Direttiva 2002/54/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Testo vigente
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 5
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 6
1.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:
a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;
b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Le autorizzazoni concesse, prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.
Art. 7
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Art. 8
Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.
Art. 9
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 25 è eseguito ufficialmente.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.
Art. 10
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 a seconda dei casi, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
Art. 11
1.
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 12, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.
3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
Art. 12
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE,
a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 5, 6, 11 e 12. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
Art. 13
1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE:
a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, parte B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiale delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;
b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato III, parte B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.
Art. 14
Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12.
Art. 15
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Art. 16
1. In casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 12.
Art. 17
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Art. 18
Gli stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Art. 19
Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.
Art. 20
Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
Art. 21
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:
a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
il numero di riferimento della partita,
il mese e l'anno della chiusura, oppure
il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con la sua denominazione comune, o con entrambe; indicare se si tratta di barbabietola da zucchero o di barbabietole da foraggio,
la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
la dicitura «sementi pre-base»,
il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Art. 22
1.
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:
provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e
raccolte in un altro Stato membro,
devono a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotti direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2.
Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo I sono:
confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e
accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.
Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b);
b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;
c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato I, parte B, per la stessa categoria.
Art. 23
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
a) nel caso previsto nell'articolo 22, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I, parte A;
b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizione legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.