempre dedicare un tempo sufficiente e disporre collettivamente di conoscenze, capacità ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell’impresa, inclusi i principali rischi. Per evitare il conformismo di gruppo e favorire l’indipendenza delle opinioni e il senso critico, la composizione degli organi di gestione dovrebbe essere sufficientemente diversificata per quanto riguarda l’età, il sesso, la provenienza geografica e il percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze. La rappresentanza dei lavoratori negli organi di gestione potrebbe inoltre essere considerata uno strumento positivo per rafforzare la diversità, dal momento che apporta una prospettiva essenziale e una reale conoscenza del funzionamento interno delle imprese. Pertanto, la diversità dovrebbe far parte dei criteri per la composizione degli organi di gestione. Tale criterio dovrebbe essere tenuto in considerazione, più in generale, anche nell’ambito della politica delle imprese in materia di assunzioni. Detta politica dovrebbe, ad esempio, incoraggiare le imprese a selezionare i candidati a partire da elenchi ristretti comprendenti sia uomini che donne. Ai fini di un approccio uniforme alla governance societaria è auspicabile, per quanto possibile, un allineamento tra i requisiti applicabili alle imprese di investimento e quelli previsti dalla direttiva 2013/36/UE.

Per avere una visione generale e un controllo effettivi delle attività delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati, l’organo di gestione dovrebbe essere responsabile, sotto tutti i punti di vista, della strategia globale dell’impresa, tenendo conto dell’attività e del profilo di rischio della stessa. L’organo di gestione dovrebbe assumere chiare responsabilità per tutto il ciclo di attività dell’impresa nei settori dell’individuazione e della definizione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell’impresa di investimento, dell’approvazione dell’organizzazione interna, anche per quanto concerne i criteri di selezione e di formazione del personale, dell’efficace sorveglianza degli alti dirigenti, della definizione delle strategie globali che regolano l’effettuazione di servizi e di attività, comprese la remunerazione del personale addetto alle vendite e l’approvazione dei nuovi prodotti da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la valutazione periodici degli obiettivi strategici delle imprese, della loro organizzazione interna e delle strategie in materia di effettuazione di servizi e di attività dovrebbero garantire che tali imprese siano sempre in grado di garantire una gestione sana e prudente, nell’interesse dell’integrità dei mercati e della tutela degli investitori. Il cumulo di un numero troppo elevato di incarichi di amministratore impedirebbe ai membri dell’organo di gestione di dedicare il tempo necessario all’esercizio di tale ruolo di sorveglianza. È pertanto necessario limitare il numero di incarichi di amministratore che i membri dell’organo di gestione di un’entità possono detenere contestualmente in entità diverse. Tuttavia, gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, ad esempio organizzazioni senza scopo di lucro o di beneficenza, non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della suddetta limitazione.

Negli Stati membri sono utilizzate strutture di governance diverse. Nella maggior parte dei casi è utilizzata una struttura monistica o dualistica. Le definizioni della presente direttiva sono volte a comprendere tutte le strutture esistenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un particolare risultato a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente nei singoli Stati membri. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la ripartizione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.

La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese hanno il dovere di adottare provvedimenti efficaci per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse nonché attenuare, per quanto possibile, il potenziale impatto di tali rischi. Quando permane tuttavia il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, questi ultimi dovrebbero essere informati chiaramente, prima che l’impresa di investimento agisca per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di conflitto di interesse nonché dei provvedimenti adottati per attenuare i rischi in tal senso.

La direttiva 2006/73/CE della Commissione25 consente agli Stati membri, nell’ambito dei requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, di prescrivere l’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti. La registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti è compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) ed è giustificata in un’ottica di maggiore tutela degli investitori, miglioramento della sorveglianza del mercato e aumento della certezza giuridica nell’interesse delle imprese di investimento e dei loro clienti. L’importanza di tali registrazioni è menzionata anche nella consulenza tecnica alla Commissione formulata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari il 29 luglio 2010. Le registrazioni in questione dovrebbero garantire l’esistenza di elementi di prova atti a dimostrare i termini di qualsiasi ordine trasmesso dai clienti e la relativa corrispondenza con le operazioni eseguite dalle imprese di investimento, nonché a individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante in termini di abusi di mercato, anche quando le imprese negoziano per conto proprio. A tal fine è necessaria la registrazione di tutte le conversazioni cui partecipano rappresentanti dell’impresa che negoziano, o intendono negoziare, per conto proprio. Laddove gli ordini siano comunicati dai clienti attraverso canali diversi da quello telefonico, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate su un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o attestazione di ordini dei clienti impartiti in occasione di riunioni. Ad esempio, il contenuto delle pertinenti conversazioni «frontali» con un cliente potrebbe essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Gli ordini così registrati dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli ricevuti per telefono. Laddove sia redatto un verbale delle conversazioni «frontali» con i clienti, gli Stati membri dovrebbero garantire l’esistenza di opportune garanzie atte ad assicurare che i clienti non subiscano perdite a causa di una registrazione non precisa delle comunicazioni tra le parti all’interno del verbale. Dette garanzie non dovrebbero comportare alcuna assunzione di responsabilità da parte del cliente. Al fine di fornire certezza giuridica in merito alla portata dell’obbligo è opportuno applicarlo a tutte le apparecchiature fornite dalle imprese di investimento, o il cui uso è da esse autorizzato, e imporre a queste ultime di adottare adeguati provvedimenti per garantire che non sia utilizzata alcuna apparecchiatura privata in relazione alle operazioni. Tali registrazioni dovrebbero essere a disposizione delle autorità competenti nell’esercizio dei loro compiti di vigilanza e nella realizzazione delle misure di esecuzione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) 600/2014, del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, per aiutarle a individuare i comportamenti non conformi al quadro giuridico che disciplina l’attività delle imprese di investimento. Tali registrazioni dovrebbero essere inoltre a disposizione delle imprese di investimento e dei clienti per dimostrare l’evoluzione della relazione tra gli stessi per quanto riguarda gli ordini trasmessi dai clienti e le operazioni eseguite dalle imprese. Per tali ragioni è opportuno che la presente direttiva preveda i principi di un regime generale relativo alla registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti.

In linea con le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della vigilanza finanziaria europea del giugno 2009 e per contribuire all’istituzione di regole uniche per i mercati finanziari dell’Unione, aiutare a rafforzare ulteriormente le condizioni di parità per gli Stati membri e i partecipanti ai mercati, aumentare la tutela degli investitori e migliorare la vigilanza e l’applicazione delle norme, l’Unione si è impegnata a minimizzare, ove possibile, la discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell’ambito della normativa dell’Unione sui servizi finanziari. Oltre ad introdurre nella presente direttiva un regime comune per la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti, è opportuno ridurre la possibilità delle autorità competenti di delegare compiti di vigilanza in taluni casi e limitare la discrezionalità nei requisiti applicabili agli agenti collegati e alle segnalazioni delle succursali.

La tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione nell’ultimo decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato. Attualmente numerosi partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere regolamentati. Tuttavia l’utilizzo di algoritmi nel trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite non costituisce una negoziazione algoritmica. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di «market making» dovrebbero svolgere tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di contrattazione della sede di negoziazione. Norme tecniche di regolamentazione dovrebbero chiarire cosa costituisce una fascia specifica dell’orario di contrattazione della sede di negoziazione garantendo che tale fascia specifica sia rilevante rispetto all’orario di contrattazione totale, tenuto conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati.

Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di «market making» dovrebbero porre in essere controlli e sistemi adeguati per tale attività. Tale attività dovrebbe essere intesa in un modo specifico in relazione al suo contesto e al suo scopo. La definizione di tale attività è pertanto indipendente da definizioni quali quella di «attività di supporto agli scambi (market making)» di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio27.

Un sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica è costituito dalla negoziazione algoritmica ad alta frequenza, in cui un sistema di negoziazione analizza dati o segnali del mercato a velocità elevata per poi inviare o aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo in risposta all’analisi. In particolare, la negoziazione algoritmica ad alta frequenza può contenere elementi quali l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione e l’esecuzione dell’ordine che sono determinati dal sistema senza intervento umano per ciascun singolo ordine o negoziazione, un tempo breve per la creazione e la liquidazione delle posizioni, un elevato indice giornaliero di rotazione del portafoglio, un elevato rapporto infragiornaliero ordini/operazioni e la chiusura del giorno di negoziazione in una posizione flat, o prossima a essa. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è caratterizzata, tra l’altro, da elevati traffici infragiornalieri di messaggi che costituiscono ordini, quotazioni o cancellazioni. Nel determinare che cosa costituisce un traffico infragiornaliero elevato di messaggi, si dovrebbe tenere conto dell’identità del cliente al quale è riconducibile l’attività in ultima analisi, della lunghezza del periodo di osservazione, della comparazione con l’attività complessiva del mercato durante tale periodo e della concentrazione o frammentazione relativa di attività. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che impegnano capitale proprio per la negoziazione e, anziché essere una strategia in sé, consiste piuttosto nell’uso di tecnologie sofisticate per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come le attività di supporto agli scambi (market making) o l’arbitraggio.

Il progresso tecnico ha reso possibile la negoziazione ad alta frequenza e l’evoluzione dei modelli commerciali. La negoziazione ad alta frequenza è facilitata dalla co-ubicazione degli impianti dei partecipanti al mercato in stretta vicinanza fisica al motore di confronto di una sede di negoziazione. Al fine di garantire condizioni di ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni, è indispensabile richiedere alle sedi di negoziazione di fornire tali servizi di co-ubicazione su base non discriminatoria, equa e trasparente. L’utilizzo della tecnologia di negoziazione ha aumentato la velocità, la capacità e la complessità delle modalità di negoziazione degli investitori. Esso ha inoltre consentito ai partecipanti ai mercati di facilitare l’accesso elettronico diretto ai mercati per i loro clienti mediante l’utilizzo dei loro sistemi di negoziazione, l’accesso diretto ai mercati o l’accesso sponsorizzato. In generale, la tecnologia di negoziazione ha apportato vantaggi al mercato e ai partecipanti al mercato, come una più ampia partecipazione ai mercati, un aumento di liquidità, differenziali più ridotti, minore volatilità a breve termine e i mezzi per ottenere una migliore esecuzione degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è tuttavia all’origine anche di una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di ordini, i rischi che la negoziazione algoritmica generi ordini erronei o doppi o che comunque non funzioni correttamente e crei così un mercato disordinato. Esiste inoltre il rischio che i sistemi di negoziazione algoritmica reagiscano in modo eccessivo ad altri eventi di mercato, esacerbando così la volatilità qualora preesista un problema di mercato. Infine, la negoziazione algoritmica o la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza possono, come ogni altra forma di negoziazione, prestarsi a talune forme di comportamento, se non utilizzate correttamente, vietate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. La negoziazione ad alta frequenza può anche, visti i vantaggi in termini di informazione forniti a chi la pratica, indurre gli investitori a scegliere di effettuare gli scambi nelle sedi dove possono evitare contatti con gli operatori che effettuano negoziazioni ad alta frequenza. È opportuno sottoporre le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza che rispondono a determinate caratteristiche a uno speciale controllo regolamentare. Sebbene si tratti prevalentemente di tecniche basate sulla negoziazione per conto proprio, il controllo regolamentare dovrebbe riguardare anche i casi in cui l’esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da evitare che si svolga per conto proprio.

Il modo migliore per mitigare tali rischi potenziali derivanti da un maggior ricorso alla tecnologia consiste in una combinazione di misure e controlli specifici del rischio diretti alle imprese che effettuano negoziazioni algoritmiche o adottano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e che forniscono un accesso elettronico diretto, e di altre misure dirette ai gestori delle sedi di negoziazione a cui tale imprese hanno accesso. Al fine di potenziare la resilienza dei mercati agli sviluppi tecnologici, tali misure e controlli dovrebbero rispecchiare gli orientamenti tecnici adottati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio28 (ESMA), pubblicati a febbraio 2012 e intitolati «Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti» («Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities» — ESMA/2012/122). È auspicabile assicurare che tutte le imprese che effettuano negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza siano autorizzate. Tale autorizzazione dovrebbe assicurare che siano soggette ai requisiti di organizzazione previsti dalla presente direttiva e a un’adeguata vigilanza. Tuttavia, gli enti che sono autorizzati e controllati a norma del diritto dell’Unione che disciplina il settore finanziario ed esenti dall’applicazione della presente direttiva, ma che effettuano la negoziazione algoritmica o la negoziazione con tecniche algoritmiche ad alta frequenza, non dovrebbero essere tenuti a ottenere un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva e dovrebbero essere soggetti esclusivamente alle misure e ai controlli volti a contrastare il rischio specifico derivante da tali tipi di negoziazione. In tal senso, l’ESMA dovrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento definendo le idonee dimensioni dello scostamento di prezzo, così da assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati a livello dell’Unione.

Sia le imprese di investimento che le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere affinché siano messe in atto solide misure per assicurare che le tecniche di negoziazione algoritmica o di negoziazione algoritmica ad alta frequenza non creino un mercato disordinato e non possano essere utilizzate per scopi vietati. Le sedi di negoziazione dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resistenti e adeguatamente testati per far fronte a un aumento del flusso degli ordini o a condizioni critiche dei mercati e che presso le sedi di negoziazione siano in funzione degli interruttori per arrestare temporaneamente o vincolare le negoziazioni se si verificano all’improvviso movimenti di prezzo inattesi.

È altresì opportuno garantire che le strutture delle commissioni delle sedi di negoziazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie e non siano tali da favorire condizioni di mercato anomale. Dovrebbe pertanto essere consentito alle sedi di negoziazione di adeguare le commissioni relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le sedi di negoziazione a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati o a imporre tali commissioni ai partecipanti che presentano un’elevata percentuale ordini annullati e a quelli che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema senza necessariamente che ne beneficino altri gestori del mercato.

Oltre alle misure relative alla tecnica di negoziazione algoritmica e di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, è opportuno vietare alle imprese di investimento di fornire ai clienti un accesso elettronico diretto ai mercati se tale accesso non è soggetto a sistemi e controlli adeguati. Indipendentemente dalla forma di accesso elettronico diretto fornito, le imprese che offrono tale accesso dovrebbero valutare e riesaminare l’idoneità dei clienti che utilizzano il servizio in questione e provvedere affinché siano imposti controlli del rischio sull’utilizzo del servizio e dovrebbero anche mantenere la responsabilità per le negoziazioni trasmesse dai loro clienti mediante l’uso dei loro sistemi o l’utilizzo dei loro codici di negoziazione. Requisiti di organizzazione dettagliati concernenti tali nuove forme di negoziazione dovrebbero essere prescritti in modo più circostanziato nelle norme tecniche di regolamentazione. In tal modo si assicura che i requisiti possano essere modificati in funzione della necessità per tener conto di ulteriori innovazioni e sviluppi in tale settore.

Al fine di assicurare una vigilanza efficace e di consentire alle autorità competenti di adottare misure adeguate e tempestive contro le strategie algoritmiche difettose o scorrette è necessario segnalare tutti gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica. Attraverso la segnalazione, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di identificare e distinguere gli ordini provenienti da algoritmi differenti e di ricostruire e valutare efficacemente le strategie utilizzate dagli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche. Ciò dovrebbe attenuare il rischio che gli ordini non siano assegnati inequivocabilmente a una strategia algoritmica o a un operatore. La segnalazione consente alle autorità competenti di reagire in modo efficiente ed efficace contro le strategie di negoziazione algoritmica che costituiscono un comportamento vietato o creano rischi per il corretto funzionamento del mercato.

Al fine di garantire il mantenimento dell’integrità del mercato in seguito agli sviluppi tecnologici nei mercati finanziari, l’ESMA dovrebbe periodicamente avvalersi dei contributi degli esperti nazionali sugli sviluppi relativi alla tecnologia di negoziazione, compresa la negoziazione ad alta frequenza e le nuove pratiche suscettibili di costituire abusi di mercato, per identificare e promuovere strategie efficaci di prevenzione e trattamento di tali abusi.

Le sedi di negoziazione che operano attualmente nell’Unione sono molto numerose e alcune di esse negoziano strumenti finanziari identici. Per tener conto dei rischi che potrebbero ledere gli interessi degli investitori è necessario formalizzare e coordinare ulteriormente i processi relativi alle conseguenze delle negoziazioni in altre sedi di negoziazione se un’impresa di investimento o un operatore del mercato che gestisce la sede di negazione decide di sospendere o eliminare uno strumento finanziario dalla negoziazione. Per garantire la certezza del diritto e tener adeguatamente conto dei conflitti di interesse quando si decide di sospendere o eliminare uno strumento finanziario dalla negoziazione è opportuno assicurare che, se un’impresa di investimento o un operatore del mercato che gestisce una sede di negoziazione cessa le negoziazioni a seguito della inosservanza delle proprie norme, gli altri seguano tale decisione se le loro autorità competenti decidono in tal senso, tranne se la continuazione delle negoziazioni possa essere giustificata da circostanze eccezionali. È inoltre necessario formalizzare e migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità competenti in relazione alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in una sede di negoziazione. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate in modo tale da impedire alle sedi di negoziazione di utilizzare per fini commerciali le informazioni trasmesse nel quadro di una sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione.

Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le imprese di investimento agiscano nel migliore interesse dei clienti e siano in grado di rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Le imprese di investimento dovrebbero conseguentemente comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati nonché istituire e riesaminare politiche e disposizioni efficaci per identificare la categoria di cliente alla quale fornire i prodotti e i servizi. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari garantiscano che tali prodotti siano concepiti per rispondere alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti, adottino provvedimenti ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti al mercato di riferimento individuato e riesamino regolarmente l’identificazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento. Le imprese di investimento che offrono o raccomandano ai clienti strumenti finanziari che non sono state loro a realizzare dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto che offrono o raccomandano. Tale obbligo dovrebbe applicarsi senza arrecare pregiudizio alla valutazione dell’adeguatezza o idoneità che le imprese di investimento dovranno successivamente effettuare nella fornitura di servizi di investimento a ciascun cliente, sulla base delle sue esigenze, caratteristiche e obiettivi personali. Al fine di garantire che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati soltanto se sono nell’interesse del cliente, le imprese di investimento che offrono o raccomandano il prodotto realizzato da imprese non soggette ai requisiti in materia di governance dei prodotti di cui alla presente direttiva o da imprese di paesi terzi dovrebbero anch’esse disporre di meccanismi adeguati per ottenere informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari in questione.

Per fornire agli investitori tutte le informazioni pertinenti è opportuno prescrivere che le imprese di investimento che offrono servizi di consulenza in materia di investimenti comunichino il costo del servizio, chiariscano la base della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti, se offrono consulenza in materia di investimento su base indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari da esse raccomandati. È inoltre opportuno che le imprese di investimento siano tenute a spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita.

Al fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, lasciando nel contempo la scelta alle imprese di investimento e ai clienti, è opportuno stabilire le condizioni per le prestazioni di tale servizio quando le imprese informano i clienti che il servizio è fornito su base indipendente. Quando la consulenza è fornita su base indipendente, prima di formulare una raccomandazione personalizzata dovrebbe essere valutata una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori. Non è tuttavia necessario che il consulente valuti i prodotti di investimento disponibili sul mercato da parte di tutti i fornitori di prodotti o emittenti, ma la gamma di strumenti finanziari non dovrebbe essere limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o ogni altra relazione giuridica o economica, quale una relazione contrattuale, talmente stretta da essere potenzialmente in grado di compromettere la base indipendente della consulenza prestata.

Per rafforzare la tutela degli investitori e aumentare la chiarezza per i clienti con riguardo al servizio che essi ricevono è altresì opportuno limitare ulteriormente la possibilità che le imprese che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e il servizio di gestione del portafoglio accettino e trattengano onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti. Ne deriva che tutti gli onorari, le commissioni e gli altri benefici monetari pagati o forniti da un terzo debbano essere restituiti integralmente al cliente quanto prima dopo il ricevimento dei pagamenti stessi da parte dell’impresa e che quest’ultima non debba essere autorizzata a detrarre i pagamenti di terzi dalle commissioni che il cliente deve all’impresa. È opportuno che il cliente sia informato in modo adeguato e, se del caso, regolare circa gli onorari, le commissioni e gli altri benefici che l’impresa ha ricevuto in relazione al servizi di investimento prestatogli e che gli ha trasferito. Le imprese che forniscono una consulenza indipendente o prestano un servizio di gestione del portafoglio dovrebbero anche elaborare una politica rientrante nei requisiti organizzativi volta a garantire che i pagamenti ricevuti da terzi siano assegnati e trasferiti ai clienti. Dovrebbero essere consentiti solo benefici non monetari di entità minima, a condizione che il cliente ne sia chiaramente informato, che possano migliorare la qualità del servizio offerto e che non possano essere considerati arrecare pregiudizio alla capacità delle imprese di investimento di agire nel migliore interesse dei loro clienti.

Nel prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e il servizio di gestione del portafoglio, gli onorari, le commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da una persona per conto del cliente dovrebbero essere autorizzati soltanto se la persona è consapevole che tali pagamenti sono stati effettuati a suo nome e se l’importo e la frequenza di ogni pagamento sono concordati dal cliente e dall’impresa di investimento e non sono determinati da un terzo. Tra i casi che dovrebbero soddisfare tale requisito figurano quello in cui un cliente paghi la fattura dell’impresa direttamente o se in cui questa sia pagata da un terzo indipendente che non ha legami con l’impresa di investimento per quanto riguarda il servizio di investimento prestato al cliente e agisce esclusivamente secondo le istruzioni del cliente e i casi in cui il cliente negozi un onorario per il servizio prestato da un’impresa di investimento e paghi tale onorario. Questo è generalmente il caso per i contabili o gli avvocati che operano in base a una chiara istruzione di pagamento da parte del cliente o quando la persona agisce come semplice canale di pagamento.

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure che gli Stati membri devono osservare se intendono imporre obblighi aggiuntivi. Tali obblighi possono includere il divieto o l’ulteriore restrizione dell’offerta o accettazione di onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Per tutelare ulteriormente i consumatori, è altresì opportuno garantire che le imprese d’investimento non remunerino o valutino i risultati del loro personale in contrasto con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti, ad esempio mediante una remunerazione, obiettivi di vendita e altri mezzi che forniscano un incentivo a raccomandare o vendere un particolare strumento finanziario allorché uno strumento diverso potrebbe rispondere meglio alle necessità del cliente.

Quando informazioni sufficienti per quanto riguarda i costi e gli oneri connessi o i rischi riguardanti lo strumento finanziario stesso sono fornite in conformità di un’altra normativa unionale, tali informazioni sono considerate adeguate ai fini della fornitura di informazioni ai clienti a norma della presente direttiva. Tuttavia le imprese di investimento o gli enti creditizi che distribuiscono tale strumento finanziario dovrebbero informare i loro clienti anche in merito a tutti gli altri costi e oneri connessi alla loro prestazione di servizi di investimento in relazione allo strumento finanziario in questione.

Stante la complessità dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività, è importante anche assicurare che il personale addetto alla consulenza o alla vendita di prodotti di investimento alla clientela al dettaglio possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti. Le imprese di investimento dovrebbero dare al proprio personale il tempo e le risorse sufficienti ad acquisire le conoscenze e competenze richieste e a utilizzarle nella prestazione di servizi alla clientela.

Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l’esperienza del cliente al fine di valutare l’adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione. È in particolare opportuno escludere la possibilità di prestare tali servizi insieme al servizio accessorio consistente nella concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione a cui partecipa l’impresa di investimento, in quanto ciò aumenta la complessità della transazione e rende più difficile la comprensione del rischio ad essa associato. È altresì opportuno definire più precisamente i criteri di selezione degli strumenti finanziari cui tali servizi si dovrebbero riferire al fine di escludere taluni strumenti finanziari, compresi quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato, azioni di imprese che non sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM) e OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione29. Il trattamento di taluni OICVM quali prodotti complessi lascia impregiudicata una futura normativa unionale che definisca la portata e le norme applicabili a tali prodotti.

Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l’Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai clienti al dettaglio, ma possono anche non rappresentare adeguatamente gli interessi dei clienti. Alcune forme di vendita abbinata, ad esempio, in particolare le pratiche di vendita abbinata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di vendita abbinata può essere la necessità di aprire conti correnti quando un servizio di investimento è prestato a un cliente al dettaglio. Anche le pratiche di vendite abbinate («bundling») in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato separatamente possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate, ma almeno lasciano al cliente la scelta e pertanto possono porre meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di investimento, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a tali pratiche dovrebbe essere valutato attentamente per promuovere la concorrenza e la scelta del consumatore.

Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento dovrebbero specificare in un rendiconto scritto sull’adeguatezza come la consulenza prestata corrisponda alle preferenze, alle esigenze e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. Il rendiconto scritto dovrebbe essere fornito su un supporto durevole compreso il formato elettronico. Le imprese di investimento sono responsabili di effettuare la valutazione dell’adeguatezza e di fornire al cliente una relazione accurata in merito. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è idonea per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d’azione raccomandata.

Nel determinare in che cosa consista la comunicazione di informazioni in tempo utile prima di un termine specificato nella presente direttiva, l’impresa di investimento dovrebbe tenere conto, in funzione dell’urgenza della situazione, del periodo di tempo di cui il cliente necessita per poter leggere e comprendere le informazioni prima di adottare una decisione di investimento. È probabile che, per esaminare le informazioni relative a un prodotto o servizio complesso o che gli è poco familiare, o a un prodotto o servizio sul quale non ha esperienza, il cliente necessiti di più tempo che per un prodotto o servizio più semplice o che gli è più familiare o del quale il cliente abbia già un’esperienza precedente.

La presente direttiva non dovrebbe obbligare le imprese di investimento a fornire immediatamente e nello stesso tempo tutte le informazioni richieste circa l’impresa di investimento, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri connessi o la tutela degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela, purché esse rispettino l’obbligo generale di fornire le informazioni rilevanti in tempo utile prima del termine specificato nella presente direttiva. Purché le informazioni siano comunicate al cliente in tempo utile prima della prestazione del servizio, la presente direttiva non obbliga le imprese né a fornirle separatamente, né a incorporarle nel contratto con il cliente.

Un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata da o per conto dell’impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o transazione finanziaria specifici. Un servizio può essere considerato come prestato su iniziativa del cliente nonostante il cliente lo richieda sulla base di comunicazioni contenenti una promozione o offerta di strumenti finanziari effettuate con mezzi che siano per natura generali e rivolti al pubblico o a un più ampio gruppo o categoria di clienti o di potenziali clienti.

Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti). Tuttavia, al fine di migliorare il quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi a prescindere dalle categorie di clienti interessate, è opportuno chiarire che alle relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell’agire in modo onesto, equo e professionale e l’obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti.

Gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti. Premesso che i requisiti di protezione degli investitori di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi essere applicati in condizioni di parità agli investimenti preassemblati in contratti assicurativi, le loro strutture di mercato e caratteristiche di prodotto diverse rendono la definizione di requisiti dettagliati più adeguata nell’ambito della revisione in corso della direttiva 2002/92/CE che della presente direttiva. Pertanto la futura normativa unionale che disciplinerà le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire adeguatamente un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondo a esigenze simili degli investitori e che quindi presuppongono sfide confrontabili riguardo alla protezione degli investitori. L’Autorità di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio30 (EIOPA) e l’ESMA dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento. Tali nuovi requisiti per i prodotti di investimento assicurativo dovrebbero essere stabiliti nella direttiva 2002/92/CE.

Al fine di allineare le norme concernenti i conflitti di interessi, i principi generali e le informazioni ai consumatori e di consentire agli Stati membri di imporre restrizioni alla retribuzione degli intermediari assicurativi, la direttiva 2002/92/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i prodotti di investimento assicurativo che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. Dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i prodotti pensionistici individuali e aziendali o professionali aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi.

In deroga al principio in base al quale per le succursali l’autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell’ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell’autorità dello Stato membro d’origine, è opportuno affidare all’autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l’osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest’ultima è situata; l’autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le violazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza.

È necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori in modo da garantire che esse eseguano gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Tale obbligo dovrebbe applicarsi qualora un’impresa abbia obblighi di natura contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del cliente.

Data l’attuale disponibilità di una più ampia gamma di sedi di esecuzione nell’Unione, è opportuno potenziare il quadro di esecuzione alle condizioni migliori per gli investitori al dettaglio. In sede di applicazione del quadro di esecuzione alle condizioni migliori in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma, è opportuno tenere conto dei progressi tecnologici per il monitoraggio di tale quadro.

Ai fini della determinazione dell’esecuzione alle condizioni migliori in caso di ordini di clienti al dettaglio, i costi relativi all’esecuzione dovrebbero includere le commissioni o competenze proprie all’impresa applicate al cliente per scopi limitati, ove più di una sede inclusa nella strategia di esecuzione dell’impresa sia in grado di eseguire un determinato ordine. In tali casi, le commissioni proprie all’impresa e i costi da essa applicati per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili dovrebbero essere presi in considerazione per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero raggiunti eseguendo l’ordine in ciascuna di tali sedi. Tuttavia non si intende prescrivere all’impresa di comparare i risultati che sarebbero raggiunti per i suoi clienti sulla base della sua strategia di esecuzione e delle sue commissioni e competenze con i risultati che potrebbero essere raggiunti per lo stesso cliente da qualsiasi altra impresa di investimento sulla base di una diversa strategia di esecuzione o di una diversa struttura di commissioni o competenze. Né si intende prescrivere all’impresa di comparare le differenze tra le proprie commissioni dovute a differenze nella natura dei servizi che l’impresa fornisce ai clienti.

