Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
Testo vigente
Art. 6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso
1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione a carico dell'autore del reato.
c) qualsiasi decisione di perseguire l’autore del reato;
d) sulla disponibilità di misure di protezione, compresi gli ordini di protezione;
e) sul ruolo della vittima nel procedimento penale conformemente alle norme nazionali, compresa, se del caso, la possibilità di diventare parte in tale procedimento;
f) sulle norme applicabili in materia di richiesta e ottenimento di un risarcimento.
2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;
b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.
4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.
5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione, anche in stato di libertà vigilata, o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell’autore del reato.
6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.
7. Gli Stati membri provvedono affinché il fatto che la vittima sia stata informata del suo diritto di ricevere informazioni sul procedimento penale, nonché la sua richiesta di ricevere informazioni a norma del presente articolo, siano debitamente verbalizzati in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale.
Art. 7 Diritto all’interpretazione e alla traduzione
1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.
2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.
3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.
4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta.
5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento o la capacità della vittima di esercitare i propri diritti, inclusa la capacità di partecipare al procedimento penale secondo il ruolo che ricopre all’interno di quest’ultimo.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente valuti se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale. Le disposizioni dell’articolo 10 ter, paragrafo 2, si applicano alle decisioni di non fornire l’interpretazione o la traduzione adottate durante le udienze.
8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.
Art. 8 Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime
1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.
2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate senza indebito ritardo dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all’articolo 22 dimostra la necessità di assistenza e a condizione che la vittima, dopo essere stata debitamente informata dei servizi di assistenza disponibili, acconsenta ad essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.
3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. La vittima ha accesso a siffatti servizi in funzione delle sue esigenze specifiche e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell’entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. Qualora i servizi di assistenza specialistica non siano forniti come parte integrante dei servizi generali di assistenza alle vittime, i servizi di assistenza generale e specialistica devono essere coordinati.
4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.
5. Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.
6. Gli Stati membri mirano ad assicurare che i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime in periodi di crisi, come le crisi sanitarie, le situazioni umanitarie o altri stati di emergenza.
7. I servizi di assistenza alle vittime devono essere disponibili e facilmente accessibili, anche online o mediante altri mezzi appropriati, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché la distribuzione geografica e la capacità dei servizi di assistenza alle vittime di cui al presente articolo e all’articolo 9 bis siano sufficienti, tenendo conto della geografia e della composizione demografica dello Stato membro interessato.
Art. 9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime
1.
I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:
a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato e di accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
c) sostegno emotivo;
c bis) sostegno psicologico o, qualora il sostegno psicologico non sia disponibile, indirizzamento verso servizi in grado di fornire sostegno psicologico;
d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
Ai fini del primo comma, lettera c bis), se una valutazione individuale di cui all’articolo 22 ha individuato una particolare necessità di sostegno psicologico, la vittima che ne ha bisogno dispone di ulteriore sostegno psicologico per tutto il tempo necessario, in funzione delle sue esigenze individuali e dei pertinenti sistemi sanitari o sociali nazionali che disciplinano l’accesso al sostegno psicologico.
c)
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i servizi di assistenza alle vittime prestino particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:
a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
b) assistenza mirata e integrata, nonché informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi che forniscono esami medici e forensi, che possono includere servizi sanitari completi, compresi servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale, e informazioni riguardo a, e se del caso indirizzamento verso, servizi di consulenza sociale e psicologica, compresa la cura per i traumi subiti, per le vittime con esigenze specifiche, quali le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio1, le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull’odio, le vittime del terrorismo, le vittime di tortura, le vittime di sparizioni forzate e le vittime di genocidio, di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra o del crimine di aggressione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 8 bis dello statuto della Corte penale internazionale.
4. Gli Stati membri forniscono tempestivamente alle vittime di violenza sessuale l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1385 e al diritto nazionale.
5. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere alle molteplici esigenze delle vittime con esigenze specifiche in linea con i protocolli o le linee guida di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 1, lettera d).
6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza di cui al presente articolo e all’articolo 9 bis soddisfino le norme applicabili in materia di qualità di tali servizi. I servizi prestati dai servizi di assistenza sono, se del caso, riesaminati e, se necessario, adattati di conseguenza. Il riesame di tali servizi non comporta un onere eccessivo per le organizzazioni che li forniscono.
Art. 9 bis Servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di servizi di assistenza adatta ai minori, mirata ed integrata per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all’età l’assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze, compresi i minori che hanno subito un pregiudizio in ragione del fatto che sono stati testimoni di un reato.
2. I servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni di cui al paragrafo 1 prevedono un meccanismo multiagenzia coordinato che include i seguenti servizi:
a) la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 4;
b) visite mediche;
c) sostegno emotivo, sociale e psicologico;
d) assistenza amministrativa;
e) denuncia di reati;
f) la valutazione individuale di cui all’articolo 22;
g) la registrazione audiovisiva delle audizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a).
3. Gli Stati membri valutano la possibilità di garantire la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 2 all’interno degli stessi locali, prestando particolare attenzione agli interessi delle vittime minorenni, compresa la gravità del danno subito dalle vittime minorenni a causa del reato.
4. I servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni di cui al presente articolo possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative.
Capo 3. Partecipazione al procedimento penale
Art. 10 Diritto di essere sentiti
1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.
Art. 10 bis Diritto di assistenza nei locali giudiziari
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le vittime ricevano sostegno emotivo e informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi del procedimento penale, nei locali giudiziari e in funzione delle loro esigenze individuali.
Art. 10 ter Diritto di informazione riguardo alle decisioni adottate durante i procedimenti giudiziari e diritto di riesame
1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima, conformemente al suo status nel procedimento penale ai sensi del diritto nazionale, sia informata senza ritardo delle decisioni relative al suo diritto all’interpretazione e alla traduzione durante le udienze a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e delle decisioni relative alle misure di cui all’articolo 23, paragrafo 3, adottate nell’ambito di procedimenti giudiziari, che la interessano direttamente.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché la vittima, conformemente al suo status nel procedimento penale ai sensi del diritto nazionale, abbia il diritto di chiedere il riesame, conformemente al diritto nazionale, almeno di qualsiasi decisione presa durante le udienze in merito:
a) al diritto all’interpretazione o alla traduzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3;
b) al diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 10; nonché
c) al diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 13.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le vittime di chiedere il riesame delle decisioni adottate a norma dell’articolo 18 e dell’articolo 23, paragrafo 3.
Le norme procedurali per il riesame delle decisioni a norma del presente paragrafo, compreso l’eventuale effetto sospensivo di tale riesame, sono determinate dal diritto nazionale. La valutazione di tale riesame non deve prolungare irragionevolmente il procedimento penale. Tale riesame può essere effettuato all’interno della stessa istanza e dalla stessa autorità, anche oralmente durante il procedimento giudiziario.
Art. 11 Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale
1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.
4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.
5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.
Art. 12 Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa
1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:
a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo;
c) l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.
2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.
Art. 13 Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale e che non dispongono di risorse sufficienti per pagare l’assistenza da parte di un avvocato durante il procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche, se del caso, ai fini di una domanda di risarcimento.
Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle risorse, una valutazione del merito o entrambe per determinare l’eventuale concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Qualora uno Stato membro preveda la valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e oggettivi, quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare della persona interessata, i costi dell’assistenza da parte di un avvocato e il tenore di vita in tale Stato membro, nonché la sua eventuale dipendenza dall’autore del reato.
Qualora applichi una valutazione del merito, lo Stato membro tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della gravità del danno subito dalla vittima.
Le norme procedurali in materia di accesso delle vittime al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché determinate categorie di vittime, quali definite dal diritto nazionale, come le vittime minorenni o le vittime con disabilità, che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale e che non dispongono di risorse sufficienti, abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 14 Diritto al rimborso delle spese
Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.
Art. 15 Diritto alla restituzione dei beni
Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.
Art. 16 Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale
1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.
2. Gli Stati membri dispongono di misure di esecuzione volte a facilitare il pagamento da parte dell’autore del reato, senza indebito ritardo, del risarcimento che spetta alla vittima.
3. Qualora alla vittima di un reato doloso violento spetti un risarcimento, ma l’autore del reato non l’abbia versato entro un termine ragionevole e le misure di cui al paragrafo 2 non abbiano avuto esito positivo entro un termine ragionevole, gli Stati membri possono anticipare il risarcimento che è stato concesso, in tutto o in parte, a tale vittima conformemente al diritto nazionale. Tale pagamento non esonera l’autore del reato dall’obbligo di pagare il risarcimento concesso e gli Stati membri hanno il diritto di recuperare tale pagamento dall’autore del reato.
Art. 17 Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro
1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti adottino le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado di:
a) raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l’avvenuta denuncia relativa al reato all’autorità competente;
b) ascoltare le vittime residenti in un altro Stato membro mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva conformemente alla convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea2, firmata il 29 maggio 2000, e alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
c) agevolare la partecipazione al procedimento penale delle vittime residenti in un altro Stato membro mediante videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza, nella misura del possibile ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale e conformemente al ruolo della vittima nel procedimento penale.
2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano chiedere l’assistenza di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/JHA del Consiglio5 e possano trasmettere a Eurojust e alla rete giudiziaria europea informazioni al fine di agevolare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri nei casi transfrontalieri, conformemente ai mandati di Eurojust e della rete giudiziaria europea.
Capo 4. Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione
Art. 18 Diritto alla protezione
Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.
Art. 18 bis Ulteriore diritto alla protezione
Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso alle misure di assistenza e protezione di cui alla presente direttiva possa essere concesso alle vittime che hanno subito un danno ulteriore, quale la privazione della dignità, a causa dell’apologia di reati gravi ai sensi del diritto nazionale, come la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo quali definiti a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio6, o dell’omaggio agli autori di reati.
Art. 19 Diritto all’assenza di contatti con l’autore del reato
1. Gli Stati membri creano le condizioni necessarie per consentire, ove necessario, l’assenza di contatti fra la vittima e i suoi familiari e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, d’ufficio o su richiesta della vittima, a meno che il procedimento penale non richieda tali contatti.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime. Gli Stati membri valutano la possibilità e la fattibilità di creare zone di attesa riservate alle vittime nei locali giudiziari esistenti.
3. Gli Stati membri garantiscono che, ove necessario, le vittime siano informate delle misure disponibili per evitare i contatti con l’autore del reato.
Art. 20 Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali
Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:
a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;
b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;
c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.
Art. 21 Diritto alla protezione della vita privata e alla non divulgazione dei dati personali
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne.
2. Per proteggere la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.
3. Gli Stati membri garantiscono che l’autore del reato non possa ricevere i dati personali riguardanti il luogo di residenza della vittima o altri dati di contatto equivalenti, quali il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della vittima, a meno che ciò non sia necessario ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 o qualora le autorità competenti, su richiesta o d’ufficio, a seguito di una valutazione caso per caso, abbiano stabilito che esiste un legittimo interesse alla divulgazione che prevale sul diritto della vittima alla protezione dei dati personali.
4. Il paragrafo 3 si applica ai procedimenti penali avviati a decorrere dal 2 luglio 2029.
Art. 22 Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione
1.
Gli Stati membri provvedono affinché una valutazione individuale delle vittime («valutazione individuale») sia condotta tempestivamente per individuare durante l’intero procedimento le specifiche esigenze di assistenza e di protezione e determinare se e in quale misura la vittima trarrebbe beneficio da un ulteriore sostegno psicologico a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis), dai servizi forniti di cui all’articolo 9 bis, o da misure speciali a norma degli articoli 18, 18 bis, 23 o 24, essendo particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
Gli Stati membri stabiliscono l’organizzazione pratica della valutazione individuale delle vittime.
1 bis.
La valutazione individuale è avviata il prima possibile, ad esempio al primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Se il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostra la necessità di una valutazione rafforzata, tale valutazione è effettuata, se del caso, in collaborazione o in coordinamento con le istituzioni e gli organismi pertinenti, nonché con i servizi di assistenza generale e specialistica, anche indirizzando la vittima verso tali servizi, a seconda delle esigenze individuali della vittima e della fase della procedura.
La valutazione individuale è effettuata da persone adeguatamente formate, nell’interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione a evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.
Le autorità, le istituzioni, gli organismi e i servizi di assistenza competenti rispondono alle esigenze di assistenza e protezione delle vittime senza indebito ritardo e in modo coordinato.
2. La valutazione individuale tiene conto degli elementi seguenti:
a) le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione pertinenti, tra cui la discriminazione basata su motivi intersezionali, come il genere, inclusa l’identità di genere, l’età, la disabilità, lo status in materia di soggiorno, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l’origine razziale, sociale o etnica e l’orientamento sessuale;
b) il tipo o la natura del reato;
c) le circostanze del reato.
d) la relazione della vittima con l’autore del reato e il rischio che rappresenta l’autore del reato.
3.
Nell’ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione:
a) alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità o della ripetizione del reato;
b) alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere collegati in particolare alle loro caratteristiche personali;
c) alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato.
Ai fini del primo comma, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, le vittime della criminalità organizzata, le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, le vittime della violenza sessuale, compresi l’abuso sessuale su minori, le vittime dello sfruttamento sessuale, le vittime di reati basati sull’odio, le vittime di tortura, le vittime di sparizioni forzate, le vittime con disabilità e le vittime di genocidio, di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra e di crimini di aggressione, quali definiti agli articoli 6, 7, 8 e 8 bis dello statuto della Corte penale internazionale. Particolare attenzione è accordata, ove applicabile, alle vittime delle forme online di tali tipi di reato e alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.
Ove applicabile e appropriato, la valutazione individuale tiene conto delle esigenze specifiche dei familiari della vittima.
3 bis. Nell’ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l’autore del reato, di cui al paragrafo 2, lettera d), ad esempio:
a) il rischio di comportamento violento;
b) il rischio di lesioni fisiche;
c) il rischio di uso di armi;
d) connessioni o coinvolgimento con un gruppo della criminalità organizzata;
e) abuso di alcol o di sostanze stupefacenti;
f) maltrattamento di minori;
g) problemi di salute mentale;
h) comportamenti persecutori (stalking);
i) espressione di minacce o istigazione all’odio.
4. Ai fini della presente direttiva si presume che le vittime minorenni abbiano specifiche esigenze di assistenza e di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli 18, 18 bis, 23 e 24, le vittime minorenni sono oggetto della valutazione individuale. La valutazione individuale delle vittime minorenni è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirata ed integrata di cui all’articolo 9 bis e tiene conto di eventuali esigenze specifiche che le vittime minorenni prive di cure genitoriali potrebbero avere a seguito del reato.
5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.
6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei desideri della vittima, compresa l’eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 8, 9, 9 bis, 23 e 24.
7. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione individuale sia riesaminata in base alle esigenze individuali della vittima e, se del caso, che siano adottate nuove misure o che le misure esistenti siano adattate per riflettere le esigenze individuali della vittima, di modo che le misure di assistenza e di protezione si riferiscano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l’intero corso del procedimento penale.