Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Testo vigente
Art. 20
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
2. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o siano sementi standard.
3. Tuttavia si può prescrivere, con la procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 21
In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, e
le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 22
Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 20:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 36 per la riproduzione al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla lettera a) o b) si garantiscono reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 23
1. In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare
a) i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;
b) i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.
2. Le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative in particolare all'acquisizione dei dati, al tipo di dati, alla conservazione e alla denominazione della varietà e al contrassegno degli imballaggi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.
Art. 24
Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.
Art. 25
1.
Gli Stati membri prescrivono che, durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 39 è eseguito ufficialmente.
Tali disposizioni si applicano anche qualora i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del contratto non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.
2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo a posteriori delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.
Art. 26
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 27 e 28, di un sistema di chiusura e di contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. Quando si applica questa disposizione, la specie, nonché le norme per la definizione della dimensione massima dei piccoli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 27
1.
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 28, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 28, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.
3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 28
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi:
a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Nel caso previsto all'articolo 22, se sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3.
Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.
Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 30.
Successivemente al 30 giugno 1992 si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualsiasi altro modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.
4.
In caso di varietà ampiamente note al 1o luglio 1970, sull'etichetta si può far riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari connesse alla selezione conservatrice.
La data di riferimento è:
il 1o gennaio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito,
il 1o marzo 1986, per la Spagna.
Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.
Art. 29
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Art. 30
1.
In casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di qualsiasi tipo o di sementi standard rechino un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso).
Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Art. 31
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Art. 32
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Art. 33
Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esenzione sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non può essere superiore a sette anni.
Art. 34
1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, siano soggette soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
2. Finché non sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, ogni Stato membro, a sua richiesta, può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, a prescrivere che le sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».
Art. 35
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 21, primo trattino, a condizione che:
a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
il numero di riferimento della partita,
il mese e l'anno della chiusura, oppure
il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,
la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
la dicitura «sementi pre-base»,
il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».
L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Art. 36
1.
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:
provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
raccolte in un altro Stato membro,
devono, a richiesta e fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2.
Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e
accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.
Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi
provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
raccolte in un paese terzo
devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.
Art. 37
1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
a) che gli esami ufficiale delle varietà, effetuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
b) che i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
c) nei casi previsti all'articolo 36, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I,
d) che le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 38
1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e che non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà che non figurano nei cataloghi summenzionati, l'etichetta è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.
3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 39
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.
2.
Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
a) specie;
b) varietà;
c) categoria;
d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
e) paese speditore;
f) importatore;
g) quantitativo di sementi.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 40
Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.