Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali
Capo I. Disposizioni transitorie
Sezione 1. Assicurazione
Art. 305 Deroghe e abrogazione delle misure restrittive
1. Gli Stati membri possono dispensare le imprese di assicurazione non vita che al 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE e che al 31 luglio 1978 non avevano raggiunto una raccolta annua di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, dall’obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell’esercizio per il quale i premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell’esame previsto all’articolo 298, paragrafo 2, il Consiglio decide all’unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.
2. Le imprese di assicurazione non vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la forma giuridica in cui erano costituite al 31 luglio 1973 senza limitazione di tempo. Le imprese di assicurazione vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui erano costituite al 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo. Il Regno Unito predispone un elenco delle imprese di cui al primo e al secondo comma e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Le società costituite a norma del «Friendly Societies ACTS» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.
4. A richiesta delle imprese di assicurazione non vita che soddisfano agli obblighi previsti dal titolo I, capo VI, sezioni 2, 4 e 5, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi e cauzioni.
Art. 306 Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro in cui sono situate prima del 1o luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista agli articoli 145 e 146.
2. Gli articoli 147 e 148 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1o luglio 1994.
Sezione 2. Riassicurazione
Art. 307 Periodo transitorio per l’articolo 57, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE
Uno Stato membro può posticipare l’applicazione del disposto dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE, che modifica l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell’articolo 60, paragrafo 6, della direttiva 2005/68/CE fino al 10 dicembre 2008.
Art. 308 Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
1. Si ritengono autorizzate a norma dell’articolo 14 le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all’esercizio dell’attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede. Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l’esercizio dell’attività riassicurativa e ai requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e lettere da d) a g), agli articoli 19, 20 e 24 e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4 a decorrere dal 10 dicembre 2007.
2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che al 10 dicembre 2005 non abbiano ottemperato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 19 e 20 e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.
Sezione 3. Assicurazione e riassicurazione
Art. 308 bis Regime transitorio
1. Dal 1o aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di decidere sull'approvazione di quanto segue:
a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 90;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 95, terzo comma;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 112 e 113;
e) stabilimento sul loro territorio di società veicolo di cui all'articolo 211;
f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;
g) un modello interno di gruppo di cui agli articoli 230 e 231 e all'articolo 233, paragrafo 5;
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 304;
i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 77 ter e 77 quater;
j) su richiesta degli Stati membri, l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 quinquies;
k) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 308 quater;
l) applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 308 quinquies.
2. Dal 1o aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:
a) determinare il livello e l'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III, capo I, sezioni 2 e 3;
b) individuare l'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247;
c) istituire un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248.
3. Dal 1o luglio 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:
a) decidere di dedurre eventuali partecipazioni conformemente all'articolo 228, secondo comma;
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità del gruppo conformemente all'articolo 220;
c) procedere alla determinazione dell'equivalenza, se del caso, conformemente agli articoli 227 e 260;
d) prevedere che gli articoli 238 e 239 si applichino alle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all'articolo 236;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 262 e 263;
f) stabilire, se del caso, l'applicazione di misure transitorie conformemente all'articolo 308 ter.
4. Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza interessate l'obbligo di valutare le domande di approvazione o di autorizzazione presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma dei paragrafi 2 e 3. Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza in merito alle domande di approvazione o di autorizzazione non sono applicabili prima del 1o gennaio 2016.
Art. 308 ter Misure transitorie
1. Fatto salvo l'articolo 12, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che al 1o gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività, non si applicano i titoli I, II e III della presente direttiva fino alle date di cui al paragrafo 2, se:
a) l'impresa ha dimostrato all'autorità di vigilanza l'intenzione di cessare l'attività prima del 1o gennaio 2019; o
b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al capo II del titolo IV ed è stato nominato un amministratore straordinario.
2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui:
a) al paragrafo 1, lettera a), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività;
b) al paragrafo 1, lettera b), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.
3.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette alle misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) l'impresa presenta all'autorità di vigilanza una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività;
c) l'impresa ha notificato all'autorità di vigilanza di applicare le misure transitorie.
I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II e III della presente direttiva.
4. Gli Stati membri predispongono un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri garantiscono che, per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con minore frequenza, diminuisca di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.
6. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 51 diminuisce di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.
7. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, diminuisce di una settimana ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre avente fine il 1o gennaio 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a cinque settimane per ogni trimestre avente fine il 1o gennaio 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo si applichino, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista a livello di gruppo conformemente agli articoli 254 e 256, prorogando di sei settimane rispettivamente i termini di cui a tali paragrafi.
9. Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1o gennaio 2016, se:
a) sono stati emessi entro il 1o gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE;
c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94.
10. Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1o gennaio 2016, se:
a) sono stati emessi entro il 1o gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE.
11.
12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, si applicano le disposizioni seguenti:
a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;
b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.
13.
Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa prima del 1o gennaio 2016 o in tale data, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 304 sono calcolati come media ponderata tra:
a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 304; nonché
b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 304.
La ponderazione relativa al parametro di cui al primo comma, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino al 100 % al 1o gennaio 2023.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano i criteri da soddisfare, anche per quanto concerne le azioni eventualmente soggette al periodo di transizione.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione di tale periodo transitorio, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'applicazione del presente paragrafo.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
14.
Nonostante l'articolo 138, paragrafo 3, e fatto salvo il paragrafo 4 del medesimo articolo, se le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE o rispettivamente all'articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE quale applicabile ai sensi del diritto dello Stato membro il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva, ma non rispettano il requisito patrimoniale di solvibilità nel primo anno di applicazione della presente direttiva, l'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione sui progressi realizzati si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
15.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri d'origine applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2341, tali Stati membri d'origine possono continuare ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore al 31 dicembre 2015 per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2022.
Ove uno Stato membro d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in tale Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti addendi:
a) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione, calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2341;
b) il margine di solvibilità rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo comma, tenuto conto delle modifiche al diritto dell'Unione o nazionale risultanti dalla presente direttiva.
16. Gli Stati membri possono attribuire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, la facoltà di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte di un gruppo se sia l'impresa che la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte in questione sia distinta dalle altre e abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.
17.
Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2 e 3, le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 8 a 12 e 15 del presente articolo e agli articoli 308 quater, 308 quinquies e 308 sexies si applicano mutatis mutandis,a livello di gruppo.
Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2, 3 e 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 14 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo e nei casi in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti o le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo soddisfino il requisito di solvibilità corretta di cui all'articolo 9 della direttiva 98/78/CE ma non il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano in caso di applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 13 del presente articolo le modifiche della solvibilità di gruppo riguardanti:
a) l'eliminazione del doppio computo dei fondi propri ammissibili e della creazione infragruppo di capitale di cui agli articoli 222 e 223;
b) la valutazione delle attività e delle passività di cui all'articolo 224;
c) l'applicazione dei metodi di calcolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di cui all'articolo 225;
d) l'applicazione dei metodi di calcolo alle società di partecipazione assicurativa intermedie di cui all'articolo 226;
e) i metodi di calcolo della solvibilità di gruppo di cui agli articoli 230 e 233;
f) il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 231;
g) la fissazione di una maggiorazione del capitale di cui all'articolo 232;
h) i principi del calcolo della solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 235.
Art. 308 quater Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio
1. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
2.
Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:
a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE all'ultima data di applicazione della citata direttiva;
b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Se gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, punto B, lettera a), punto ii), della direttiva 2002/83/CE, il tasso d'interesse di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è determinato applicando i metodi utilizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'ultima data di applicazione di tale direttiva.
La parte di cui al primo comma diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino allo 0 % al 1o gennaio 2032.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui all'articolo 77 quinquies.
3. Le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) i contratti che comportano obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono stati conclusi precedentemente alla prima data di applicazione della presente direttiva, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;
b) fino all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE, le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono state stabilite in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 di tale direttiva all'ultima data di applicazione della stessa;
c) l'articolo 77 ter non si applica alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:
a) non includono le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies;
b) non applicano l'articolo 308 quinquies;
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla loro posizione finanziaria.
Art. 308 quinquies Misura transitoria sulle riserve tecniche
1. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. Tale deduzione può essere applicata a livello di gruppi di rischio omogenei di cui all'articolo 80.
2.
La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:
a) le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 76 alla prima data di applicazione della presente direttiva;
b) le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione calcolate secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.
La parte detraibile massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino allo 0 % al 1o gennaio 2032.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano alla prima data di applicazione della presente direttiva l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, l'importo di cui alla lettera a) è calcolato mediante l'aggiustamento per la volatilità alla data in questione.
3. Previa approvazione o su iniziativa dell'autorità di vigilanza, gli importi delle riserve tecniche, compreso se applicabile l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa.
4. La deduzione di cui ai paragrafo 2 può essere limitata dall'autorità di vigilanza qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.
5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:
a) non applicano l'articolo 308 quater;
b) se non possono soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presentano una relazione annuale alla loro autorità di vigilanza concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 2, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il loro profilo di rischio al fine di ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla loro posizione finanziaria.
Art. 308 sexies Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater o 308 quinquies e rilevano che se senza l'applicazione di tali misure non potrebbero rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità, ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.
Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta all'autorità di vigilanza un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata può aggiornare il piano di transizione.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate presentano alla loro autorità di vigilanza una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Le autorità di vigilanza revocano l'approvazione ad applicare le misure transitorie se dalla succitata relazione sui progressi realizzati si evince che l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.
Capo II. Disposizioni finali
Art. 309 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri. Nonostante il secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 308 bis a decorrere dal 1o aprile 2015.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 310 Abrogazione
Le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEEC, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dagli atti elencati all’allegato VI, parte A, sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato VI, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Art. 310 bis Personale e risorse dell'EIOPA
L'EIOPA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e dei doveri a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Art. 311 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 308 bis si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.
Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, 15, 16, 17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 70, 73, 145, 147, da 149 a 161, da 168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, da 305 a 308, 308 ter e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
La Commissione può adottare atti delegati nonché norme tecniche di regolamentazione e di attuazione prima della data di cui al terzo comma.
Art. 312 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2009 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente Åsa Torstensson