Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Sezione 2. Criteri di selezione qualitativa
Art. 39 Situazione personale del candidato o dell’offerente
1. È escluso dalla partecipazione a un appalto il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva, di cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/733/GAI20;
b) corruzione, quale definita all’articolo 3 dell’atto del 26 maggio 199721 ed all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI22;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee23;
d) reato terroristico o reato connesso alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 ed all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI24 ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE25.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, quest’ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente.
2. Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:
a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale, quale ad esempio la violazioni delle vigenti disposizioni di legge sull’esportazione di attrezzature di difesa e/o di sicurezza;
d) che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, quale ad esempio la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente;
e) che, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, sia risultato privo dell’affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;
g) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;
h) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione, o che non abbia fornito dette informazioni.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano come prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), f) o g), quanto segue:
a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione.
Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
Art. 40 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
Al candidato al quale lo Stato membro di origine o di residenza imponga l’obbligo d’iscrizione ad un albo professionale o registro commerciale ai fini dell’esercizio della sua attività professionale può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione a detto albo o registro o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all’allegato VII, parte A, per gli appalti di lavori, e all’allegato VII, parte B, per gli appalti di forniture e all’allegato VII, parte C, per gli appalti di servizi. Gli elenchi di cui all’allegato VII sono indicativi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche ai propri albi o registri nonché ai mezzi di prova indicati in questi elenchi. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi, se i candidati devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi. Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Art. 41 Capacità economica e finanziaria
1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese in cui l’operatore economico è stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.
3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano, nel bando di gara, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
5. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
Art. 42 Capacità tecniche e/o professionali
1. Le capacità tecniche degli operatori economici possono di norma essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:
a)
i) la presentazione dell’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d’arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore dall’autorità competente;
ii) la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, in linea di massima, negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
quando il destinatario è stato un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente,
quando il destinatario è stato un privato, da un’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico;
b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti di lavori, di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera;
c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
d) una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l’operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica dell’operatore economico e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
e) nel caso di appalti di lavori, di servizi o di forniture che coprono anche lavori o servizi di posa e di installazione, l’indicazione dei titoli di studio e professionali dell’operatore economico e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
f) per gli appalti di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) una descrizione delle attrezzature, del materiale, dell’equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e/o delle fonti di approvvigionamento — con un’indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell’Unione — di cui dispone l’operatore economico per eseguire l’appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto;
i) per quanto riguarda i prodotti da fornire, la presentazione di:
i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante da riferimenti a determinate specifiche o norme;
j) nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni classificate, delle prove della capacità di trattare, archiviare e trasmettere tali informazioni al livello di protezione richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che dette prove siano conformi alle pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può, se del caso, concedere ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza un periodo addizionale per ottenerlo. In tal caso indica nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale essa va soddisfatta. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere all’autorità nazionale di sicurezza dello Stato del candidato o all’autorità di sicurezza designata di tale Stato di verificare la conformità dei locali e delle istallazioni che potranno essere utilizzati, le procedure industriali e amministrative che si seguiranno, le modalità di gestione dell’informazione e/o la situazione del personale suscettibile di essere impiegato per l’esecuzione dell’appalto.
2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve in tal caso provare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che, per l’esecuzione dell’appalto, disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 5 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti aventi come oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
5. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nel bando di gara le referenze, tra quelle elencate al paragrafo 1, che ha selezionato nonché le altre referenze che devono essere fornite.
6. L’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità tecnica e/o professionale mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
Art. 43 Norme relative ai sistemi di gestione per la qualità
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme relative ai sistemi di gestione per la qualità, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di gestione per la qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi indipendenti accreditati conformi alle norme europee relative all’accreditamento e alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi indipendenti accreditati stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di sistemi equivalenti di gestione per la qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44 Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera f), le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45 Documenti e informazioni complementari
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 39 a 44.
Art. 46 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’articolo 40, dell’articolo 41, paragrafi 1, 4, e 5, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a i), dell’articolo 42, paragrafo 2 e paragrafo 4, e dell’articolo 43, nonché, se del caso, dell’articolo 44. Gli Stati membri le adeguano parimenti all’articolo 41, paragrafo 2, e all’articolo 42, paragrafo 2, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo e che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono dimostrare in tal caso all’autorità che stabilisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società devono continuare a soddisfare, durante lo stesso periodo, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso loro l’iscrizione nell’elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.
3. L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’articolo 40, dell’articolo 41, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) a g), per gli imprenditori, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) ed i), per i fornitori, e dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) e g), per i prestatori di servizi.
4. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’elenco ufficiale.
5. Per l’iscrizione degli operatori economici da parte di altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, da quelle previste dagli articoli da 39 a 43 e, se del caso, dall’articolo 44. Tuttavia, siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
6. Gli operatori economici possono richiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che stabilisce l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
Sezione 3. Aggiudicazione dell’appalto
Art. 47 Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori per aggiudicare gli appalti sono:
a) quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, diversi criteri collegati all’oggetto dell’appalto in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e le caratteristiche operative; oppure
b) esclusivamente il prezzo più basso.
2. Fatto salvo il terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa, nei documenti dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore indica nei documenti dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), l’ordine decrescente d’importanza dei criteri.
Art. 48 Ricorso alle aste elettroniche
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, possono ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino. L’asta elettronica riguarda:
unicamente i prezzi quando l’appalto è attribuito al prezzo più basso, oppure
i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d’oneri comporta, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
4. Prima di procedere all’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora d’inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta presentata dall’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, primo comma. L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
6. In ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell’asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) in conformità della data e dell’ora preventivamente fissate, come indicato nell’invito a partecipare all’asta;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nell’invito a partecipare all’asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando le fasi dell’asta fissate nell’invito a partecipare all’asta sono state completate.
Se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori decidono di dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase della medesima.
8. Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 47, in funzione dei risultati dell’asta elettronica stessa. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d’oneri.
Art. 49 Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell’offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
3. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
Titolo III. Regole applicabili ai subappalti
Capo I. Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
Art. 50 Ambito di applicazione
1. Qualora, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4, si applichi il presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che gli aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori applichino le disposizioni di cui agli articoli 51 e 53 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, né le imprese ad esse collegate. L’offerente include nella sua candidatura l’elenco completo di tali imprese. L’elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.
Art. 51 Principi
L’aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.
Art. 52 Soglie e disposizioni in materia di pubblicità
1. Quando un aggiudicatario che non è un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore assegna un subappalto il cui valore stimato, al netto dell’IVA, non sia inferiore alle soglie di cui all’articolo 8, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.
2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all’allegato V e ogni altra informazione ritenuta utile dall’aggiudicatario, ove del caso con l’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2.
3. Gli avvisi di subappalto sono pubblicati ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5.
4. Non è richiesto un avviso di subappalto qualora un subappalto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 28.
5. L’aggiudicatario può pubblicare, ai sensi dell’articolo 32, avvisi di subappalto per i quali non è richiesta la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono inoltre disporre che l’aggiudicatario possa soddisfare il requisito relativo al subappalto di cui all’articolo 21, paragrafi 3 o 4, mediante l’assegnazione di subappalti sulla base di un accordo quadro concluso secondo le regole di cui agli articoli 51 e 53 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. I subappalti basati su tale accordo quadro sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell’accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell’accordo quadro fin dall’inizio. Al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell’accordo quadro. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
7. Per l’assegnazione di subappalti che hanno un valore stimato, al netto dell’IVA, inferiore alla soglia di cui all’articolo 8, gli aggiudicatari applicano i principi del trattato in materia di trasparenza e concorrenza.
8. Ai fini del calcolo del valore stimato del subappalto si applica l’articolo 9.
Art. 53 Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Nell’avviso di subappalto, l’aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all’oggetto del subappalto e i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo. L’aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, che nessuno dei subappaltatori partecipanti alla gara, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell’avviso di subappalto e impedirebbero quindi all’aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
Capo II. Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
Art. 54 Norme da applicare
Qualora gli aggiudicatari siano amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, al momento dell’assegnazione di un subappalto, essi si conformano alle disposizioni relative ai contratti principali di cui ai titoli I e II.
Titolo IV. Norme da applicare ai ricorsi
Art. 55 Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
1. Le procedure di ricorso di cui al presente titolo si applicano agli appalti di cui all’articolo 2, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 12 e 13.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni di cui agli articoli da 56 a 62, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.
3. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dal presente titolo tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
4. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 59.
6. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato presenti in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto. Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma. La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.
Art. 56 Requisiti per le procedure di ricorso
1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 55 prevedano i poteri che consentono di:
a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; oppure
b) prendere con la massima sollecitudine, ove possibile con procedura d’urgenza e, ove necessario, con una procedura definitiva in materia, provvedimenti diversi da quelli previsti alla lettera a) intesi a riparare l’eventuale violazione ravvisata e ad impedire che siano danneggiati gli interessi coinvolti; in particolare disponendo il pagamento di una somma specifica, nei casi in cui la violazione non è stata riparata o non è stato impedito che si verificasse.
In entrambi i casi summenzionati, accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 60 e 61 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 60, paragrafi 4 e 5.
4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 55, paragrafo 6, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.
5. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico, in particolare gli interessi di difesa e/o di sicurezza, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.
6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene chiesto a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.
7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 60 a 62, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su un contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale. Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 55, paragrafo 6, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 57 a 62, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e dall’organo di ricorso. La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente ha le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. Le decisioni adottate dall’organo indipendente producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.
10. Gli Stati membri garantiscono che gli organi responsabili delle procedure di ricorso competenti assicurino un livello adeguato di riservatezza delle informazioni classificate e delle altre informazioni contenute nei fascicoli trasmessi dalle parti e agiscano conformemente agli interessi di difesa e/o di sicurezza durante l’intera procedura. A tal fine, gli Stati membri possono decidere che un organo specifico abbia giurisdizione unica sui ricorsi in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza. In ogni caso, gli Stati membri possono stabilire che solamente i membri degli organi di ricorso personalmente autorizzati a trattare le informazioni classificate possano esaminare le domande di ricorso che contengano dette informazioni. Possono altresì imporre misure specifiche di sicurezza relative alla registrazione delle domande di ricorso, alla ricezione dei documenti e alla conservazione dei fascicoli. Gli Stati membri determinano le modalità con cui gli organi di ricorso sono tenuti a conciliare la riservatezza delle informazioni classificate con il rispetto del diritto alla difesa e, nel caso di ricorso giurisdizionale o di ricorso presso un organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato, determinano dette modalità in modo da garantire che l’intera procedura rispetti il diritto a un processo equo.
Art. 57 Termine sospensivo
1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 55, paragrafo 4, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 59.
2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla presente direttiva non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto. Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati. La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata:
da una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 3, e
da una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
Art. 58 Deroghe al termine sospensivo
Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 57, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi:
a) se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;
c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 29. Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 60 e 62, se:
è violato l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e
il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie stabilite all’articolo 8.
Art. 59 Termini per la proposizione del ricorso
Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data di pubblicazione della decisione di cui trattasi.