Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nel settore dell’agricoltura, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti3, redatta sulla base della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti4 («la convenzione»), definisce norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di alimentazione e di cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
La Comunità ha aderito alla Convenzione e una raccomandazione specifica relativa ai polli domestici (Gallus gallus), comprensiva di disposizioni aggiuntive per i polli allevati per la produzione di carne, è stata adottata nell’ambito della Convenzione.
La relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 21 marzo 2000, sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (broiler) ha concluso che l’elevato tasso di crescita delle varietà di polli attualmente impiegate a tal fine non è accompagnato da un livello soddisfacente di benessere e salute degli animali, e che gli effetti negativi dell’elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche favorevoli.
Appena saranno disponibili i relativi pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), saranno adottate disposizioni specifiche per le aree non provviste di lettiera, al fine di minimizzare l’influenza di parametri genetici o di includere indicatori di benessere oltre alla pododermatite.
È necessario stabilire norme a livello comunitario per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell’organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso.
In conformità del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per raggiungere l’obiettivo fondamentale di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell’allevamento intensivo di pollame, stabilire norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. In conformità dell’articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Le norme dovrebbero concentrarsi sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo. Per evitare di applicare misure sproporzionate all’allevamento di piccoli gruppi di polli, occorre stabilire una soglia minima per l’applicazione della presente direttiva.
È importante che il personale che si occupa dei polli comprenda le esigenze in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata per svolgere le proprie mansioni o abbia acquisito un’esperienza equivalente a detta formazione.
Nello stabilire norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare per quanto attiene al benessere degli animali, alle considerazioni sanitarie, economiche e sociali e all’impatto ambientale.
Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano5, e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali6, definiscono già un quadro per i controlli ufficiali che prevede il rispetto di alcune norme in materia di benessere degli animali. Inoltre, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri presentino relazioni annuali sull’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprensive dei risultati dei controlli e degli audit effettuati. A tale scopo è previsto un sostegno finanziario sia in tali regolamenti sia nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario7.
In diversi Stati membri esistono già vari sistemi facoltativi per l’etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e di altri parametri.
Alla luce dell’esperienza ottenuta applicando tali sistemi facoltativi di etichettatura, è opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo, nel rispetto delle norme relative al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sui partner economici della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio.
È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresa la linea ascendente di tali polli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico la possibilità di introdurre soglie per le indicazioni di condizioni di scarso benessere individuate durante le ispezioni post mortem e l’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne.
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il Consiglio, a norma del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»8, dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne.
Non si applica tuttavia:
a) alle aziende con meno di 500 polli;
b) alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;
c) agli incubatoi;
d) ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame10; e
e) ai polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari11.
2.
La presente direttiva si applica agli animali d’allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d’allevamento.
Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.
La responsabilità principale per il benessere degli animali spetta al proprietario o al detentore degli animali stessi.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «proprietario»: qualunque persona fisica o giuridica proprietaria dell’azienda in cui è allevato il pollame;
b) «detentore»: qualunque persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
c) «autorità competenti»: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
d) «veterinario ufficiale»: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625;
e) «pollo»: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;
f) «azienda»: un luogo di produzione in cui si allevano polli;
g) «pollaio»: un edificio all’interno di un’azienda in cui è allevato un gruppo di polli;
h) «area utilizzabile»: un’area provvista di lettiera e sempre accessibile ai polli;
i) «densità di allevamento»: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile;
j) «gruppo»: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un’azienda;
k) «tasso di mortalità giornaliera»: il numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100;
l) «tasso di mortalità giornaliera cumulativo»: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.
2. La definizione di «area utilizzabile» di cui al paragrafo 1, lettera h), riguardo alle aree non provviste di lettiera può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 11, alla luce dei risultati del parere scientifico dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare sull’impatto delle aree provviste di lettiera sul benessere dei polli.
Art. 3 Norme per l’allevamento dei polli
1. Gli Stati membri garantiscono che:
a) tutti i pollai rispettino le norme di cui all’allegato I;
b) le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all’allegato III, siano effettuati dall’autorità competente o dal veterinario ufficiale.
2. Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2.
5. Quando i criteri di cui all’allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m2 al massimo.
Art. 4 Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli
1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che sono persone fisiche ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni e siano disponibili corsi di formazione adeguati.
2. I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate nell’allegato IV.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l’approvazione dei corsi di formazione. Il detentore dei polli deve essere titolare di un certificato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro interessato, attestante il completamento dei corsi di formazione o l’acquisizione di un’esperienza equivalente alla formazione stessa.
4. Gli Stati membri possono riconoscere l’esperienza acquisita anteriormente al 30 giugno 2010 come equivalente alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.
5. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino anche ai proprietari.
6. I proprietari o i detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati nelle aziende, alle persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli.
Art. 5 Etichettatura delle carni di pollame
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio per le carni, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollame basato sul rispetto di criteri relativi al benessere degli animali.
La relazione prende in considerazione le eventuali implicazioni socioeconomiche, gli effetti per i partner economici della Comunità e la compatibilità di tale sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio.
La relazione è accompagnata da adeguate proposte legislative che tengano conto di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’applicazione dei sistemi di etichettatura facoltativi.
Art. 6 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
1. Sulla scorta di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione può essere accompagnata da adeguate proposte legislative.
2.
Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. Al fine di consentire analisi pertinenti, i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all’allegato III dovrebbero essere scientificamente fondati, obiettivi e comparabili, ed essere stabiliti in conformità della procedura di cui all’articolo 11.
Gli Stati membri possono necessitare di un contributo finanziario della Comunità per la raccolta dei dati ai fini della presente direttiva.
3. Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto delle nuove prove scientifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sui suoi effetti sul benessere dei polli, nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere. La relazione tiene conto dei vari metodi e condizioni di produzione. Essa tiene conto altresì delle implicazioni socioeconomiche e amministrative della presente direttiva, ivi compresi gli aspetti regionali.
Art. 7 Ispezioni
1.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.
Art. 8 Guide alle buone pratiche di gestione
Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di guide alle buone pratiche di gestione, comprendenti orientamenti riguardo all’osservanza della presente direttiva. Sono incoraggiate la diffusione e l’utilizzazione di tali guide.
Art. 9 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.
Art. 10 Competenze di esecuzione
Le misure necessarie per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 11.
Art. 11 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio12, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («il comitato»).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.