Direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati3,
L’approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un’importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l’industria chimica.
La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l’aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.
Il Consiglio europeo, nel suo piano d’azione (2007-2009), dal titolo «Politica energetica per l’Europa», ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento per l’Unione europea nel suo insieme e per ciascuno Stato membro prevedendo, tra l’altro, una revisione dei meccanismi in materia di riserve petrolifere dell’Unione, soprattutto con riguardo alla disponibilità in caso di crisi.
Tale obiettivo presuppone, tra l’altro, che si operi un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE).
A norma della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi4, la valutazione delle scorte viene effettuata sulla base del consumo interno giornaliero medio registrato nell’anno civile precedente. Per contro, gli obblighi di stoccaggio imposti dall’accordo relativo a un programma internazionale per l’energia del 18 novembre 1974 («accordo AIE») sono valutati sulla base delle importazioni nette di petrolio e di prodotti petroliferi. Per questi motivi e a causa di altre differenze nella metodologia, è opportuno adeguare i metodi di calcolo relativi agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie al fine di ravvicinarli a quelli utilizzati nell’ambito dell’applicazione dell’accordo AIE, nonostante il fatto che i metodi di calcolo dell’AIE potrebbero dover essere valutati alla luce dei miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni e che gli Stati che non aderiscono all’AIE che dipendono completamente dalle importazioni potrebbero aver bisogno di un periodo più lungo per adeguare i loro obblighi di stoccaggio. Ulteriori modifiche alle modalità e ai metodi di calcolo del livello delle scorte possono dimostrarsi necessarie e utili per aumentare ulteriormente la coerenza con la prassi AIE, ad esempio anche in ordine a modifiche da cui deriva per alcuni Stati membri un ribasso della percentuale di riduzione del 10 % applicata al calcolo delle scorte, che consentirebbe un trattamento diverso delle scorte di nafta o che consentirebbe di contabilizzare le scorte detenute a bordo di navi cisterne nelle acque territoriali di uno Stato membro.
Una produzione interna di petrolio può contribuire di per sé alla sicurezza dell’approvvigionamento e potrebbe pertanto giustificare il fatto che gli Stati membri produttori di petrolio detengano scorte inferiori a quelle di altri Stati membri. Una siffatta deroga non potrebbe tuttavia determinare un cambiamento sostanziale degli obblighi di stoccaggio rispetto a quelli applicabili a norma della direttiva 2006/67/CE. Ne consegue pertanto che gli obblighi di stoccaggio di taluni Stati membri dovrebbero essere fissati sulla base del consumo interno di petrolio e non sulla base delle importazioni.
Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza e urgenza dell’attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l’azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire una maggiore convergenza delle norme previste dai meccanismi di stoccaggio in atto nei diversi Stati membri.
La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L’esistenza di organismi centrali di stoccaggio (OCS) nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere agli Stati membri interessati un uso ottimale della legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi OCS, contenendo nel contempo l’onere finanziario a carico dei consumatori finali risultante da tali attività di stoccaggio, è sufficiente escludere scopi di lucro con riguardo alle scorte, al contempo consentendo che le riserve petrolifere siano detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi OCS all’uopo previsto.
Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza espresse da alcuni Stati membri, nonché l’auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario concentrare il più possibile l’attività degli OCS nei rispettivi territori nazionali.
Le scorte petrolifere dovrebbero poter essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità, purché si tenga in debito conto l’accessibilità fisica. Di conseguenza, è opportuno che gli operatori economici cui incombono obblighi di stoccaggio possano liberarsi degli stessi delegandoli ad altri operatori economici o a uno qualsiasi degli OCS. Inoltre, se tali obblighi possono essere delegati a un OCS liberamente scelto sul territorio della Comunità dietro versamento di un importo limitato al costo dei servizi forniti, il rischio di pratiche discriminatorie su scala nazionale sarebbe ridotto. Il diritto di delega di un operatore economico non dovrebbe implicare per alcun soggetto l’obbligo di accettare la delega, salvo quanto diversamente previsto dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri decidono di limitare i diritti di delega degli operatori, essi dovrebbero assicurare che agli operatori sia garantito il diritto di delegare una percentuale minima del loro obbligo; tali Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che il loro OCS accetterà la delega dell’obbligo di stoccaggio con riferimento alla quantità necessaria a garantire tale percentuale minima per il diritto di delega degli operatori economici.
È opportuno che gli Stati membri garantiscano la disponibilità assoluta di tutte le scorte detenute a norma della legislazione comunitaria. Per garantire tale disponibilità, il diritto di proprietà di tali scorte non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione o limitazione che potrebbe impedirne l’uso in caso di interruzioni dell’approvvigionamento di petrolio. È opportuno non tenere conto dei prodotti petroliferi di proprietà delle imprese esposte a rischi sostanziali di procedimenti esecutivi nei confronti delle loro attività. Quando un obbligo di stoccaggio è imposto agli operatori, l’avvio di una procedura di fallimento o di concordato potrebbe essere considerato come rivelatore dell’esistenza di un tale rischio.
Affinché gli Stati membri possano reagire con rapidità a casi di particolare urgenza o a crisi locali potrebbe essere opportuno consentire loro di usare parte delle loro scorte in tali situazioni. Non rientrerebbero in tali casi di urgenza o crisi locali situazioni derivanti dall’andamento del prezzo del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi; potrebbero invece rientrarvi le interruzioni nell’approvvigionamento del gas naturale che implicano il ricorso a un altro combustibile, ossia l’uso di petrolio greggio o di prodotti petroliferi come combustibile per la produzione di energia.
Considerando le necessità connesse alla definizione di politiche di emergenza, al raggiungimento di una convergenza delle norme assicurate dai meccanismi nazionali di stoccaggio e alla garanzia di una migliore visibilità dei livelli delle scorte, soprattutto in caso di crisi, è opportuno che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli su tali scorte. Le scorte detenute ai sensi di accordi bilaterali o i diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte («biglietti») che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero rappresentare utili strumenti compatibili con questo obiettivo di maggiore convergenza.
Il fatto che una parte consistente di tali scorte sia di proprietà degli Stati membri o degli OCS istituiti dalle diverse autorità nazionali dovrebbe consentire di aumentare i livelli di controllo e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.
Al fine di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità, le scorte, dette «scorte specifiche», acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli OCS e costituite sulla base di decisioni adottate dagli Stati membri dovrebbero corrispondere alle effettive necessità in caso di crisi. È inoltre opportuno che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di crisi. A tale fine, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare l’adozione delle misure necessarie per tutelare in maniera incondizionata tali scorte da qualsiasi misura di esecuzione forzata.
In questa fase, i volumi che gli OCS o gli Stati membri dovrebbero acquisire dovrebbero essere fissati, in modo indipendente e su base volontaria, da ciascuno degli Stati membri interessati.
Data la necessità di aumentare i livelli di controllo e di trasparenza, è opportuno sottoporre a obblighi di controllo più rigorosi le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche e, in alcuni casi, imporre agli Stati membri di comunicare le misure che disciplinano la disponibilità delle scorte di sicurezza e le eventuali modifiche delle disposizioni relative al loro mantenimento.
Potrebbero essere ammesse fluttuazioni nel volume delle scorte specifiche dovute a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di consentire operazioni necessarie, quali quelle richieste al fine di assicurare la freschezza delle scorte, di garantire il rispetto delle nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.
Qualora le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici, è opportuno mettere in rilievo la trasparenza dei livelli delle scorte di sicurezza.
La frequenza della compilazione degli inventari delle scorte e i termini entro i quali essi devono essere comunicati, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto a diversi sistemi di stoccaggio di scorte petrolifere istituiti in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni macroeconomiche dell’aumento del prezzo dell’energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.
Allo scopo di evitare il moltiplicarsi di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire sulle diverse categorie di prodotti, il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia5 dovrebbe servire da riferimento per le differenti categorie di prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva.
Al fine di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, di fornire informazioni più complete ai mercati, di rassicurare i consumatori sullo stato delle scorte petrolifere e di ottimizzare i mezzi di trasmissione delle informazioni, è opportuno prevedere la possibilità di apportare in una fase successiva modifiche e chiarimenti alle norme per la compilazione e la comunicazione delle rilevazioni statistiche.
Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse dalle scorte di sicurezza e dalle scorte specifiche l’obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la comunicazione di tali rilevazioni con cadenza mensile.
Poiché è possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino errori o sfasature, le persone impiegate o incaricate dalla Commissione dovrebbero poter controllare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e le scorte degli Stati membri. È opportuno fare affidamento sui regimi nazionali degli Stati membri per assicurare che tali controlli possano essere realizzati efficacemente conformemente alle procedure nazionali.
I dati pervenuti o raccolti dovrebbero essere oggetto di un trattamento informatico e statistico complesso. Ciò richiede l’uso di strumenti o procedure integrati. La Commissione dovrebbe poter adottare tutte le misure opportune in questo senso, in particolare per lo sviluppo di nuovi sistemi informatici.
La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati7. In particolare, tali atti legislativi impongono che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente distrutti.
