Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere della Banca centrale europea2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
Mercati mobiliari efficienti, trasparenti ed integrati contribuiscono a creare un reale mercato unico nella Comunità e stimolano la crescita e la creazione di occupazione grazie ad una migliore allocazione del capitale e ad una riduzione dei costi. La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti di valori mobiliari consolida la fiducia degli investitori e consente una valutazione informata dei risultati economici e degli attivi di tali emittenti. Ciò rafforza sia la protezione degli investitori sia l'efficienza del mercato.
A tal fine gli emittenti di valori mobiliari dovrebbero garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni. Nella stessa ottica, gli azionisti, o le persone fisiche o giuridiche che detengono diritti di voto o strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni esistenti con diritti di voto, dovrebbero altresì informare gli emittenti in merito all'acquisizione o ad altre modifiche di partecipazioni rilevanti in società in modo da consentire a questi ultimi di tenere il pubblico informato.
La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» individua una serie di azioni necessarie per completare il mercato unico dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 chiede che tale piano venga attuato entro il 2005. Il piano d'azione sottolinea la necessità di elaborare una direttiva che rafforzi gli obblighi di trasparenza, necessità confermata dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002.
È necessario che la presente direttiva sia compatibile con i compiti e i doveri attribuiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle banche centrali degli Stati membri dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle banche centrali degli Stati membri le cui azioni sono attualmente ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del diritto comunitario primario.
Una maggiore armonizzazione delle disposizioni di diritto nazionale riguardanti gli obblighi di informazione periodica e continua per gli emittenti di valori mobiliari dovrebbe garantire un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità. Tuttavia, la presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria vigente in materia di quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, o in materia di quote acquisite o cedute in tali organismi.
La vigilanza sugli emittenti di azioni o di titoli di debito il cui valore nominale unitario sia inferiore a 1000 euro, ai fini della presente direttiva, è esercitata nel modo più efficace dallo Stato membro nel quale l'emittente ha la sede legale. Sotto questo profilo, è fondamentale garantire la coerenza con la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari4. Nella stessa prospettiva dovrebbe essere introdotta una certa flessibilità che consenta agli emittenti di paesi terzi e alle società della Comunità che emettono solo valori mobiliari diversi da quelli summenzionati di scegliere lo Stato membro d'origine.
Un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità consentirebbe di rimuovere gli ostacoli all'ammissione di valori mobiliari in mercati regolamentati situati o operanti all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine non dovrebbero più avere la possibilità di limitare l'ammissione di valori mobiliari nei loro mercati regolamentati imponendo obblighi più severi in materia di informazione periodica e continua agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La rimozione degli ostacoli in base al principio dello Stato membro d'origine ai sensi della presente direttiva non dovrebbe incidere sugli aspetti non contemplati dalla medesima, come i diritti degli azionisti di intervenire nella gestione di un emittente. Tale rimozione degli ostacoli non dovrebbe neppure incidere sul diritto dello Stato membro d'origine di imporre all'emittente di pubblicare altresì sui quotidiani, in parte o integralmente, le informazioni previste dalla regolamentazione.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali5, ha già creato le premesse per la convergenza dei principi d'informativa finanziaria in tutta la Comunità per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono tenuti a redigere conti consolidati. Pertanto, oltre al sistema generale previsto per tutte le società dalle direttive sul diritto societario, è già in essere un regime specifico per gli emittenti di valori mobiliari. La presente direttiva sviluppa questo approccio per quanto riguarda l'informativa finanziaria annuale e infrannuale, incluso il principio di fornire un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente. Un bilancio abbreviato, come parte della relazione finanziaria semestrale, rappresenta altresì una base sufficiente per fornire tale quadro fedele dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario di un emittente.
