Direttiva 2003/45/CE della Commissione del 28 maggio 2003 che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra1, modificata dalla direttiva 2002/68/CE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 bis e l'articolo 24,
La direttiva 2002/57/CE stabilisce le disposizioni comunitarie per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all'interno della Comunità. Nella definizione della categoria "sementi di base" non sono comprese le sementi degli ibridi diversi dal girasole; inoltre la direttiva non stabilisce condizioni specifiche per le sementi di colza e di cotone.
La decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone3, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE, è intesa, tra l'altro, a stabilire le condizioni cui devono rispondere le sementi di ibridi di colza ai fini della loro certificazione e commercializzazione conformemente alla normativa comunitaria.
I risultati dell'esperimento temporaneo oggetto della decisione 95/232/CE confermano che è opportuno stabilire condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza. Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE e inserirvi condizioni specifiche.
L'OCSE ha istituito regole per le sementi per gli ibridi di cotone intraspecifici e interspecifici (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense). Per garantire la coerenza tra le norme OCSE e quelle dell'Unione europea in questo settore, è opportuno modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi norme equivalenti a quelle dell'OCSE.
Le associazioni varietali delle piante oleaginose e da fibra rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE. Tuttavia, le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla succitata direttiva non risultano adeguate per l'etichettatura di sementi di associazioni varietali. Di conseguenza occorre modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi disposizioni specifiche ed adeguate per l'etichettatura delle sementi di associazioni varietali.
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:
1.
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
"c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi;"
2.
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
"d) Sementi di base (ibridi);"
3. gli allegati I, II e IV sono modificati conformemente al testo riportato nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione