Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 28 novembre 2006,
Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal deterioramento e dall’inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano.
Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni.
Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque4.
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente5 comprende l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.
Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi.
La direttiva 2000/60/CE prevede le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. A norma dell'articolo 17 di tale direttiva, si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, compresi criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza.
Data l'esigenza di conseguire per le acque sotterranee livelli coerenti di protezione, occorrerebbe stabilire norme di qualità e valori soglia e sviluppare metodologie basate su un approccio comune onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei.
Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza, rispettivamente, con la direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole6, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari7, e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi8.
In talune zone, la protezione delle acque sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali suscettibile di comportare una perdita di reddito. La Politica agricola comune prevede meccanismi di finanziamento per attuare misure volte a garantire il rispetto degli standard comunitari, nello specifico attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)9. Con riferimento alle misure di protezione delle acque sotterranee, sarà responsabilità degli Stati membri individuare le proprie priorità e i propri progetti.
Le disposizioni sullo stato chimico delle acque sotterranee non si applicano né agli elevati livelli di sostanze o ioni, o loro indicatori, naturalmente presenti nel corpo idrico sotterraneo o nei corpi idrici superficiali connessi, a seguito di condizioni idrogeologiche specifiche che esulano dalla definizione di inquinamento, né alle variazioni temporanee e limitate nello spazio della direzione del flusso e della composizione chimica che non sono equiparabili a un'intrusione.
Si dovrebbero stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura all’aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che ne dipendono.
Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure statistiche, purché esse rispettino le norme internazionali e contribuiscano alla raffrontabilità sul lungo periodo dei risultati del monitoraggio dei vari Stati membri.
A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose10 va abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee.
È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico.
Le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano11. Tali misure possono altresì includere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.
Al fine di assicurare una protezione coerente delle acque sotterranee, gli Stati membri che hanno corpi idrici sotterranei in comune dovrebbero coordinare le iniziative di monitoraggio, di fissazione dei valori soglia e di individuazione delle pertinenti sostanze pericolose.
I metodi di monitoraggio delle acque sotterranee che siano affidabili e confrontabili costituiscono uno strumento importante per la valutazione della qualità delle acque sotterranee e per scegliere le misure più appropriate. L'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 20 della direttiva 2000/60/CE prevedono l'adozione di metodi standardizzati per l'analisi e il monitoraggio dello status delle acque e, ove necessario, delle linee guida sull'attuazione, incluso il monitoraggio.
In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. Le deroghe dovrebbero basarsi su criteri trasparenti ed essere descritte dettagliatamente nei piani di gestione dei bacini idrografici.
È necessario analizzare quale sia l'impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, dei differenti valori soglia per le acque sotterranee che gli Stati membri stabiliranno.
É opportuno eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione o nella revisione della presente direttiva. È necessario che i suddetti lavori di ricerca, al pari della diffusione delle conoscenze e dell'esperienza al riguardo, oltreché dei risultati della ricerca siano incoraggiati e finanziati.
È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della presente direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE.
La direttiva 2000/60/CE stabilisce il requisito di misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento.
La direttiva 2000/60/CE include, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato VI, parte B sui programmi di misure, un elenco non esaustivo di misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare nell'ambito dei programmi di misure, e segnatamente:
provvedimenti legislativi
provvedimenti amministrativi
accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione12.
È necessario in particolare ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Scopo
1. La presente direttiva istituisce le misure specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della stessa. Tali misure comprendono quanto segue:
a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e
b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.
2. La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni:
1) «norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
2) «valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita a livello dell’Unione e figurante nell’allegato II, parte D, o stabilita dagli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
3) «tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5;
4) «immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee;
5) «concentrazione di fondo»: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate;
6) «livello di base»: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE o, nel caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante il primo periodo per il quale sia disponibile un periodo rappresentativo di dati di monitoraggio.
7) «indicatore di inquinamento»: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.
Art. 3 Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:
a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;
b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.
c) i valori soglia stabiliti a livello dell’Unione elencati nell’allegato II, parte D.
I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane.
1 bis.
Le norme di qualità per le sostanze recanti il numero da 3 a 8 nell’allegato I della presente direttiva hanno effetto a decorrere dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 ed impedire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. A tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Un programma definitivo di misure conforme all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.
1 ter.
I valori soglia stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e i valori soglia elencati nell’allegato II, parte D, hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui il valore soglia è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda le corrispondenti sostanze entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne nei casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.
2.
I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.
I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono applicati al livello pertinente in relazione alla presenza dell’inquinante.
3. Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.
4. Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.
5.
Gli Stati membri pubblicano tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni di cui all’allegato II, parte C, della presente direttiva.
Entro il 22 dicembre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione le liste di inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale e i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco dei valori soglia nazionali sono pubblicati conformemente al primo comma del presente paragrafo.
6. Gli Stati membri modificano l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, anche tenendo conto del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall’elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell’Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento. Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici.
7. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.
Art. 4 Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE quando si avvalgono di tale procedura.
2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:
a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono rispettate; oppure che
b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero
c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:
i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;
ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco dei metaboliti dei pesticidi che si possono trovare nelle acque sotterranee e la cui rilevanza nell’Unione è stata oggetto di una valutazione, indicando se sono rilevanti o meno, entro l’11 maggio 2028. L’elenco non comprende i metaboliti che, secondo la valutazione, non destano preoccupazione. Esso si basa sui dati generati durante il processo di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2, nonché sulla produzione scientifica correlata dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, se disponibili, sui nuovi dati scientifici riguardanti i metaboliti esistenti o i metaboliti precedentemente non identificati scoperti recentemente. La Commissione adotta un atto di esecuzione per aggiornare l’elenco almeno ogni sei anni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.
4. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.
5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia.
Art. 5 Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
1. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.
2. Gli Stati membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.
3. Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.
4. Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:
a) il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza, e
b) le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3.
5. Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Art. 6 Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
1. Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 11 di tale direttiva comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi;
b) per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento o non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Siffatte misure tengono quantomeno conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria.
Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose.
2. Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee.
3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono:
a) il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE;
b) considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
c) le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
d) il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE;
e) considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere
i) a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso, o
ii) a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi, oppure
f) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE.
Si può ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere da a) a f) solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee in oggetto, ai sensi dell'Allegato V, punto 2.4.2 della direttiva 2000/60/CE, o un monitoraggio di altro tipo che sia adeguato.
4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.
Art. 6 bis Elenco di controllo
1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’ECHA in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i riesami futuri degli allegati I e II, e per definire i formati che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
L’elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include sostanze che destano nuove preoccupazioni.
Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA in conformità del paragrafo 2, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi.
2. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni:
a) l’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame dell’allegato I della presente direttiva;
b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;
c) i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;
d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva;
e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente acquatico di una particolare sostanza o di un particolare gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, dei regolamenti (CE) n. 1907/20065 e (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/67 e (UE) 2022/23798 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese le informazioni sulle tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché le informazioni e i dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g) le raccomandazioni dei portatori di interessi;
h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
i) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10.
3. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA conformemente al paragrafo 2 presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori candidati, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida.
4. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 2 e la rende disponibile al pubblico.
5.
Entro il 1o giugno 2028, la Commissione stabilisce il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna successivamente ogni tre anni.
Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia qualsiasi sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, qualora ritenga possibile valutare il rischio per l’ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico.
La Commissione può inoltre aggiungere una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari qualora ritenga, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1.
Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco di controllo per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico.
6.
Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco di controllo, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo.
Ogni Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 45000, arrotondato al numero intero più vicino.
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno.
Lo Stato membro che sia in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo.
7. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
8.
Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco.
Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli allegati I o II di cui all’articolo 8.
Art. 7 Disposizioni transitorie
Nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tiene conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della presente direttiva.
Art. 8 Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze
1. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità.
2. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B.
3. La Commissione riesamina il registro dei valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare il registro e i corrispondenti valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D.
4. Nel condurre i riesami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 6.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis per modificare – al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico – l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze significative e durature all’aumento.
6.
L’ECHA elabora relazioni scientifiche al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti:
a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA;
b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
c) il riesame dei risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 8, della presente direttiva;
d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;
e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo;
f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le ultime informazioni disponibili ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che possono includere anche l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’elaborazione avanzate dei dati;
g) i commenti e le informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi competenti;
h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Le relazioni scientifiche di cui al primo comma includono proposte di norme di qualità o valori soglia per i rispettivi inquinanti o indicatori di inquinamento, nonché un metodo analitico adeguato.
7. Ogni sei anni l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6, e la rende disponibile al pubblico. La prima relazione è presentata alla Commissione entro l’11 maggio 2030.
8. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva.
9. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di stabilire norme di qualità per la somma o le somme di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione e per la somma di bisfenoli; per questo motivo nell’elenco dell’allegato V della direttiva 2006/118/CE sono inseriti “somma (somme) di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione” e “somma di bisfenoli”. La Commissione valuta inoltre se sia possibile adottare un approccio basato sul rischio per stabilire norme di qualità per il totale delle sostanze farmaceutiche e per il totale dei bisfenoli nelle acque sotterranee avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati.
10. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di rivedere le norme di qualità di cui all’allegato I per i singoli pesticidi, il totale dei pesticidi e i metaboliti non rilevanti nelle acque sotterranee.
Art. 8 bis Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 9 Procedura di Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011;