Una volta che i valori mobiliari dell'emittente sono stati ammessi in un mercato regolamentato, la relazione finanziaria annuale dovrebbe assicurare l'informazione di anno in anno. Una migliore comparabilità delle relazioni finanziarie annuali è utile agli investitori nei mercati mobiliari solo se questi ultimi possono avere la certezza che dette relazioni saranno pubblicate entro un dato termine dopo la fine dell'esercizio finanziario. Per quanto riguarda i titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato anteriormente al 1o gennaio 2005 e emessi da emittenti aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro d'origine può, a determinate condizioni, esentare detti emittenti dall'obbligo di redigere relazioni finanziarie annuali conformemente alle norme previste dalla presente direttiva.
La presente direttiva prescrive relazioni finanziarie semestrali più complete per gli emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, consentendo agli investitori di effettuare una valutazione più informata della situazione dell'emittente.
Lo Stato membro d'origine può prevedere che gli emittenti di titoli di debito siano esentati dalla presentazione di relazioni semestrali nel caso di:
enti creditizi che operano come piccoli emittenti di titoli di debito, o
emittenti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che emettono esclusivamente titoli di debito con garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato membro d'origine o di una delle autorità regionali o locali di quest'ultimo, o
per un periodo transitorio di dieci anni, solo con riguardo a taluni titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato anteriormente al 1o gennaio 2005, che possono essere acquistati solo da investitori professionali. Se è concessa dallo Stato membro d'origine, l'esenzione non può essere estesa ad altri titoli di debito che saranno successivamente ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono favorevolmente l'impegno della Commissione di esaminare rapidamente la possibilità di migliorare la trasparenza quanto alle politiche retributive, alla retribuzione totale versata, ivi compresi i compensi contingenti o differiti, e ai benefici in natura concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo sulla base del suo piano d'azione concernente la «modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario nell'Unione europea» del 21 maggio 2003, nonché l'intenzione della Commissione di presentare una raccomandazione in materia in un prossimo futuro.
Lo Stato membro d'origine dovrebbe incoraggiare gli emittenti, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e le cui principali attività riguardano l'industria estrattiva, a comunicare nella loro relazione finanziaria annuale i pagamenti effettuati ai governi. Lo Stato membro d'origine dovrebbe inoltre incoraggiare una maggiore trasparenza di tali pagamenti nel quadro stabilito a livello dei vari consessi finanziari internazionali.
La presente direttiva renderà anche obbligatorie relazioni finanziarie semestrali per gli emittenti di soli titoli di debito nei mercati regolamentati. Si dovrebbero prevedere esenzioni soltanto per i mercati all'ingrosso sulla base di un valore unitario di almeno 50000 EUR, come stabilito dalla direttiva 2003/71/CE. Qualora i titoli di debito siano emessi in un'altra valuta, le esenzioni dovrebbero essere possibili soltanto se il valore nominale unitario in siffatta valuta, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50000 EUR.
La disponibilità di informazioni più tempestive e più attendibili sui risultati dell'emittente di azioni nel corso dell'esercizio finanziario presuppone inoltre una maggiore frequenza nell'informazione infrannuale. Pertanto occorrerebbe introdurre l'obbligo di pubblicare un resoconto intermedio sulla gestione nel primo semestre e un secondo resoconto intermedio sulla gestione nel secondo semestre dell'esercizio finanziario. Gli emittenti di azioni che già pubblicano relazioni finanziarie trimestrali non dovrebbero essere tenuti a pubblicare resoconti intermedi sulla gestione.
All'emittente, ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo o alle persone responsabili presso l'emittente dovrebbero essere applicate appropriate norme in materia di responsabilità, secondo quanto disposto dalla legislazione o regolamentazione nazionale di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare liberamente la portata della responsabilità.
Il pubblico dovrebbe essere informato delle modifiche delle partecipazioni rilevanti negli emittenti le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato situato o operante all'interno della Comunità. Dette informazioni dovrebbero consentire agli investitori di acquisire o cedere azioni essendo pienamente consapevoli delle modifiche nell'assetto dei diritti di voto; esse dovrebbero inoltre rafforzare l'efficacia del controllo degli emittenti di azioni e migliorare la trasparenza globale del mercato rispetto ad importanti movimenti di capitali. In talune situazioni dovrebbero essere fornite informazioni in merito alle azioni o agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 13, depositati a titolo di garanzia.
L'articolo 9 e l'articolo 10, lettera c), non dovrebbero applicarsi alle azioni date ai o dai membri del SEBC nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie a condizione che i diritti di voto inerenti a siffatte azioni non siano esercitati; la nozione di «breve durata» nell'articolo 11 andrebbe inteso in relazione alle operazioni di credito svolte conformemente al trattato e agli atti giuridici della Banca centrale europea (BCE), in particolare l'indirizzo della BCE su strumenti e sulle procedure di politica monetaria e TARGET, e alle operazioni di credito finalizzate allo svolgimento di funzioni equivalenti in conformità delle disposizioni nazionali.
Per evitare oneri inutili a carico di taluni partecipanti al mercato e per determinare chiaramente i soggetti che esercitano effettivamente un'influenza su un emittente non è necessario stabilire obblighi di notifica di partecipazioni rilevanti in azioni, o altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 13 che conferiscono il diritto di acquisire azioni per quanto riguarda i «market maker» o coloro che prestano servizio di custodia, oppure di partecipazioni in azioni o in tali strumenti finanziari acquisiti esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento, entro i limiti e le garanzie da applicare in tutta la Comunità. Lo Stato membro d'origine dovrebbe essere autorizzato ad accordare esenzioni limitate per quanto riguarda le partecipazioni azionarie in portafogli di negoziazione di enti creditizi e imprese di investimento.
Per determinare chiaramente i soggetti che sono effettivamente possessori rilevanti di azioni o di altri strumenti finanziari nello stesso emittente in tutta la Comunità, un'impresa madre non dovrebbe essere tenuta ad aggregare le sue partecipazioni con quelle gestite da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o da un'impresa di investimento, purché tali organismi o imprese esercitino diritti di voto indipendentemente dalle loro imprese madri e rispettino talune altre condizioni.
L'informazione continua dei possessori di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbe continuare ad essere basata sul principio della parità di trattamento. Tale principio si applica solo agli azionisti che si trovano in condizioni identiche e non pregiudica pertanto la questione del numero di diritti di voto che possono essere inerenti a una determinata azione. Analogamente, i possessori di titoli di debito dello stesso grado dovrebbero continuare a beneficiare di parità di trattamento anche nel caso di debito sovrano. Occorrerebbe agevolare l'informazione dei possessori di azioni e/o di titoli di debito nelle assemblee generali. In particolare, occorrerebbe favorire una partecipazione più attiva dei possessori di azioni e/o di titoli di debito residenti all'estero, consentendo loro di delegare altre persone ad agire per loro conto. Per le stesse ragioni, i possessori di azioni e/o di titoli di debito dovrebbero decidere in un'assemblea generale se l'uso delle moderne tecnologie di informazione e di comunicazione debba diventare una realtà. In caso affermativo, gli emittenti dovrebbero prendere provvedimenti per informare efficacemente i possessori di loro azioni e/o titoli di debito, per quanto sia loro possibile individuarli.
La rimozione degli ostacoli esistenti e l'applicazione efficace dei nuovi obblighi di informazione comunitari presuppongono anche un controllo adeguato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. La presente direttiva dovrebbe garantire, come minimo, la disponibilità tempestiva di tali informazioni. Per tale ragione, in ogni Stato membro dovrebbe esistere almeno un sistema di deposito e di stoccaggio di tali informazioni.
L'eventuale obbligo per l'emittente di tradurre tutta l'informazione continua e periodica in tutte le lingue pertinenti di tutti gli Stati membri dove i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione non promuove l'integrazione dei mercati mobiliari, ma ha effetti deterrenti sull'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in mercati regolamentati oltre frontiera. Pertanto l'emittente dovrebbe avere il diritto in taluni casi di fornire informazioni redatte in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Poiché è necessario un impegno particolare per attrarre gli investitori di altri Stati membri e di paesi terzi, gli Stati membri non dovrebbero più impedire agli azionisti, alle persone che esercitano diritti di voto, o ai possessori di strumenti finanziari, di notificare all'emittente le informazioni richieste in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
L'accesso degli investitori alle informazioni sugli emittenti dovrebbe essere maggiormente organizzato a livello comunitario per promuovere attivamente l'integrazione dei mercati europei dei capitali. Quando intendono accedere a tali informazioni, gli investitori che non sono situati nello Stato membro d'origine dell'emittente dovrebbero godere di una posizione equivalente a quella degli investitori situati nello Stato membro d'origine dell'emittente. Ciò potrebbe realizzarsi se lo Stato membro d'origine garantisse il rispetto di norme minime di qualità per la diffusione rapida e su base non discriminatoria di informazioni in tutta la Comunità, in funzione del tipo di informazioni previste dalla regolamentazione di cui trattasi. Inoltre, le informazioni diffuse dovrebbero essere disponibili nello Stato membro d'origine in modo centralizzato per consentire di creare una rete europea, a prezzi accessibili per gli investitori al dettaglio, evitando nel contempo di imporre agli emittenti un'inutile duplicazione di norme di deposito delle informazioni. Gli emittenti dovrebbero usufruire dei vantaggi della libera concorrenza nella scelta dei mezzi di comunicazione o degli operatori per la diffusione delle informazioni a norma della presente direttiva.
Per semplificare ulteriormente l'accesso degli investitori all'informativa societaria in tutti gli Stati membri, occorrerebbe lasciare alle autorità nazionali di vigilanza il compito di formulare orientamenti per la creazione di reti elettroniche, in stretta consultazione con le altre parti interessate, in particolare con gli emittenti di valori mobiliari, gli investitori, i partecipanti al mercato, i gestori di mercati regolamentati ed i fornitori di informazioni finanziarie.
Per assicurare l'effettiva tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati regolamentati le disposizioni riguardanti le informazioni che devono essere pubblicate dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbero applicarsi anche agli emittenti che non hanno sede legale in uno Stato membro e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 48 del trattato. Occorrerebbe inoltre garantire che le pertinenti informazioni supplementari sugli emittenti della Comunità o di paesi terzi la cui comunicazione sia obbligatoria in un paese terzo ma non in uno Stato membro siano messe a disposizione del pubblico nella Comunità.
In ogni Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente responsabile in ultima istanza per vigilare sull'osservanza delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva e per la cooperazione internazionale. Tale autorità dovrebbe essere di carattere amministrativo e la sua indipendenza nei confronti degli operatori economici dovrebbe essere garantita per evitare conflitti di interessi. Gli Stati membri possono tuttavia designare un'altra autorità competente incaricata di appurare che le informazioni di cui alla presente direttiva siano stilate conformemente al pertinente quadro di presentazione fissato per le stesse e di prendere le misure appropriate nel caso in cui si accertino violazioni; non occorre che tale autorità sia di carattere amministrativo.
L'incremento delle attività transfrontaliere impone che sia migliorata la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e sia adottata una serie completa di disposizioni per lo scambio di informazioni e per l'adozione di provvedimenti cautelari. L'organizzazione delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza in ciascuno Stato membro non dovrebbe ostacolare un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali competenti.
Nella sessione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari europei. Nella relazione finale detto comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi essenziali, misure tecniche di esecuzione, cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati mobiliari e vigilanza sul rispetto delle norme comunitarie. La presente direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, mentre le misure di esecuzione, che devono essere adottate dalla Commissione con l'assistenza del Comitato europeo dei valori mobiliari, istituito con decisione 2001/528/CE6, dovrebbero regolamentare i dettagli di natura tecnica.
Con la risoluzione adottata nel marzo 2001 il Consiglio europeo di Stoccolma ha accolto favorevolmente la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari.
Ai sensi di tale risoluzione le misure di esecuzione dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e occorrerebbe fissare scadenze per tutte le fasi delle misure di esecuzione.
Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione del comitato dei saggi, basandosi sulla dichiarazione solenne fatta dal Presidente della Commissione dinanzi al Parlamento alla stessa data e sulla lettera inviata il 2 ottobre 2001 dal commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari in merito alle garanzie previste quanto al ruolo del Parlamento europeo in tale processo.
Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla trasmissione del primo progetto di misure di esecuzione per esaminare tale progetto e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione dovrebbe rivedere il suo progetto.
Per tenere conto dei nuovi sviluppi intervenuti nei mercati mobiliari, potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure tecniche di esecuzione per le norme contenute nella presente direttiva. La Commissione dovrebbe essere pertanto autorizzata a adottare misure di esecuzione, purché queste ultime non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e purché la Commissione agisca secondo i principi ivi sanciti, sentito il Comitato europeo dei valori mobiliari.
Nell'esercizio delle proprie competenze di esecuzione conformemente alla presente direttiva la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:
necessità di assicurare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari promuovendo elevati livelli di trasparenza su tali mercati;
necessità di proporre agli investitori un'ampia gamma di investimenti competitivi e un livello di pubblicità delle informazioni e di tutela adeguato alle loro condizioni specifiche;
necessità di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti assicurino l'applicazione coerente delle norme, soprattutto per quanto concerne la lotta contro la criminalità economica;
necessità di livelli elevati di trasparenza e consultazione con tutti i partecipanti al mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio;
necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari per renderli dinamici ed efficienti;
necessità di garantire l'integrità del mercato attraverso un monitoraggio attento e reattivo dell'innovazione finanziaria;
importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentare l'accesso a quest'ultimo;
equilibrio tra costi e benefici per i partecipanti al mercato su una base a lungo termine, comprese le piccole e medie imprese e i piccoli investitori, nelle misure di esecuzione;
necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari della Comunità, ferma restando l'indispensabile estensione della cooperazione internazionale;
necessità di realizzare parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato stabilendo, se opportuno, regolamentazioni a livello della Comunità;
necessità di rispettare le differenze nei mercati nazionali se esse non ledono la coerenza del mercato unico;
necessità di garantire la coerenza con le altre norme della Comunità nel settore, in quanto l'asimmetria informativa e la mancanza di trasparenza possono compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto nuocere ai consumatori e ai piccoli investitori.
Per garantire il rispetto degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione della stessa, le violazioni dei predetti obblighi o misure dovrebbero essere prontamente individuate e, se necessario, sanzionate. A tal fine le misure e le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive, proporzionate e applicate coerentemente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti possano essere oggetto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale.
La presente direttiva mira a rafforzare gli obblighi di trasparenza attualmente applicabili agli emittenti di valori mobiliari e agli investitori che acquisiscono o cedono partecipazioni rilevanti in emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. La presente direttiva sostituisce alcuni degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori7. Per riunire gli obblighi di trasparenza in un unico atto è necessario modificare di conseguenza tale direttiva. Siffatta modifica tuttavia non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi supplementari ai sensi degli articoli da 42 a 63 della direttiva 2001/34/CE che rimangono validi.
La presente direttiva è il linea con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati8.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire garantire la fiducia degli investitori tramite obblighi di trasparenza equivalenti in tutta la Comunità e completare in questo modo il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base della legislazione comunitaria vigente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica né alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, né alle quote acquisite o cedute in tali organismi.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 ai valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono stati emessi da essi stessi ovvero dalle loro autorità regionali o locali.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 17 alle banche centrali nazionali quali emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato se tale ammissione ha avuto luogo anteriormente al 20 gennaio 2005.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «valori mobiliari»: valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari10, ad eccezione degli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19 di tale direttiva aventi durata inferiore ai 12 mesi, ai quali può essere applicata la legislazione nazionale;
b) «titoli di debito»: obbligazioni ed altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni di società o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni;
c) «mercato regolamentato»: mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;
d) «emittente»: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;
e) «azionista»: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico che, direttamente o indirettamente, detiene:
i) azioni dell'emittente a proprio nome e per proprio conto;
ii) azioni dell'emittente a proprio nome, ma per conto di un'altra persona fisica o giuridica;
iii) certificati di deposito, nel qual caso si considera che il possessore degli stessi sia il titolare delle azioni sottostanti rappresentate da tali certificati;
f) «impresa controllata»: impresa
i) nella quale una persona fisica o giuridica ha la maggioranza dei diritti di voto; o
ii) della quale una persona fisica o giuridica ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo e, nello stesso tempo, è azionista o socio dell'impresa in questione; o
iii) della quale una persona fisica o giuridica è azionista o socio e nella quale esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa in questione, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o rispettivamente dei soci; o
iv) sulla quale una persona fisica o giuridica ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo;
g) «organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione del rischio; e
ii) le cui quote siano, su richiesta dei possessori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;
h) «quote di un organismo di investimento collettivo»: i valori mobiliari emessi da un organismo di investimento collettivo e che rappresentano i diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
i) «Stato membro d'origine»:
i) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1000 EUR o per gli emittenti di azioni:
quando l’emittente ha sede nell’Unione, lo Stato membro nel quale ha la sede legale,
quando l’emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro scelto dall’emittente stesso tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida a meno che l’emittente ne abbia scelto uno nuovo ai sensi del punto iii) e abbia comunicato tale scelta in conformità del secondo comma della presente lettera i);
La definizione di «Stato membro d’origine» si applica ai titoli di debito in valute diverse dall’euro, purché il relativo valore nominale unitario sia, alla data dell’emissione, inferiore a 1000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1000 EUR;
ii) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto i), lo Stato membro scelto dall’emittente tra lo Stato membro in cui l’emittente ha, se del caso, la sede legale e gli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i suoi valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione o a meno che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai punti i) o iii);
iii) per un emittente i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d’origine, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), ma siano ammessi alla negoziazione in uno o più degli altri Stati membri, il nuovo Stato membro d’origine che l’emittente può scegliere tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale;
Un emittente comunica il suo Stato membro d’origine di cui ai punti i), ii) o iii) conformemente agli articoli 20 e 21. Inoltre un emittente comunica lo Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro in cui ha, se del caso, la sede legale, all’autorità competente dello Stato membro d’origine e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti. Se l’emittente, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), non comunica lo Stato membro d’origine in un periodo di tre mesi dalla data in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro d’origine è quello in cui i valori mobiliari dell’emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari dell’emittente siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati situati o operanti in più Stati membri, questi ultimi sono gli Stati membri d’origine dell’emittente fino alla scelta successiva di un solo Stato membro d’origine e la relativa comunicazione da parte dell’emittente stesso. Per un emittente i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la cui scelta dello Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) o al punto ii) non sia stata comunicata prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dal 27 novembre 2015. Un emittente che abbia scelto lo Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) oppure ai punti ii) o iii) e abbia comunicato tale scelta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine prima del 27 novembre 2015 è esentato dall’obbligo di cui al secondo comma della presente lettera i), a meno che scelga un’altro Stato membro d’origine dopo il 27 novembre 2015.
j) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
k) «informazioni previste dalla regolamentazione»: tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)11, o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva;
l) «mezzi elettronici»: attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
m) «società di gestione»: una società quale definita all'articolo 1 bis, punto 2 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)12;
n) «market maker»: persona presente sui mercati finanziari che si impegna a esporre continuativamente, impegnando posizioni proprie, proposte in acquisto e in vendita di strumenti finanziari ai prezzi da lui stabiliti;
o) «ente creditizio»: un'impresa quale definita all'articolo 1, punto 1, lettera a) della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio13;
p) «valori mobiliari emessi in modo continuo o ripetuto»: titoli di debito in serie aperta dello stesso emittente o almeno due distinte emissioni di un tipo e/o una categoria simile.
q) «accordo formale»: accordo vincolante in base al diritto applicabile.
r) «rendicontazione di sostenibilità»: rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
2. Ai fini della definizione di «impresa controllata» di cui al paragrafo 1, lettera f), punto ii), i diritti del possessore dei valori mobiliari in relazione a votazioni, nomine e rimozioni includono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata dall'azionista e quelli di qualunque persona fisica o giuridica che agisca, seppure a nome proprio, per conto dell'azionista o di qualsiasi altra impresa controllata dall'azionista.
2 bis. Nella presente direttiva il termine «persona giuridica» comprende le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica e i trust.
3.
Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.
In particolare la Commissione:
a) ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l'emittente può effettuare la scelta dello Stato membro d'origine;
b) quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d’origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all’emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; e
c) ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell’allegato V della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione14, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.
Art. 3 Integrazione dei mercati mobiliari
1. Lo Stato mmbro d’origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5, alle condizioni seguenti:
le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, e
il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro in questione.
Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.
Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.
Lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che:
i) definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle definite all’articolo 9, paragrafo 1 ed esiga notifiche equivalenti in relazione alle soglie basate sulle quote di capitale;
ii) imponga obblighi più severi rispetto a quelli previsti dall’articolo 12; o
iii) applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto15.
2. Uno Stato membro ospitante non può:
a) per quanto riguarda l'ammissione di valori mobiliari in un mercato regolamentato sul suo territorio, imporre obblighi di informazione più severi di quelli previsti dalla presente direttiva o dall'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE;
b) per quanto riguarda la notifica di informazioni, assoggettare i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 o 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.
Capo II. Informazioni periodiche
Art. 4 Relazioni finanziarie annuali
1. L’emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.
2. La relazione finanziaria annuale comprende:
a) il bilancio sottoposto a revisione;
b) la relazione sulla gestione; e
c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, attestanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
3.
Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati conformemente alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati15, il bilancio sottoposto a revisione comprende tali conti consolidati redatti conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i conti annuali dell'impresa madre redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa madre ha sede.
Se l'emittente non è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio sottoposto a revisione comprende i conti redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la società ha sede.
4.
Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
Il revisore legale esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione in merito alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di revisione di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Se del caso, sono fornite le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/43/CE è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
5. La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19, 19 bis e 20 e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli. Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente agli articoli 29 e 29 bis e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.
6. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può altresì modificare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.
7.
Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9, abbia effettuato un’analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future. Prima dell’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM conduce un’analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolge opportuni test sul campo. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 5 Relazioni finanziarie semestrali
1. L’emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell’esercizio finanziario, quanto prima possibile dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro tre mesi dalla fine di tale semestre. L’emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.
2. La relazione finanziaria semestrale comprende:
a) un bilancio abbreviato;
b) una relazione intermedia sulla gestione; e
c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio abbreviato, redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile, fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili e delle perdite dell'emittente o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, come prescritto al paragrafo 3, e che la relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile delle informazioni di cui al paragrafo 4.
3.
Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio abbreviato è redatto conformemente ai principi contabili internazionali applicabili per l'informativa finanziaria infrannuale, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Se l'emittente non è tenuto a redigere i conti consolidati, il bilancio abbreviato contiene almeno uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico e note esplicative di tali conti. Nel redigere lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico l'emittente segue per la rilevazione e la valutazione gli stessi principi utilizzati nelle relazioni finanziarie annuali.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno un riferimento agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario e alla loro incidenza sul bilancio abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio finanziario. Per gli emittenti di azioni, la relazione intermedia sulla gestione contiene altresì le operazioni rilevanti con parti correlate.
5. Se la relazione finanziaria semestrale è stata sottoposta a revisione, la relazione di revisione è riprodotta integralmente. La stessa disposizione si applica anche in caso di revisione limitata. Se la relazione finanziaria semestrale non è stata sottoposta né a revisione né a revisione limitata, l'emittente riporta tale informazione nella predetta relazione.
6.
Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, o all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
In particolare la Commissione:
a) specifica le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria semestrale pubblicata, compresa la revisione limitata, deve restare a disposizione del pubblico;
b) chiarisce la natura della revisione limitata;
c) specifica il contenuto minimo dello stato patrimoniale sintetico, del conto economico sintetico e delle note esplicative di tali conti, qualora non siano redatti in conformità dei principi contabili internazionali, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.
Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.
Art. 6 Relazione sui pagamenti ai governi
Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria, in base alla definizione fornita all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio19, di predisporre su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente al capo 10 di tale direttiva. La relazione è pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico per almeno dieci anni. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.
Art. 7 Responsabilità
Gli Stati membri assicurano che la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 16 compete almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo e assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino agli emittenti, agli organi suddetti o alle persone che sono responsabili presso gli emittenti stessi.
Art. 8 Esenzioni
1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai seguenti emittenti:
a) Stato, autorità regionali o locali di uno Stato, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la Banca centrale europea (BCE), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall’accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’unione monetaria europea prestando un’assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l’euro e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari, e
b) emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 100000 EUR.
2. Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l'articolo 5 agli enti creditizi le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100000000 euro e essi non abbiano pubblicato un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.
3. Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l'articolo 5 agli emittenti già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE che emettono esclusivamente, su un mercato regolamentato, titoli di debito con garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato membro d'origine o di una delle autorità regionali o locali di quest'ultimo.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli articoli 4 e 5 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.
Capo III. Informazione continuativa
Sezione I. Informazione sulle partecipazioni rilevanti
Art. 9 Notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti
1.
Lo Stato membro d'origine assicura che un azionista, qualora acquisisca o ceda azioni di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che conferiscono diritti di voto, notifichi all'emittente la percentuale di diritti di voto dell'emittente che esso detiene risultante dall'acquisizione o dalla cessione laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % e 75 %.
I diritti di voto sono calcolati in base a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. Inoltre l'informazione suddetta è notificata anche riguardo a tutte le azioni che appartengono alla medesima categoria e che conferiscono diritti di voto.
2. Lo Stato membro d'origine assicura che gli azionisti notifichino all'emittente la percentuale di diritti di voto laddove tale percentuale raggiunga, superi, o scenda al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1, a seguito di eventi che modificano la distribuzione dei diritti di voto e sulla base delle informazioni pubblicate a norma dell'articolo 15. Qualora un emittente abbia sede in un paese terzo la notifica è compiuta per eventi di portata equivalente.
3. Lo Stato membro d'origine può non applicare:
a) la soglia del 30 % quando esso applica una soglia di un terzo;
b) la soglia del 75 % quando esso applica una soglia di due terzi.
4. Il presente articolo non si applica alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve, né a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici.
5. Il presente articolo non si applica neppure all'acquisizione o alla cessione di una partecipazione rilevante pari o superiore alla soglia del 5 % da parte di un market maker che agisce in quanto tale purché:
a) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE; e
b) non intervenga nella gestione dell'emittente interessato né eserciti alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione di tali azioni o del sostegno del prezzo di esse.
6. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi20, di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, purché:
a) i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5 % e
b) i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente.
6 bis. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto inerenti ad azioni acquisite a fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari21, purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente.
6 ter.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5 % di cui ai paragrafi 5 e 6, anche nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l’articolo 12, paragrafi 4 e 5.
L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7.
Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.
La Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, la durata massima del «ciclo di regolamento a breve» di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine.
Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Art. 10 Acquisizione o cessione di percentuali rilevanti di diritti di voto
Gli obblighi di notifica definiti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 si applicano anche a una persona fisica o giuridica nella misura in cui essa ha diritto ad acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto in uno dei seguenti casi o in una combinazione degli stessi:
a) i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in questione;
b) i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
c) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
d) i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto;
e) i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi delle lettere da a) a d) da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;
f) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
g) i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;
h) i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti.
Art. 11
1. L'articolo 9 e l'articolo 10, lettera c) non si applicano alle azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC sotto forma di pegno, di operazioni pronti contro termine o contratti simili di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.
2. L'esenzione si applica alle operazioni suddette di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.