I biocarburanti e taluni additivi sono frequentemente miscelati a prodotti petroliferi. Quando essi sono miscelati o destinati a essere miscelati con tali prodotti, dovrebbe essere possibile tenerne conto sia nel calcolo dell’obbligo di stoccaggio che nel calcolo del livello delle scorte detenuto.
È opportuno consentire agli Stati membri interessati di adempiere agli obblighi che potrebbero loro incombere in virtù di una decisione relativa al rilascio di scorte, adottata in applicazione dell’accordo AIE o di misure di esecuzione dello stesso. Una corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni dell’AIE è un fattore essenziale per una risposta efficiente ai casi di difficoltà di approvvigionamento. Per garantire ciò, gli Stati membri dovrebbero rilasciare parte delle loro scorte di sicurezza nella misura prevista dalla decisione dell’AIE in questione. La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l’AIE e basare l’azione a livello comunitario sulla metodologia dell’AIE. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di raccomandare a tutti gli Stati membri di rilasciare le scorte, ove appropriato, per completare e facilitare l’attuazione della decisione dell’AIE che invita i suoi membri a rilasciare le scorte. È opportuno che gli Stati membri rispondano positivamente a tali raccomandazioni della Commissione nell’interesse di una forte solidarietà e coesione su scala comunitaria tra gli Stati membri che aderiscono all’AIE e quelli che non vi aderiscono, in risposta a un’interruzione dell’approvvigionamento.
La direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi8, ha in particolare l’obiettivo di compensare, o quantomeno di attenuare, le conseguenze dannose di eventuali difficoltà, anche temporanee, che abbiano per effetto di ridurre sensibilmente le forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, comprese le perturbazioni gravi che tale riduzione potrebbe provocare sull’attività economica della Comunità. È opportuno che la presente direttiva preveda misure analoghe.
La direttiva 73/238/CEE è intesa inoltre a istituire un organo consultivo che faciliti il coordinamento delle misure concrete adottate o previste dagli Stati membri in questo settore. È opportuno che tale organo sia previsto anche dalla presente direttiva. È necessario che ciascuno Stato membro si doti di un piano che possa essere utilizzato in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi. È inoltre opportuno che ciascuno Stato membro adotti disposizioni relative alle misure organizzative che devono essere adottate in caso di crisi.
Poiché la presente direttiva introduce una serie di nuovi meccanismi, l’attuazione e il funzionamento della stessa dovrebbero essere oggetto di riesame.
La presente direttiva sostituisce o riprende tutti gli aspetti trattati dalla decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l’applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi9. Pertanto, tale decisione non ha più ragione d’essere.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri nel rispetto delle regole del mercato interno e della concorrenza, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per la dimensione e gli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
È opportuno pertanto abrogare le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE, nonché la decisione 68/416/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Obiettivo
La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un’eventuale situazione di grave scarsità.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «anno di riferimento», l’anno civile cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
b) «additivi», sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;
c) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla «biomassa», ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
d) «consumo interno», il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l’allegato II, dei quantitativi consegnati nel paese per l’insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo «finale»; esso comprende altresì il consumo proprio del settore dell’energia (eccetto il combustibile di raffineria);
e) «decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte», qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e/o misure addizionali;
f) «organismo centrale di stoccaggio (OCS)», l’organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;
g) «interruzione grave dell’approvvigionamento», una riduzione grave e improvvisa dell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
h) «bunkeraggi marittimi internazionali», quanto previsto dall’allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
i) «scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
j) «scorte di sicurezza», scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell’articolo 3;
k) «scorte commerciali», scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;
l) «scorte specifiche», scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all’articolo 9;
m) «accessibilità fisica», le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell’effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento.
Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 3 Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2012, il mantenimento a loro beneficio all’interno della Comunità e in qualsiasi momento di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.
2.
Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell’anno civile precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato I.
Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell’anno civile precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato II.
3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in questione.
4. I metodi e le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 4 Calcolo dei livelli delle scorte
1. I livelli delle scorte detenuti sono calcolati in conformità dei metodi enunciati nell’allegato III. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna categoria a norma dell’articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della categoria in questione.
2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell’anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all’articolo 3.
3. Le scorte di petrolio possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza di uno Stato membro, sia nel calcolo delle sue scorte specifiche, purché tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dalla presente direttiva per entrambi i tipi di scorte.
4. I metodi e le modalità di calcolo dei livelli delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. In particolare, può risultare necessario e utile modificare tali metodi e modalità, ivi compresa l’applicazione della riduzione prevista all’allegato III, per assicurare la coerenza con la prassi dell’AIE.
Art. 5 Disponibilità delle scorte
1.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni relative all’identificazione, alla contabilità e al controllo di tali scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tale requisito si applica anche alle scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare gli ostacoli e i gravami che potrebbero compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Ciascuno Stato membro può fissare i limiti o le condizioni supplementari alla possibilità che le sue scorte di sicurezza e le sue scorte specifiche siano detenute al di fuori del suo territorio.
2. Qualora sia necessario attuare le procedure d’emergenza previste all’articolo 20, gli Stati membri vietano, ed evitano di adottare, le misure che ostacolano il trasferimento, l’uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel loro territorio per conto di un altro Stato membro.
Art. 6 Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale
1. Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da esso detenute a suo beneficio, che non costituiscono scorte specifiche. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
2. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di sicurezza di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia completa dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi ad alcun periodo precedente il 1o gennaio 2013.
Art. 7 Organismi centrali di stoccaggio
1.
Gli Stati membri possono istituire OCS.
Nessun Stato membro può istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all’interno della Comunità.
Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell’interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.
2. La principale finalità dell’OCS consiste nell’acquisizione, nel mantenimento e nella vendita di scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi al mantenimento di scorte petrolifere. Esso è l’unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire o vendere scorte specifiche.
3. Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l’acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:
a) un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte o all’OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri o agli OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l’OCS, nonché ogni Stato membro nel cui territorio saranno detenute le scorte ha il diritto di subordinare la delega alla sua autorizzazione;
b) operatori economici. I compiti delegati non possono essere sottodelegati. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e di scorte specifiche detenute in un altro Stato membro, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.
4.
Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l’obbligo, ai fini dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:
a) in maniera continua informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, per gli OCS interessati;
b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire agli operatori economici i servizi relativi al mantenimento delle scorte. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa a individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.
Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le remunerazioni dovute dagli operatori per i servizi dell’OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L’OCS può subordinare l’accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall’operatore.
Art. 8 Operatori economici
1.
Ciascuno Stato membro assicura che a qualsiasi operatore economico cui impone obblighi di stoccaggio per ottemperare agli obblighi a norma dell’articolo 3, sia concesso il diritto di delegare tali obblighi almeno in parte e a scelta dell’operatore economico, ma unicamente:
a) all’OCS dello Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute;
b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute;
c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili al di fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; e/o
d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre limiti o condizioni a tali deleghe.
Gli obblighi delegati in conformità delle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.
2.
Ciascuno Stato membro può limitare i diritti di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio.
Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino i diritti di delega di un operatore economico di quantità corrispondenti a meno del 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che sia tenuto ad accettare le deleghe con riferimento alla quantità necessaria a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.
La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10 % al 30 % entro il 31 dicembre 2017.
3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre a un operatore economico l’obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all’OCS dello Stato membro.
4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici delle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione.
Qualora gli operatori economici siano informati meno di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo di stoccaggio, essi possono esercitare il diritto di delega di tale obbligo in qualsiasi momento.
Art. 9 Scorte specifiche
1.
Ciascuno Stato membro può impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo.
Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell’OCS istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio della Comunità.
2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:
etano,
GPL,
benzina per motori,
benzina avio,
jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4),
jet fuel del tipo cherosene,
altro cherosene,
gasolio (olio combustibile distillato),
olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),
acqua ragia minerale e benzine speciali,
lubrificanti,
bitume,
cere paraffiniche,
coke di petrolio.
3.
I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati da ciascuno Stato membro sulla base delle categorie elencate al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che, per l’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3 e relative ai prodotti inclusi nelle categorie utilizzate, l’equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all’allegato II.
Per ciascuna delle categorie scelte dallo Stato membro, le scorte specifiche che quest’ultimo si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3.
Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
4.
Ciascuno Stato membro che ha deciso di mantenere scorte specifiche trasmette alla Commissione un avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dallo Stato membro.
Lo Stato membro assicura che tali scorte siano detenute per l’intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dello Stato membro a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte.
L’elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese civile.
5.
Ciascuno Stato membro che non si è impegnato per l’intera durata di un determinato anno civile a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3.
Uno Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a trenta giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle sue scorte di sicurezza di cui all’articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato membro di controllare l’uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese dell’anno civile cui fa riferimento.
Art. 10 Gestione delle scorte specifiche
1.
Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul suo territorio. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta del proprietario delle scorte specifiche e delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero dell’OCS istituito dallo Stato membro stesso.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.
Art. 11 Effetti delle deleghe
Le deleghe di cui agli articoli 7 e 8 non modificano in alcun modo gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva.