Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Testo vigente
Art. 12
1.
L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.
L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importazione di mantenerne la coltura, o quest'ultima dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero di criteri stabiliti in virtù dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 44, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.
3.
L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.
Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1o gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1o luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.
Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.
Art. 13
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.
2.
Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.
Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.
3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 14
1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:
a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.
2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:
a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva;
b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.
Art. 15
1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.
2.
Gli Stati membri possono consentire nel loro territorio un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.
Per le varietà che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.
3. Relativamente alle varietà la cui ammissione è stata rinnovata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione, sino al 30 giugno 1994, delle denominazioni utilizzate prima del rinnovo dell'ammissione.
Art. 16
1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.
2. Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera b), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure
b) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.
Art. 17
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», tutte le varietà le cui sementi, in forza dell'articolo 16, non sono soggette, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18.
Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, eventualmente, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.
Art. 18
Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.
Art. 19
Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.
Art. 20
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
2. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o siano sementi standard.
3. Tuttavia si può prescrivere, con la procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 21
In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, e
le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 22
Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 20:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 36 per la riproduzione al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla lettera a) o b) si garantiscono reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 23
1. In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare
a) i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;
b) i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.
2. Le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative in particolare all'acquisizione dei dati, al tipo di dati, alla conservazione e alla denominazione della varietà e al contrassegno degli imballaggi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.
Art. 24
Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.
Art. 25
1.
Gli Stati membri prescrivono che, durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 39 è eseguito ufficialmente.
Tali disposizioni si applicano anche qualora i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del contratto non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.
2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo a posteriori delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.
Art. 26
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 27 e 28, di un sistema di chiusura e di contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. Quando si applica questa disposizione, la specie, nonché le norme per la definizione della dimensione massima dei piccoli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 27
1.
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 28, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 28, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.
3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 28
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi:
a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Nel caso previsto all'articolo 22, se sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3.
Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.
Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 30.
Successivemente al 30 giugno 1992 si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualsiasi altro modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.
4.
In caso di varietà ampiamente note al 1o luglio 1970, sull'etichetta si può far riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari connesse alla selezione conservatrice.
La data di riferimento è:
il 1o gennaio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito,
il 1o marzo 1986, per la Spagna.
Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.
Art. 29
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Art. 30
1.
In casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di qualsiasi tipo o di sementi standard rechino un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso).
Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Art. 31
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Art. 32
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.