Le disposizioni della presente direttiva che prevedono che i costi di esecuzione includono le commissioni o competenze proprie all’impresa di investimento applicate al cliente per la prestazione di un servizio di investimento non dovrebbero applicarsi al fine di determinare quali sedi di esecuzione dovrebbero essere incluse nella strategia di esecuzione dell’impresa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 5, della presente direttiva.

Se l’impresa di investimento diversifica le proprie commissioni o gli spread applicati ai clienti a seconda della sede di esecuzione e tale differenza non riflette effettive differenze di costo dell’esecuzione tra una sede e l’altra, è opportuno considerare che essa strutturi o applichi le sue commissioni in un modo che configura una discriminazione scorretta tra sedi di esecuzione.

Per migliorare le condizioni alle quali le imprese di investimento rispettano l’obbligo di eseguire gli ordini nel modo più favorevole per i loro clienti in conformità della presente direttiva, è opportuno imporre l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico, in ciascuna sede, dati sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni a ciascuna sede di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, per gli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, e a ciascuna sede di esecuzione per gli altri strumenti finanziari.

Le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai clienti in relazione alla loro politica di esecuzione sono spesso generiche e standardizzate e non permettono ai clienti di capire come un ordine sarà eseguito né di verificare il rispetto, da parte delle imprese, dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti. Per migliorare la protezione degli investitori è opportuno specificare i principi concernenti le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai loro clienti sulla politica di esecuzione e imporre a dette imprese l’obbligo di pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente e tener conto di tali informazioni e delle informazioni pubblicate dalle sedi di esecuzione sulla qualità dell’esecuzione nelle loro strategie in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

Quando stabilisce il rapporto di attività con il cliente l’impresa di investimento può chiedere allo stesso tempo al cliente o al potenziale cliente il consenso alla propria strategia di esecuzione nonché alla possibilità che gli ordini di tale persona siano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

Le persone che prestano servizi di investimento per conto di più di un’impresa di investimento non dovrebbero essere considerate agenti collegati ma imprese di investimento se rientrano nella definizione prevista dalla presenta direttiva, fatta eccezione per talune persone che possono essere esentate.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti servizi o prodotti finanziari che non rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario.

Le condizioni per l’esercizio di attività al di fuori dei locali dell’impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva.

Le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte della sua attività.

Ai fini della presente direttiva le controparti qualificate dovrebbero essere considerate in qualità di clienti.

La crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti. Se da un lato è opportuno ribadire che le norme di comportamento dovrebbero essere applicate con riguardo agli investitori che hanno maggiormente bisogno di protezione, è d’altro lato opportuno calibrare meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti. A tale riguardo è auspicabile estendere alcuni requisiti in materia di informazione e segnalazione alla relazione con le controparti qualificate. I requisiti pertinenti dovrebbero in particolare riferirsi alla tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti nonché alle informazioni e segnalazioni riguardanti strumenti finanziari e operazioni più complessi. Per meglio precisare la classificazione di comuni e autorità pubbliche locali è opportuno escluderli espressamente dall’elenco delle controparti qualificate e dei clienti considerati professionali, consentendo nel contempo a tali clienti, su richiesta, di chiedere un trattamento quali clienti professionali.

Per le operazioni eseguite tra controparti qualificate, l’obbligo di informazione per gli ordini dei clienti con limite di prezzo dovrebbe essere applicato solo se la controparte invia esplicitamente un ordine con limite di prezzo a un’impresa di investimento affinché lo esegua.

Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio31 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32, che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione della presente direttiva. Il trattamento dei dati personali eseguito dall’ESMA in applicazione della presente direttiva è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

Tutte le imprese di investimento dovrebbero avere le stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta l’Unione. Indipendentemente dalle modalità organizzative delle operazioni applicate attualmente negli Stati membri, è importante abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all’accesso ai mercati regolamentati.

Per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre opportuno prevedere che le imprese di investimento possano accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento in tutta l’Unione, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Le imprese di investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento di altri Stati membri dovrebbero rispettare i requisiti operativi e commerciali prescritti per l’acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad assicurare il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

La prestazione di servizi nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta a regimi e a requisiti nazionali. Le imprese autorizzate in conformità degli stessi non beneficiano della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già stabilite. Qualora uno Stato membro ritenga che il livello adeguato di protezione per i suoi clienti al dettaglio o per quei clienti al dettaglio che abbiano chiesto un trattamento come clienti professionali possa essere conseguito mediante lo stabilimento di una succursale da parte di imprese di paesi terzi, è opportuno introdurre un quadro normativo comune minimo a livello di Unione riguardo ai requisiti applicabili a tali succursali e alla luce del principio che le imprese di paesi terzi non dovrebbero ricevere un trattamento più favorevole di quello riconosciuto alle imprese dell’Unione.

Nell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (FATF) sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e alle quali si applicano contromisure o sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che non hanno compiuto progressi sufficienti per risolvere tali carenze o che non si sono impegnate ad attuare un piano di azione elaborato dal gruppo di azione finanziaria a tal fine.

La disposizione della presente direttiva che disciplina la prestazione di servizi o lo svolgimento di attività di investimento nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità che persone stabilite nell’Unione ricevano, su loro esclusiva iniziativa, servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. Se un’impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell’Unione, i servizi non dovrebbero essere considerati prestati nel territorio dell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza nell’Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente.

L’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato dovrebbe comprendere tutte le attività direttamente collegate all’esposizione, all’elaborazione, all’esecuzione, alla conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Dovrebbero inoltre essere incluse le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato nel quadro dei sistemi di tale mercato e in conformità delle regole che disciplinano tali sistemi. Non tutte le operazioni concluse da membri dei mercati regolamentati, di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione o da partecipanti agli stessi dovrebbero essere considerate operazioni concluse nell’ambito dei sistemi dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione. Le operazioni concluse su base bilaterale da membri o partecipanti, che non ottemperano a tutti gli obblighi derivanti da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere considerate operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione ai fini della definizione di internalizzatori sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi l’obbligo, per le imprese di investimento, di pubblicare quotazioni ferme se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 600/2014.

Data l’importanza di fornire liquidità ai fini del funzionamento efficiente e ordinato dei mercati, le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche per perseguire una strategia di market making dovrebbero concludere accordi scritti con le sedi di negoziazione per chiarire i loro obblighi di fornitura di liquidità al mercato.

La presente direttiva non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare o esaminare il contenuto dell’accordo scritto tra il mercato regolamentato e l’impresa di investimento, richiesto dalla partecipazione ad un sistema di market making. Tuttavia essa non impedisce loro di farlo nella misura in cui tale approvazione o esame siano subordinati unicamente all’osservanza, da parte dei mercati regolamentati, degli obblighi di cui all’articolo 48.

La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali di mercato, che sono essenziali affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell’attività di negoziazione su tutti i mercati finanziari dell’Unione e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti, dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione e regolamentazione per assicurare il necessario livello di qualità.

L’introduzione di meccanismi di pubblicazione autorizzati dovrebbe migliorare la qualità della informazioni sulla trasparenza delle negoziazioni pubblicate nel contesto dell’OTC e contribuire in misura significativa ad assicurare che tali dati siano pubblicati in modo tale da facilitarne il consolidamento con i dati pubblicati dalle sedi di negoziazione.

Adesso che esiste una struttura di mercato che consente la concorrenza tra molteplici sedi di negoziazione, è essenziale che entri in funzione al più presto un sistema efficace e consolidato di pubblicazione. L’introduzione di una soluzione commerciale per un sistema consolidato di pubblicazione degli strumenti di capitale e degli strumenti finanziari equity-like dovrebbe contribuire a creare un mercato europeo più integrato e ad agevolare l’accesso, per i partecipanti al mercato, ad una visione consolidata delle informazioni disponibili sulla trasparenza delle negoziazioni. La soluzione prevista è basata su un’autorizzazione dei prestatori che applicano parametri prestabiliti e controllati e sono in concorrenza gli uni con gli altri al fine di conseguire soluzioni innovative e tecnicamente molto avanzate, che servano il mercato nel modo migliore possibile e assicurino la diffusione di dati di mercato coerenti e accurati. Prescrivendo che tutti i CTP consolidino i dati di tutti gli APA e di tutte le sedi di negoziazione, si garantirà che la concorrenza si svolga sulla base della qualità dei servizi forniti al cliente anziché sul volume di dati pubblicati. È tuttavia opportuno prevedere adesso l’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione mediante procedura di aggiudicazione pubblica se il meccanismo previsto non porta alla tempestiva realizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione completo ed efficace per gli strumenti finanziari di capitale e degli strumenti finanziari equity-like.

L’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale si ritiene sia di più difficile realizzazione rispetto al sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari di capitale e i fornitori potenziali dovrebbero essere in grado di acquisire esperienza con quest’ultimo prima di procedere alla sua realizzazione. Al fine di facilitare l’adeguata istituzione del sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale è pertanto opportuno prorogare la data di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la disposizione pertinente. È tuttavia opportuno prevedere adesso l’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione mediante procedura di aggiudicazione pubblica se il meccanismo previsto non porta alla tempestiva realizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione completo ed efficace per gli strumenti diversi dagli strumenti finanziari di capitale.

Nel determinare, per quanto riguarda gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) che devono essere inclusi nelle informazioni post-negoziazione che devono essere diffuse dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP), l’ESMA dovrebbe garantire il raggiungimento dell’obiettivo della creazione di un mercato unionale integrato per gli strumenti finanziari e un trattamento non discriminatorio degli APA e delle sedi di negoziazione.

Il diritto dell’Unione sui requisiti di fondi propri dovrebbe fissare i requisiti patrimoniali minimi che i mercati regolamentati dovrebbero osservare, al fine di ottenere l’autorizzazione, e nel far ciò dovrebbe tenere conto della peculiarità dei rischi connessi con questi mercati.

L’operatore di un mercato regolamentato dovrebbe poter gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

Le disposizioni della presente direttiva relative all’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non dovrebbero pregiudicare l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34 e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35. Non si dovrebbe impedire al mercato regolamentato di applicare agli emittenti di strumenti finanziari che intende ammettere alla negoziazione requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l’osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti. La designazione delle predette autorità pubbliche non dovrebbe impedire a queste ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità.

Per assicurare che la comunicazione tra autorità competenti in materia di sospensioni, esclusioni, disfunzioni, condizioni di negoziazione anormali e circostanze riconducibili ad abusi di mercato avvenga in modo efficiente e tempestivo, sono necessari una comunicazione e un processo di coordinamento efficaci fra le autorità nazionali competenti, che saranno realizzati attraverso modalità elaborate dall’ESMA.

I leader del G20 riuniti a Pittsburgh il 25 settembre 2009 hanno concordato di migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari e delle merci per rimediare all’eccessiva volatilità dei prezzi delle merci. Le comunicazioni della Commissione del 28 ottobre 2009«Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» e del 2 febbraio 2011«Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti base e alle materie prime» delineano misure che devono essere adottate nel contesto della revisione della direttiva 2004/39/CE. Nel settembre 2011, l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha pubblicato i Principi per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati di derivati su merci. Tali principi sono stati avallati dal vertice del G20 di Cannes il 4 novembre 2011, che ha chiesto per le autorità di regolamentazione del mercato poteri formali di gestione delle posizioni, compreso quello di fissare preventivamente limiti di posizione, secondo le necessità.

I poteri conferiti alle autorità competenti dovrebbero essere integrati dalla facoltà espressamente indicata di ottenere informazioni da qualsiasi persona con riguardo all’entità e alla finalità di una posizione in contratti derivati su merci e di chiedere a detta persona di prendere provvedimenti per ridurre l’entità della posizione nei contratti derivati.

È necessario un regime di limiti di posizione armonizzato per garantire maggiore coordinamento e coerenza nell’ambito dell’applicazione dell’accordo del G20, specialmente per quanto concerne i contratti negoziati in tutta l’Unione. Pertanto, è opportuno concedere alle autorità competenti poteri espliciti al fine di stabilire limiti, sulla base di una metodologia determinata dall’ESMA, per le posizioni che qualunque persona può detenere, a livello di gruppo aggregato, in un contratto derivato su merci in ogni momento, al fine di prevenire gli abusi di mercato, anche relativamente al mercato, e di favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato. Tali limiti dovrebbero favorire l’integrità del mercato dei derivati e delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo nel mercato delle merci sottostanti, e non dovrebbero applicarsi a posizioni che riducono oggettivamente i rischi direttamente connessi alle attività commerciali relative alla merce. È inoltre opportuno chiarire la distinzione fra contratti a pronti su merci e contratti derivati su merci. Al fine di ottenere un regime armonizzato, è altresì opportuno che l’ESMA controlli l’applicazione dei limiti di posizione e che le autorità competenti predispongano meccanismi di cooperazione, che prevedano, tra l’altro, lo scambio reciproco di dati pertinenti e che permettano il monitoraggio e l’applicazione dei limiti.

Tutte le sedi che offrono negoziazioni in strumenti derivati su merci dovrebbero stabilire controlli adeguati sulla gestione delle posizioni, conferendo i poteri necessari per almeno monitorare e accedere alle informazioni concernenti le posizioni sugli strumenti derivati su merci, per richiedere la riduzione o la cessazione di tali posizioni e per richiedere che si reimmetta liquidità nel mercato allo scopo di mitigare gli effetti di una posizione consistente o dominante. L’ESMA dovrebbe conservare e pubblicare un elenco delle sintesi di tutti i limiti di posizione e dei controlli sulla gestione delle posizioni in vigore. Tali limiti e misure dovrebbero essere applicati in modo coerente e tener conto delle caratteristiche specifiche del mercato in questione. Essi dovrebbero essere chiaramente definiti con riguardo alla modalità di applicazione nonché alle soglie quantitative pertinenti che costituiscono i limiti o che fanno scattare altri obblighi.

Le sedi di negoziazione dovrebbero pubblicare con frequenza settimanale una ripartizione aggregata delle posizioni detenute dalle diverse categorie di persone per i differenti contratti derivati su merci, le quote di emissioni e gli strumenti derivati sulle stesse negoziati sulle loro piattaforme. Una ripartizione esaustiva e dettagliata delle posizioni detenute da tutte le persone dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità competenti quanto meno quotidianamente. Le modalità di segnalazione ai sensi della presente direttiva dovrebbero tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di segnalazione già prescritti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Sebbene non sia opportuno che la metodologia di calcolo dei limiti di posizione crei ostacoli allo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci, l’ESMA dovrebbe garantire che, in sede di definizione di tale metodologia, lo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci non possa essere utilizzato per eludere il regime di limiti di posizione.

I limiti di posizione dovrebbero essere stabiliti per ogni singolo contratto derivato su merci. Onde evitare l’elusione del regime di limiti di posizione attraverso l’attuale elaborazione di nuovi contratti derivati su merci, l’ESMA dovrebbe provvedere a che la metodologia di calcolo prevenga eventuali elusioni tenendo conto delle posizioni aperte complessive in altri strumenti derivati su merci con lo stesso sottostante.

È auspicabile facilitare l’accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, che in virtù della presente direttiva sono di norma gestiti come sistemi multilaterali di negoziazione, sono generalmente noti come mercati di crescita delle PMI, mercati di crescita o mercati junior. La creazione, all’interno della categoria dei sistemi multilaterali di negoziazione, di una nuova sottocategoria di mercati di crescita per le PMI e la registrazione di tali mercati dovrebbero aumentarne la visibilità e il profilo e contribuire all’elaborazione di norme regolamentari comuni dell’Unione per tali mercati. È opportuno prestare attenzione alle modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l’utilizzo di tale mercato in modo da renderlo attraente agli occhi degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per l’accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI.

Occorre che i requisiti applicabili a tale nuova categoria di mercati prevedano sufficiente flessibilità per poter tener conto della gamma di modelli di mercato attualmente esistenti in Europa che hanno avuto particolare successo. Essi devono inoltre raggiungere il corretto equilibrio tra il mantenimento di livelli elevati di protezione degli investitori, essenziali per promuovere la fiducia di questi ultimi negli emittenti attivi su tali mercati, e la riduzione degli oneri amministrativi non necessari per gli emittenti sugli stessi mercati. Si propone che ulteriori dettagli sui requisiti dei mercati di crescita delle PMI, come quelli relativi ai criteri di ammissione alle negoziazioni in tale mercato, siano oggetto di atti delegati o di norme tecniche.

Considerata l’importanza di non incidere negativamente sui mercati di successo esistenti, è auspicabile che gli operatori di mercati orientati a emittenti piccoli e medi possano continuare a fruire della possibilità di gestire tale mercato in conformità dei requisiti della presente direttiva senza dover registrarsi come un mercato di crescita per le PMI. Gli emittenti che sono PMI non dovrebbero essere tenuti a chiedere l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI.

Affinché tale nuova categoria di mercati avvantaggi le PMI, almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati su un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere composto da PMI. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata su base annuale. Il criterio di almeno il 50 % degli emittenti dovrebbe essere applicato in modo flessibile. Un mancato rispetto temporaneo di tale criterio non dovrebbe comportare che la sede di negoziazione sia immediatamente cancellata dal registro, o che le sia negata l’iscrizione al registro come mercato di crescita per le PMI, se ha una ragionevole possibilità di raggiungere il criterio di almeno il 50 % a partire dall’anno successivo. La valutazione intesa a determinare se un emittente sia una PMI dovrebbe essere effettuata in base alla capitalizzazione di borsa dei tre precedenti anni civili. Ciò dovrebbe facilitare la transizione di tali emittenti da tali mercati specializzati ai mercati principali.

Le informazioni riservate ricevute dal punto di contatto di uno Stato membro attraverso il punto di contatto di un altro Stato membro non dovrebbero essere considerate puramente di carattere interno.

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme siano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l’efficacia della vigilanza. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo imponga, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi della presente direttiva le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale.

Sebbene la presente direttiva precisi una serie minima di poteri di cui dovrebbero disporre le autorità competenti, tali poteri devono essere esercitati nell’ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla tutela della vita privata. Per esercitare tali poteri, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, ad esempio quando è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.

Nessuna azione svolta da un’autorità competente o dall’ESMA nell’esercizio delle loro funzioni dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede per la fornitura di servizi e attività di investimento in qualunque valuta.

In considerazione dell’impatto e della quota di mercato significativi acquisite da vari sistemi multilaterali di negoziazione, è opportuno provvedere affinché siano stabiliti adeguati accordi di collaborazione tra l’autorità competente del sistema multilaterale di negoziazione e quella della giurisdizione in cui tale sistema presta servizi. Per anticipare un’evoluzione analoga, tale misura dovrebbe essere estesa anche ai sistemi organizzati di negoziazione.

Per garantire l’osservanza da parte delle imprese di investimento, dei gestori del mercato autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, dei mercati regolamentati, degli APA, CTP o dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), di coloro che controllano effettivamente la loro attività e dei membri dei loro organi di gestione, degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e per assicurare che essi siano soggetti allo stesso trattamento in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che le sanzioni amministrative e le misure stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle ammende amministrative.

In particolare, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a irrogare ammende sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli istituti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

È altresì auspicabile che le autorità competenti dispongano, conformemente al diritto nazionale e alla Carta, della facoltà di accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche. L’accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all’oggetto di un’indagine e che possano essere rilevanti per provare una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014. Inoltre, l’accesso ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito a tale richiesta (in tutto o in parte), oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, in conformità del diritto nazionale, il potere di accesso ai locali dovrebbe essere utilizzato dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

Le registrazioni di conversazioni telefoniche e i tabulati concernenti il traffico dati esistenti presso le società d’investimento che eseguono operazioni e ne documentano l’esecuzione, nonché i tabulati relativi al traffico telefonico e di dati esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l’esistenza dell’abuso di mercato come pure per verificare l’osservanza da parte delle società dei requisiti sulla protezione dell’investitore e di altro tipo stabiliti nella presente direttiva ovvero nel regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere le registrazioni delle conversazioni telefoniche, delle comunicazioni elettroniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento o da un ente creditizio. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati è necessario per individuare e sanzionare gli abusi di mercato o la violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 600/2014. Allo scopo di introdurre pari condizioni nell’Unione in relazione all’accesso ai tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni o alle registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e ai tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, le autorità competenti dovrebbero, in conformità del diritto nazionale, essere in grado di chiedere i tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta, nonché le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, nei casi in cui esista un ragionevole sospetto che tali registrazioni o tabulati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti al fine di provare l’esistenza di condotte vietate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 o in violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva o regolamento (UE) n. 600/2014. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni non dovrebbe includere l’accesso al contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.

Al fine di garantire un’applicazione coerente delle sanzioni in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le autorità competenti, nel decidere il tipo di sanzione amministrativa o di misura e il livello delle ammende, tengano conto di tutte le circostanze pertinenti.

Al fine di garantire che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, esse dovrebbero di regola essere pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per le autorità competenti al fine di informare i partecipanti al mercato in merito ai comportamenti che sono considerati violare della presente direttiva e di promuovere una più ampia diffusione di comportamenti corretti tra gli stessi partecipanti. Se tale pubblicazione provoca un danno sproporzionato alle persone interessate, mette a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità competente dovrebbe pubblicare le sanzioni e le misure in forma anonima, in un modo conforme al diritto nazionale, o ritardarne la pubblicazione. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non pubblicare le sanzioni nei casi in cui la pubblicazione anonima o il ritardo sono considerati insufficienti a garantire che la stabilità dei mercati finanziari non sarà messa a rischio. Le autorità competenti non dovrebbero, inoltre, essere tenute a pubblicare misure ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata. È opportuno predisporre un meccanismo per la segnalazione di sanzioni non pubblicate all’ESMA. In tal modo le autorità competenti possono tenerne conto nell’ambito della loro costante vigilanza. La presente direttiva non impone la pubblicazione delle sanzioni penali imposte per le violazioni della presente direttiva ovvero del regolamento (UE) n. 600/2014, ma non dovrebbe evitarla.

Per individuare potenziali violazioni è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive, anche tutelando i dipendenti che segnalano violazioni all’interno della propria organizzazione. È opportuno che tali meccanismi lascino impregiudicate le adeguate garanzie per gli accusati. Si dovrebbero istituire procedure appropriate per garantire adeguata tutela della persona accusata, con particolare riguardo al diritto di tutela dei dati personali e alle procedure di garanzia del diritto di difesa della persona accusata e del diritto a essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione che la riguarda nonché al diritto di ricorso effettivo dinanzi a una giurisdizione contro una decisione che la riguarda.

È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle sanzioni e alle misure in modo da comprendere tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro definizione come sanzione o misura nel diritto nazionale.

È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le disposizioni del diritto degli Stati membri relative alle sanzioni penali.

Anche se nulla impedisce agli Stati membri di stabilire norme per le sanzioni amministrative e penali previste per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme per le sanzioni amministrative previste per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono soggette al diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma dovrebbero poterlo fare se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi pubblici o privati siano istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie, per cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere, tenendo conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione36 e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione37. Quando attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure di ricorso per le composizioni extragiudiziali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti, in particolare la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-NET).

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di dati personali tra l’ESMA e i paesi terzi dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001.

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l’effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un’osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

Qualora la gestione di una sede di negoziazione che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante abbia acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, i meccanismi di cooperazione proporzionati da attivare dovrebbero assumere la forma opportuna tra le modalità di cooperazione possibili fra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e di quello ospitante, in funzione delle esigenze di cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza, in particolare risultanti dalla natura e dall’entità dell’impatto sui mercati dei valori mobiliari e sulla protezione dell’investitore nello Stato membro ospitante, come ad esempio una condivisione delle informazioni ad hoc o periodica, consultazioni e assistenza.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda i dettagli concernenti le esenzioni, il chiarimento delle definizioni, i criteri per la valutazione dei progetti di acquisizione di un’impresa di investimento, i requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, APA e CTP, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento da rispettare nella prestazione di servizi di investimento, l’esecuzione di ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti, il trattamento degli ordini dei clienti, le operazioni con le controparti qualificate, le circostanze che fanno scattare un obbligo di informazione per le imprese di investimento o gli gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e per gli operatori di un mercato regolamentato, le circostanze che possono compromettere seriamente gli interessi degli investitori e l’ordinato funzionamento del mercato ai fini della sospensione o dell’esclusione dalla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI, le soglie al di sopra delle quali si applicano gli obblighi di notifica delle posizioni e i criteri secondo i quali le operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e una protezione adeguata degli investitori, ivi compresi coloro che investono in depositi strutturati, e dei consumatori in tutta l’Unione. Sarebbe efficace e opportuno incaricare l’ESMA, in quanto organo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportano scelte politiche da presentare alla Commissione. Per assicurare una tutela coerente di investitori e consumatori in tutti i settori dei servizi finanziari, l’ESMA, nella misura del possibile, dovrebbe svolgere i suoi compiti collaborando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio38 («ABE») e l’EIOPA.

È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA riguardanti: le esenzioni relative ad attività considerate accessorie all’attività principale; le informazioni da fornire e taluni requisiti nell’ambito delle procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione di imprese di investimento; l’acquisizione di partecipazioni qualificate; la negoziazione algoritmica; l’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; la sospensione e l’esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su un mercato regolamentato su sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, la libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di una succursale, la resistenza dei sistemi, gli interruttori di circuito e la negoziazione elettronica; le dimensioni dello scostamento di prezzo; la sincronizzazione delle ore di borsa; l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci; le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati; i requisiti organizzativi degli APA, dei CTP e degli ARM e la collaborazione fra autorità competenti. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione riguardanti: le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione alle imprese di investimento; l’acquisizione di partecipazione qualificata; il processo di negoziazione e la finalizzazione di operazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione; la sospensione e l’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione; la libertà di prestare servizi di investimento e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di succursali; la notifica delle posizioni per categoria di titolari di posizioni; le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione; le procedure e i moduli per l’invio delle informazioni; l’obbligo di collaborazione; la collaborazione tra autorità competenti; lo scambio di informazioni e le consultazioni prima di un’autorizzazione di una impresa di investimento.

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti il funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, il funzionamento del regime dei mercati di crescita per le PMI, l’impatto dei requisiti relativi alla negoziazione automatica e alla negoziazione ad alta frequenza, l’esperienza con il meccanismo di divieto di alcuni prodotti o di alcune pratiche e l’impatto delle misure riguardanti i mercati degli strumenti derivati su merci

È opportuno che, entro il 1o gennaio 2018, la Commissione elabori una relazione per valutare il potenziale impatto sui prezzi dell’energia e sul funzionamento del mercato energetico generato dal termine del periodo di transizione previsto ai fini dell’applicazione dell’obbligo di compensazione e degli obblighi di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al fine di stabilire o modificare il diritto pertinente, tra cui la legislazione specifica di settore come il regolamento (UE) n. 1227/2011.

La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio39 consente agli Stati membri di autorizzare i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a prestare taluni servizi d’investimento in aggiunta alla gestione collettiva di fondi di investimento alternativi (FIA), ivi compresi servizi di gestione di portafogli di investimento, consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo e ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari. Dal momento che le disposizioni che disciplinano la fornitura di tali servizi sono armonizzate in seno all’Unione, i GEFIA autorizzati dalle autorità competenti del paese d’origine a prestare i servizi in parola non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazioni supplementari presso lo Stato membro ospitante, né ad eventuali altre misure aventi il medesimo effetto.

Nell’attuale quadro giuridico, i GEFIA autorizzati a prestare detti servizi di investimento e che intendono fornirli in Stati membri diversi da quello di origine sono tenuti a ottemperare agli ulteriori obblighi nazionali, tra cui la costituzione di un’entità giuridica distinta. Al fine di eliminare gli ostacoli nell’ambito della fornitura transfrontaliera di servizi di investimento armonizzati e di garantire parità di condizioni tra i soggetti che prestano i medesimi servizi di investimento nel rispetto degli stessi requisiti di legge, un GEFIA autorizzato a prestare tali servizi dovrebbe essere in grado di farlo a livello transfrontaliero, fatti salvi gli opportuni obblighi di notifica, in virtù dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti del relativo Stato membro di origine.

È pertanto auspicabile modificare di conseguenza la direttiva 2011/61/UE.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un mercato finanziario integrato nel quale gli investitori siano efficacemente tutelati e salvaguardare l’efficienza e l’integrità del mercato nel suo insieme, richiede che siano stabiliti obblighi regolamentari comuni per quanto riguarda le imprese di investimento a prescindere dal paese in cui esse siano autorizzate nell’Unione e che governino il funzionamento dei mercati regolamentati e degli altri sistemi di negoziazione onde impedire che l’opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Dato il maggior numero di compiti attribuiti all’ESMA dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero assicurare che siano messe a disposizione risorse umane e finanziarie adeguate.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un’attività, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e deve essere attuata in conformità di tali diritti e principi.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha rilasciato un parere in data 10 febbraio 201240.

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 201141, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

L’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva di cui all’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.

2. La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:

  1. a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;

  2. b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;

  3. c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati; e

  4. d)

  5. e) vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

3. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:

  1. a) articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,

  2. b) capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,

  3. c) capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,

  4. d) articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86

4. Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:

  1. a) articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6

  2. b) articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e

  3. c) articoli da 67 a 75.

5. L’articolo 17, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).

6. Gli articoli 57 e 58 si applicano alle persone esenti di cui all’articolo2.

7.