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Direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 settembre 2006 che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali1, in particolare l’articolo 8, paragrafo1,

La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderate superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.

Adottando la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dichiarò che l’allegato I di tale direttiva sarebbe stato riesaminato in base a valutazioni scientifiche aggiornate dei rischi che escludessero ogni diluizione dei prodotti contaminati non conformi, destinati all’alimentazione animale.

Il 9 novembre 2005, su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere2 concernente aldrin e dieldrin.

È emerso che mangimi per pesci, contenenti percentuali relativamente elevate di olio di pesce nella formulazione, contengono livelli significativi di aldrin/dieldrin. È perciò opportuno, in base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, modificare le attuali disposizioni.

Il 20 giugno 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sull’endosulfan3.

In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, è opportuno modificare il livello massimo di endosulfan nell’olio vegetale grezzo per tener conto, in qualche misura, della concentrazione di endosulfan nell’olio vegetale grezzo rispetto a quella dei semi oleosi.

Il 4 luglio 2005, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha adottato un parere sugli esaclorocicloesani (α, β, γ HCH)4 e, il 9 novembre 2005, un parere sull’endrin5.

In base ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, non occorre apportare alcuna modifica agli attuali livelli massimi degli esaclorocicloesani e dell’endrin.

Per quanto riguarda: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani (HCH), il termine “grassi” andrebbe sostituito dai termini “grassi e oli” in modo da indicare chiaramente tutti i grassi e gli oli, compresi grasso animale, oli vegetali e olio di pesce.

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE.

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione