Direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa1, in particolare l'articolo 13,
La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea2.
Occorre pertanto modificare l'allegato della direttiva 2009/43/CE contenente l'elenco dei prodotti per la difesa.
Per motivi di coerenza, gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni necessarie a ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2009/43/CE.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2 Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Dette disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso