Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 26
1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.
2. La legge o l’atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.
Art. 26 bis
Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell’esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle sue stesse autorità competenti o alle autorità competenti dell’OICVM o della società di gestione.
Se le autorità competenti dell’OICVM o della società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest’ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell’OICVM e della società di gestione.
Art. 26 ter
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, per specificare:
a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all’articolo 22, paragrafo 2;
b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
i) i tipi di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le proprie funzioni di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c);
d) l’obbligo di separazione a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c);
e) le misure che il terzo deve adottare ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera d);
f) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell’articolo 24;
g) che cosa si intenda per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
h) le condizioni per il soddisfacimento del requisito di indipendenza di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Capo V. Obblighi relativi alle società di investimento
Sezione 1. Condizioni di accesso all’attività
Art. 27
L’accesso all’attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento. Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento. La sede legale della società di investimento è situata nello Stato membro di origine di detta società.
Art. 28
La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 29
1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300000 EUR. Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento;
b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine: i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività di una società di investimento deve essere deciso da almeno due persone fisiche che soddisfano tali condizioni, che sono impiegate a tempo pieno dalla società di investimento o sono membri esecutivi o membri dell’organo di gestione della società di investimento impegnati a tempo pieno a svolgere l’attività di tale società di investimento e che sono domiciliate nell’Unione; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell’attività.
c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano.
2. Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.
3. Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l’autorizzazione;
d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e
b) quali ostacoli possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 2. Condizioni di esercizio
Art. 30
Gli articoli da 13 a 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per «società di gestione» si intende una «società di investimento». Le società di investimento gestiscono soltanto i beni del proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi.
Art. 31
Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all’atto costitutivo e alle norme in vigore.
Sezione 3. Obblighi riguardanti il depositario
Capo VI. Fusioni di oicvm
Sezione 1. Principi, autorizzazione e approvazione
Art. 37
Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.
Art. 38
1. Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettere q) e r), in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p).
2. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni nazionali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui gli OICVM sono stabiliti.
Art. 39
1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione.
2. L’OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine:
a) il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall’OICVM oggetto di fusione e dall’OICVM ricevente;
b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, per gli investitori dell’OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;
c) una dichiarazione sia del depositario dell’OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell’OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell’articolo 41, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e
d) le informazioni sul progetto di fusione che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote.
Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti.
3. Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l’impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell’OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l’OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42;
b) l’OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell’articolo 93, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell’articolo 93; e
c) le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma.
5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione dell’avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione.
6. Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l’OICVM ricevente, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1), secondo comma.
Art. 40
1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione. Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:
a) un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;
b) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
c) l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente;
d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;
e) il metodo di calcolo del tasso di cambio;
f) la prevista data di efficacia della fusione;
g) le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e
h) nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito.
Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.
2. L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.
Sezione 2. Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote
Art. 41
Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM.
Art. 42
1. Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati13, la certificazione di quanto segue:
a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;
b) se del caso, il pagamento in contante per quota; e
c) il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell’articolo 47, paragrafo 1.
2. I revisori legali dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell’OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1.
3. Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.
Art. 43
1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti.
2. Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell’articolo 39. Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1.
3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 44 e 45. Esse includono quanto segue:
a) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
b) il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l’altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione;
c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all’articolo 45, paragrafo 1, e l’ultima data valida per l’esercizio di tale diritto;
d) gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e
e) una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM ricevente.
4. Qualora l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l’OICVM che ha l’obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.
5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 44
Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all’assemblea generale dei detentori di quote. Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.
Art. 45
1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall’OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell’OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell’articolo 43 e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.
Sezione 3. Costi ed entrata in vigore
Art. 46
A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell’OICVM oggetto di fusione, dell’OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.
Art. 47
1. Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di fusione in quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti. Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l’approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell’OICVM ricevente o dell’OICVM oggetto di fusione.
2. La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell’OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM ricevente e dell’OICVM oggetto di fusione.
3. Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.
Art. 48
1. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:
a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e
c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.
2. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:
a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente di nuova costituzione o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente di nuova costituzione e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e
c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.
3. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), comporta le seguenti conseguenze:
a) il patrimonio netto dell’OICVM oggetto di fusione è trasferito all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente; e
c) l’OICVM oggetto di fusione continua ad esistere finché non siano state regolate tutte le passività.
4. Gli Stati membri prevedono l’istituzione di una procedura in base alla quale la società di gestione dell’OICVM ricevente conferma al depositario dell’OICVM ricevente che il trasferimento di attività e, se del caso, passività è stato completato. Qualora l’OICVM ricevente non abbia designato una società di gestione, lo stesso OICVM darà la sopraindicata conferma al depositario dell’OICVM ricevente.
Capo VII. Obblighi relativi alla politica d’investimento degli oicvm
Art. 49
Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d’investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato.