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Direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c), l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 17 bis,

La direttiva 68/193/CEE fissa le disposizioni comunitarie per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle viti all’interno della Comunità. La direttiva enumera le condizioni da rispettare in materia di coltura, materiali di moltiplicazione, imballaggio ed etichettatura.

Una migliore tecnologia di moltiplicazione delle piante consente di commercializzare le piante prodotte non solo nei tradizionali fasci, ma anche in vasi, casse o cartoni.

Se è disposto dagli Stati membri che ciascuna consegna di materiale prodotto sul loro territorio sia accompagnata anche da un documento uniforme occorre stabilire le condizioni riguardanti tale documento di accompagnamento.

Alcune condizioni relative al materiale di moltiplicazione e alla composizione dell’imballaggio non dovrebbero applicarsi al materiale di moltiplicazione ottenuto secondo i nuovi metodi di produzione.

Le condizioni da rispettare in materia di coltura sono stabilite all’allegato I della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla categoria e al tipo di materiale di moltiplicazione, un nuovo elenco positivo degli organismi nocivi da controllare e la metodologia per le ispezioni e le analisi della coltura.

Le condizioni da rispettare in materia di materiali di moltiplicazione sono stabilite all’allegato II della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla varietà e, se del caso, al clone per ciascuna categoria e ciascun tipo di materiale di moltiplicazione per quanto riguarda l’identità e la purezza, la metodologia per le ispezioni dei materiali di moltiplicazione e la calibrazione dei diversi tipi di materiali di moltiplicazione.

Le condizioni da rispettare in materia di imballaggio sono stabilite all’allegato III della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento al tipo di materiale di moltiplicazione per quanto concerne il numero di elementi singoli per unità di imballaggio.

Le condizioni riguardanti l’etichetta e il documento di accompagnamento sono stabilite all’allegato IV della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere tutte le informazioni sui materiali di moltiplicazione richieste dall’articolo 10 della direttiva 68/193/CEE.

Il ciclo di crescita dei materiali di moltiplicazione della vite dura diversi anni, perciò sono necessari tempi lunghi per le ispezioni e le analisi. L’introduzione rapida di nuove condizioni potrebbe causare un’insufficienza nella produzione di materiali di moltiplicazione conformi alle nuove prescrizioni. Per i materiali di moltiplicazione già in uso, è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio per conformarsi alle nuove condizioni stabilite negli allegati I, II e IV.

La direttiva 68/193/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 68/193/CEE sono sostituiti rispettivamente dal testo degli allegati da I a IV della presente direttiva.

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1o agosto 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005 Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione