Direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,
La direttiva 66/401/CEE contiene un elenco dei generi e delle specie di piante considerate foraggere ai sensi della direttiva. L'elenco comprende gli ibridi risultanti dall'incrocio della festuca dei prati (Festuca pratensis Hudson) con il loglio italico (Lolium multiflorum Lam).
Occorre ampliare il campo d'applicazione della direttiva 66/401/CEE per includervi gli incroci di Festuca spp. con Lolium spp.
La direttiva citata ha stabilito, fra le condizioni a cui devono soddisfare le sementi, la facoltà germinativa minima (percentuale del seme puro) delle sementi di favino (Vicia faba L.).
La facoltà germinativa minima delle sementi di favino (Vicia faba L.) attualmente ottenuta nella Comunità è inferiore a quella stabilita dalla direttiva 66/401/CEE.
Occorre pertanto modificare la direttiva 66/401/CEE.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue.
1.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), i termini:
">SPAZIO PER TABELLA>" sono sostituiti dai termini:
">SPAZIO PER TABELLA>"
2.
Gli allegati II e IV sono modificati come segue:
a) nella colonna 2 della tabella figurante nella sezione I.2.A dell'allegato II, alla voce corrispondente a Vicia faba la cifra "85" è sostituita dalla cifra "80";
b) ai punti Ia) 4 e Ic) 4 della sezione A dell'allegato IV è aggiunta la seguente frase:
"Nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium."
Art. 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione