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Direttiva 2004/84/CE del Consiglio del 10 giugno 2004 che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La direttiva 2001/113/CE1 stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare taluni prodotti definiti nell'allegato I, tra cui «confettura» e «marmellata», affinché tali prodotti possano circolare liberamente nel mercato interno.

Nella versione in lingua tedesca, le denominazioni di vendita «confettura» e «marmellata» sono state tradotte rispettivamente «Konfitüre» e «Marmelade».

In taluni mercati locali dell’Austria e della Germania, quali mercati agricoli o mercati settimanali, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti.

È pertanto opportuno che l’Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell’adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/113/CE.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a partire dal 12 luglio 2004, al fine di spiegare compiutamente i propri effetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente D. Ahern