Direttiva 2001/54/CE della Commissione dell'11 luglio 2001 che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria1, in particolare l'articolo 4,
I metodi di analisi previsti dalla direttiva 79/1066/CEE della Commissione2, che è basata sulla direttiva 77/436/CEE del Consiglio3, sono superati.
Le direttive 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari4 e 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari5, prevedono la realizzazione di analisi per stabilire la conformità delle derrate alimentari alle prescrizioni regolamentari. A tal fine, gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati siano se possibile convalidati, in particolare tenendo presente la normalizzazione nel quadro dell'ISO.
L'importanza dei controlli di autenticità degli estratti di caffè nella lotta contro la frode e l'adulterazione ha portato a lavori di normalizzazione sul piano internazionale nel quadro dell'ISO. La Comunità partecipa a tali lavori, che hanno portato a stabilire norme ISO per il caffè solubile.
Di conseguenza, a norma della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi ufficiali comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana6, non è necessario mantenere metodi ufficiali di analisi comunitari per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria. Per tale motivo è opportuno abrogare la direttiva 79/1066/CEE conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/4/CE.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 79/1066/CEE è abrogata.
Art. 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o febbraio 2002.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione