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Direttiva 2003/57/CE della Commissione del 17 giugno 2003 recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali2, modificata dalla direttiva 2001/102/CE3, definisce i tenori massimi in diossine di alcune materie prime per mangimi e dei mangimi composti.

A decorrere dal 1o agosto 2003 la direttiva 1990/29/CE è abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/32/CE.

Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali è di primaria importanza che i tenori massimi in diossine fissati dalla direttiva 1990/29/CE rimangano in vigore dopo il 1o agosto 2003. Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/102/CE allo scopo di aggiungere i tenori massimi in diossine stabiliti dalla direttiva 1990/29/CE.

Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che con il termine "minerali" vanno intese le materie prime per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi4 modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto opportuno modificare la direttiva 2000/32/CE mediante l'aggiunta in allegato delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione del 17 novembre 1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali6, modificato dal regolamento (CE) n. 739/20007 che fissa provvisoriamente il tenore massimo in diossine dell'argilla caolinitica e di altri addittivi autorizzati appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Considerata la mancanza o la quantità insufficiente di dati di controllo che dimostrano l'assenza di contaminazione da diossina o un livello di contaminazione inferiore al limite di quantificazione del solfato di calcio biidrato, della vermiculite, della natrolite-fonolite, degli alluminati di calcio sintetici e della clinoptilolite di origine sedimentaria, appare opportuno definire per questi additivi un tenore massimo ammissibile di diossine, oltre al tenore massimo in diossine dell'argilla caolinitica al fine tutelare la salute pubblica e degli animali. Il regolamento (CE) n. 2439/1999 può pertanto essere abrogato.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2003.

Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 29 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2004.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate del riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Il regolamento (CE) n. 2439/1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2004.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione