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Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate

Testo vigente

Art. 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme di patate che durante la commercializzazione non rispondono alle condizioni minime dell'allegato II possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

2. Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate.

3.

Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:

classi comunitarie,

le condizioni applicabili a tali classi,

le denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.

4. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,

le condizioni applicabili ai tuberi-seme testé definiti,

le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

Art. 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Art. 6

1.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:

  1. a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;

  2. b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Art. 7

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.

Art. 8

1. Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:

separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate,

separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.

Art. 9

Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Art. 10

1.

Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possano essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.

Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.

Art. 11

1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 12 e 13, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Art. 12

1.

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, sull'imballaggio o sul recipiente.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui dall'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 13, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 13

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati:

  1. a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

  2. b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al disposto del paragrafo 1 nel caso di imballaggi piccoli chiusi nel proprio territorio. Le condizioni per tali deroghe possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 14

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 15

Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Art. 16

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso o sul recipiente.

Art. 17

1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di patate commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, con la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali organismi nocivi, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo.

Art. 18

I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 4, a condizione che:

  1. a) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

  2. b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;

  3. c) siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per i tuberi-seme pre-base;

  4. d) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c);

  5. e) siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva; e

  6. f) tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,

    il mese e l'anno della chiusura,

    la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con la sua denominazione comune, o con entrambe,

    la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    la dicitura «tuberi-seme di patate pre-base».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Art. 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva, diverse da quelle di natura fitosanitaria, si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle disposizioni in cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nella presente direttiva. La portata di tali esenzioni è definita rispetto alle disposizioni alle quali queste si applicano. La durata dell'esperimento non può superare sette anni.

Art. 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di tuberi-seme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi,

tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica,

tuberi-seme di patate commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i tuberi-seme di patate soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4.

La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolte in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi di prova e di analisi comparative comunitarie sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate consecutive, ai requisiti minimi di cui all'allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4.

8. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 7 saranno sospese dalla Commissione non appena si sia appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base ed i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 7.

Art. 21

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se tuberi-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1o luglio 1975.

3.

Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 31 marzo 2031 il periodo di validità delle decisioni adottate a norma del paragrafo 2, fermo restando che queste decisioni possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Art. 22

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possono esser superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di patate di varietà non incluse nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di patate di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispendente categoria; per tuberi-seme di patate di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di tuberi-seme soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 23

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2.

Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

  1. a) specie;

  2. b) varietà;

  3. c) categoria;

  4. d) paese di produzione e servizio di controllo;

  5. e) paese speditore;

  6. f) importatore;

  7. g) quantitativi di tuberi-seme di patate.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.