Direttiva 2002/35/CE della Commissione del 25 aprile 2002 che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri1, modificata dalla direttiva 1999/19/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 8,
Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, in prosieguo denominato "protocollo di Torremolinos".
La direttiva 97/70/CE istituisce un regime di sicurezza armonizzato per talune navi da pesca, applicando loro il protocollo di Torremolinos.
Per assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni dell'allegato al protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE, è necessario armonizzare l'interpretazione delle disposizioni lasciate alla discrezione delle amministrazioni degli Stati membri. Poiché l'interpretazione armonizzata implica cambiamenti rilevanti nella costruzione delle navi da pesca, essa si applica solo a quelle navi da pesca costruite a partire dal 1o gennaio 2003.
La direttiva 97/70/CE va quindi modificata di conseguenza.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio3, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione4,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 97/70/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione ed applicano le disposizioni dal 1o gennaio 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2002. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente