Direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli1, in particolare l'articolo 6,
La direttiva 1997/37/CE ha definito norme armonizzate per le carte di circolazione dei veicoli soggetti a immatricolazione nella Comunità.
In vista del crescente utilizzo di apparecchiature elettroniche e telematiche, gli allegati della direttiva 1999/37/CE dovrebbero essere adeguati al progresso tecnico-scientifico per consentire agli Stati membri di rilasciare i documenti di immatricolazione dei veicoli nel formato di carta intelligente con microprocessore anziché in formato cartaceo.
È necessario dunque modificare di conseguenza la direttiva 1999/37/CE.
Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio2.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la raccolta e il trattamento dei dati personali, necessari per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli in formato di carte intelligenti, siano conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati della direttiva 1999/37/CE sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il 15 gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione fra dette disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente