Direttiva 2004/84/CE del Consiglio del 10 giugno 2004 che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La direttiva 2001/113/CE1 stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare taluni prodotti definiti nell'allegato I, tra cui «confettura» e «marmellata», affinché tali prodotti possano circolare liberamente nel mercato interno.
Nella versione in lingua tedesca, le denominazioni di vendita «confettura» e «marmellata» sono state tradotte rispettivamente «Konfitüre» e «Marmelade».
In taluni mercati locali dell’Austria e della Germania, quali mercati agricoli o mercati settimanali, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti.
È pertanto opportuno che l’Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell’adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/113/CE.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a partire dal 12 luglio 2004, al fine di spiegare compiutamente i propri effetti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L’allegato I della direttiva 2001/113/CE nella versione in lingua tedesca è sostituito dall’allegato della presente direttiva.
Art. 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente D. Ahern