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Direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i centri di smistamento di equini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio di sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili («strutture veterinarie») devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri.

Le norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di tali strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l’attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficile l’uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati.

Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i cinque principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi.

Poiché, inoltre, spetta agli Stati membri controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, l’elaborazione degli elenchi dovrebbe dipendere dagli Stati membri e non dalla Commissione.

Dovrebbero perciò essere gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, occorre introdurre criteri comuni con la procedura di comitato.

Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura dovrebbe essere applicata anche in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi1.

Come accade nel commercio intracomunitario, la disciplina delle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni prevede condizioni che le strutture veterinarie dei paesi terzi devono soddisfare al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali. Conseguentemente, le importazioni nella Comunità di materiali genetici dovrebbero essere autorizzate solo da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l’esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie.

A seconda del materiale genetico e delle specie interessate, le procedure attuali di redazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie sono eterogenee e vanno da decisioni adottate con la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2, fino a una semplice consultazione degli Stati membri.

La coesistenza di procedure diverse può seminare confusione e incertezza tra gli amministratori dei paesi terzi, nell’agroindustria e tra gli operatori commerciali. Poiché spetta ai paesi terzi controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per essere abilitate, in base alla legislazione comunitaria, all’esportazione verso la Comunità, l’attuale quadro giuridico per autorizzare tali strutture dovrebbe essere armonizzato e semplificato in modo che la responsabilità della compilazione e dell’aggiornamento degli elenchi spetti ai paesi terzi e non alla Commissione. È importante far sì che il livello delle garanzie di salute degli animali date dal paese terzo interessato resti intatto. Le semplificazioni adottate non pregiudicano il diritto della Commissione di decidere, se necessario, misure di salvaguardia.

Le varie procedure esistenti dovrebbero quindi essere sostituite con una procedura che permetta importazioni nella Comunità solo da paesi terzi in cui le competenti autorità redigono e aggiornano gli elenchi e li comunicano alla Commissione. La Commissione dovrebbe diffondere tali elenchi tra gli Stati membri e metterli a disposizione del pubblico a scopo informativo. Qualora gli elenchi comunicati da paesi terzi destassero preoccupazioni, si dovranno adottare misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità3.

Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, tale procedura dovrebbe essere applicata anche ad autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a conservare registri genealogici.

La direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità4, prevede che, qualora gli animali importati da paesi terzi siano messi in una stazione di quarantena all'interno del territorio comunitario, tale stazione debba essere approvata e l'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza e della coerenza delle norme comunitarie, una procedura semplificata dovrebbe essere applicata anche per l'aggiornamento delle stazioni di quarantena situate negli Stati membri.

In campo veterinario, la Commissione ha la responsabilità di redigere e aggiornare, con informazioni fornite dagli Stati membri, gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e degli altri laboratori riconosciuti.

Secondo le norme comunitarie, gli elenchi si possono modificare in seguito alla richiesta di uno Stato membro con decisione presa mediante procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE o con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Comunque, le modifiche apportate agli elenchi sono spesso di natura meramente formale, come l’aggiornamento dei dati per contattare i laboratori nazionali di riferimento o gli altri laboratori riconosciuti in questione.

Finora, la prassi è stata di aggiornare periodicamente gli elenchi dei laboratori per ridurre il numero di decisioni da parte della Commissione. Ma tale prassi non garantisce aggiornamenti rapidi degli elenchi. Ciò potrebbe compromettere lo statuto giuridico dei laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti.

Poiché sono gli Stati membri a designare i laboratori nazionali di riferimento e a fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari, è opportuno che la redazione degli elenchi di tali laboratori spetti ad essi e non alla Commissione. Analogamente, dovrebbe spettare agli Stati membri anche la responsabilità di elaborare gli elenchi di altri laboratori riconosciuti.

Saranno perciò gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti interessati e a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, occorre introdurre con la procedura di comitato una serie di criteri comuni.

Se però gli elenchi riguardano laboratori riconosciuti situati in paesi terzi, spetterà alla Commissione continuare a redigere e pubblicare gli elenchi di tali laboratori.

Per evitare soluzioni di continuità riguardo alle domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici5, la presente direttiva dovrebbe prevedere opportune misure transitorie.

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina6, prevede che i bovini d'allevamento o da produzione destinati al commercio intracomunitario debbano provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine. Per motivi attinenti alle pratiche tradizionali di allevamento e commercio, alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà a conformarsi alla norma relativa alla realizzazione dell'intradermotubercolinizzazione prima dell'uscita dall'allevamento d'origine. È pertanto necessario prevedere la possibilità di effettuare tale test in un luogo diverso dall'allevamento d'origine, da definire secondo la procedura di comitato.

Inoltre, in taluni allegati di natura puramente tecnica della direttiva 64/432/CEE, come quelli relativi ai test sulla salute degli animali, l'elenco delle malattie per cui è previsto l'obbligo di notifica o i certificati di salute degli animali dovrebbero essere modificati secondo la procedura di comitato al fine di poter tener conto rapidamente dei nuovi sviluppi scientifici. Invece, la modifica degli allegati che fissano le condizioni dettagliate relative alla qualifica di indenne da malattia, che potrebbe avere un impatto sul commercio intracomunitario, dovrebbe essere riservata al Consiglio.

Dall'inizio degli anni novanta sono intervenuti sviluppi tecnologici e scientifici nella raccolta e produzione di materiali genetici. La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE7, non è stata aggiornata per tener conto di tali sviluppi e delle nuove norme dell'UIE. È pertanto opportuno modificarla, aggiungendo al suo ambito di applicazione disposizioni in materia di scambi e importazioni di materiale genetico derivato da animali diversi da quelli delle specie ovina, caprina, equina e suina. Inoltre, in attesa della definizione di norme armonizzate dettagliate in questo settore, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme nazionali. Analogamente, in attesa della definizione di norme armonizzate dettagliate riguardo alle importazioni di animali contemplati dalla suddetta direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme nazionali.

Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»8, dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione.

Le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE9, 88/407/CEE10, 88/661/CEE11, 89/361/CEE12, 89/556/CEE13, 90/426/CEE14, 90/427/CEE15, 90/428/CEE, 90/429/CEE16, 90/539/CEE17, 91/68/CEE18, 91/496/CEE, 92/35/CEE19, 92/65/CEE, 92/66/CEE20, 92/119/CEE21 94/28/CE22, 2000/75/CE23 del Consiglio, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE24, 2002/60/CE25 e 2005/94/CE26 del Consiglio dovrebbero essere quindi modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 64/432/CEE

La direttiva 64/432/CEE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente: «provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 2.2, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine o in una struttura e alle condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 17.»;

  2. 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Gli Stati membri designano gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. Essi ne aggiornano gli elenchi, mettendoli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Mansioni e responsabilità di siffatti istituti statali, laboratori nazionali di riferimento ed enti ufficiali sono stabilite negli allegati B e C e nel capitolo II dell’allegato D. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

  3. 3) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento ai centri di raccolta può limitarsi a una specie particolare o agli animali da allevamento e da produzione o agli animali da macello. L’autorità competente redige e aggiorna un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

  4. 4) all’articolo 13, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 6. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 5 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

  5. 5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Gli allegati A e D (capitolo I) sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica. Gli allegati B, C, D (capitolo II), E ed F sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

  6. 6) l’allegato B è così modificato:

    1. a) il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «4.1. Compiti e responsabilità Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali designati conformemente all’articolo 6 bis sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, della prova ufficiale delle tubercoline o dei reagenti di cui ai paragrafi 2 e 3 per garantire che ciascuna tubercolina o reagente sia adeguato rispetto alle norme di cui rispettivamente al punto 2.1 e al paragrafo 3.»;

    2. b) il punto 4.2 è soppresso;

  7. 7) l'allegato C è così modificato:

    1. a) al punto 4.1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell'articolo 6 bis hanno la responsabilità di:»;

    2. b) il punto 4.2 è soppresso;

  8. 8) all’allegato D, capitolo II.A, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali che, ai sensi dell’articolo 6 bis, sono designati per coordinare le norme e i metodi di diagnosi delle prove per la leucosi enzootica bovina devono essere responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CE di riferimento (siero EI) fornito dal National Veterinary Institute, Technical University of Denmark. 3. Gli antigeni standard usati dal laboratorio devono essere presentati almeno una volta all’anno agli istituti statali, ai laboratori nazionali di riferimento o agli enti ufficiali designati ai sensi dell’articolo 6 bis, per essere provati rispetto al siero ufficiale CE di riferimento. Oltre a tale standardizzazione, l’antigene usato può essere tarato secondo il metodo di cui alla sezione B.».

Art. 2 Modifiche della direttiva 77/504/CEE

Il seguente articolo è inserito nella direttiva 77/504/CEE: «Articolo 4 bis 1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.».

Art. 3 Modifiche della direttiva 88/407/CEE

La direttiva 88/407/CEE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta o stoccaggio dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

  2. 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta o stoccaggio di sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 8, per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa le condizioni: i) per essere riconosciuto come centro di raccolta o stoccaggio dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A; ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato; b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità; c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario; d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 8, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

  3. 3) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.».

Art. 4 Modifiche della direttiva 88/661/CEE

La direttiva 88/661/CEE è così modificata:

  1. 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera c), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

  2. 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all’articolo 1, lettera d), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.».

Art. 5 Modifiche della direttiva 89/361/CEE

L’articolo 5 della direttiva 89/361/CEE è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 2, lettera b), primo trattino, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici che soddisfano i criteri di cui al primo trattino dell’articolo 4 e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 8.».

Art. 6 Modifiche della direttiva 89/556/CEE

La direttiva 89/556/CEE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 5, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente di ogni Stato membro interessato registra i gruppi di raccolta degli embrioni e dà un numero di registrazione veterinario a ogni gruppo. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

  2. 2) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di embrioni solo se spedite da un gruppo di raccolta o produzione degli embrioni situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 7, per il quale la competente autorità del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa le condizioni: i) per essere riconosciuto come gruppo per la raccolta e la produzione di embrioni di cui al capitolo I dell’allegato A; ii) riguardo alla raccolta, alla lavorazione, alla conservazione e al trasporto di embrioni da parte di gruppi siffatti, di cui al capitolo II del suddetto allegato; b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità; c) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 7 e dai quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità è comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

  3. 3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.».

Art. 7 Modifiche della direttiva 90/426/CEE

All'articolo 7 della direttiva 90/426/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo possibile, dall'azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta autorizzati, quali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.».

Art. 8 Modifiche della direttiva 90/427/CEE

L’articolo 5 della direttiva 90/427/CEE è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l’elenco degli organismi che compilano o mantengono registri genealogici di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, riconosciuti o registrati in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10.».

Art. 9 Modifiche della direttiva 90/428/CEE

All’articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tuttavia, gli obblighi di cui all’articolo 3 non influiscono sull’organizzazione di: a) concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza; b) concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi; c) manifestazioni a carattere storico o tradizionale. Gli Stati membri che intendano avvalersi di tali possibilità manifestano in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico, per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del montepremi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. La percentuale non può superare il 20 % a partire dal 1993. I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.».

Art. 10 Modifiche della direttiva 90/429/CEE

La direttiva 90/429/CEE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutti i centri di raccolta dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

  2. 2) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta dello sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 7 per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: a) soddisfa le condizioni: i) per essere riconosciuto come centro di raccolta dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A; ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato; b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità; c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario; d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 7, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

  3. 3) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.».

Art. 11 Modifiche della direttiva 90/539/CEE

La direttiva 90/539/CEE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.»;

  2. 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, punto 1, lettera a), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32.»;

  3. 3) l’allegato I è così modificato:

    1. i) il punto 1 è soppresso;

    2. ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine: a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici; b) controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva; c) organizzano periodicamente prove comparative.».