Direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1 modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE2, in particolare l'articolo 5 quinquies, paragrafo 2,
La direttiva 72/169/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti3 è stata modificata in modo sostanziale(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
Secondo le disposizioni della direttiva 68/193/CEE, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, nonché al controllo del materiale di moltiplicazione standard nel proprio territorio.
L'ammissione delle varietà è disciplinata da alcune condizioni comunitarie, la cui osservanza deve essere garantita mediante esami ufficiali e in particolare mediante controlli in campo.
Gli esami devono essere volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere le varietà.
È necessario determinare a livello comunitario i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami.
Peraltro devono essere fissate condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
Tali caratteri e tali condizioni minime per l'esame devono essere fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e il materiale di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri stabiliscono che gli esami ufficiali effettuati per l'ammissione delle varietà di vite devono vertere sui caratteri minimi di cui all'allegato I.
Essi vigilano affinché le condizioni minime di cui all'allegato II siano osservate per l'esecuzione degli esami.
Art. 2
La direttiva 72/169/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (4) Cfr. allegato III, parte A.