Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo III. Preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Art. 11 Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario presentino all’autorità competente i seguenti documenti:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 5;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all’articolo 19, paragrafi 3 e 5;
c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all’allegato I, parte 1;
d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all’articolo 17;
e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 e 13;
f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;
g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata a norma degli articoli 14 e 28;
h) nel caso di un’operazione di pozzo, una comunicazione di tale operazione di pozzo e informazioni su tale operazione di pozzo a norma dell’articolo15;
i) nel caso di un’operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell’articolo 16;
j) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente all’allegato I, parte 1;
k) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall’autorità competente.
2. I documenti che devono essere presentati a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo da presentare a norma del paragrafo 1, lettera h).
3. La comunicazione di progettazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l’operazione pianificata. L’autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
4. Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca.
5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del paragrafo 1, lettera j), è trasmessa all’autorità competente con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all’operatore di tener conto, nell’elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall’autorità competente.
6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, all’autorità competente è data comunicazione di tale modifica al più presto possibile.
7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del paragrafo 1, lettera e), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità stessa che cade prima del previsto avvio delle operazioni.
Art. 12 Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 2 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e affinché siano fornite le prove a tal riguardo conformemente all’allegato I, parte 2, punto 3.
3. Previo accordo dell’autorità competente, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere preparata per un gruppo di impianti.
4. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore, su richiesta dell’autorità competente, fornisca tali informazioni e apporti tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.
5. Qualora l’impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportino un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l’operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente conformemente all’allegato I, parte 6.
6. Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o non sia iniziato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto di produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell’operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.
Art. 13 Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il proprietario rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 3 e 5, ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e affinché siano forniti gli elementi di valutazione a tale riguardo conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2.
3. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, gli Stati membri obbligano il proprietario a fornire, su richiesta dell’autorità competente, tali informazioni e ad apportare tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.
4. Qualora l’impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il proprietario redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente, conformemente all’allegato I, parte 6, punti 1, 2 e 3.
5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste né sia avviato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto fisso non destinato alla produzione.
6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche previste non siano effettuate prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto mobile non destinato alla produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte del proprietario almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.
Art. 14 Piani interni di risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori o i proprietari, a seconda del caso, predispongano piani interni di risposta alle emergenze, che devono essere presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g). I piani sono predisposti conformemente all’articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l’elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.
2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti all’autorità competente il piano interno di risposta alle emergenze modificato, o una descrizione adeguata dello stesso, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni di pozzo.
3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato all’autorità competente a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.
Art. 15 Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore di un pozzo predisponga la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), all’autorità competente. Essa è presentata entro un termine stabilito da detta autorità che sia prima dell’avvio dell’operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo contiene informazioni dettagliate sulla progettazione del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell’allegato I, parte 4. Ciò include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio.
2. L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l’operazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo associ il verificatore indipendente nella pianificazione e preparazione di una modifica sostanziale comunicazione di operazioni di pozzo presentata di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e che informi immediatamente l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a di operazioni di pozzo. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti relazioni delle operazioni di pozzo all’autorità competente conformemente a quanto previsto dall’allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo, o agli intervalli stabiliti dall’autorità competente.
Art. 16 Comunicazione di operazioni combinate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari impegnati in un’operazione combinata elaborino congiuntamente la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i). La comunicazione contiene informazioni specificate nell’allegato I, parte 7. Gli Stati membri provvedono affinché uno degli operatori interessati presenti all’autorità competente la comunicazione di operazioni combinate. La comunicazione è presentata entro un termine stabilito dall’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni combinate.
2. L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni combinate prende le misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l’operazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore che ha presentato la comunicazione informi senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
Art. 17 Verifica indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari istituiscano sistemi di verifica indipendenti e redigano una descrizione di tali sistemi, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e inclusi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 5.
2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell’operatore o del proprietario per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all’allegato V.
4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:
a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;
b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari rispondano alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendano provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari garantiscano che le raccomandazioni ricevuti dal verificatore indipendente a norma del paragrafo 4, lettera a), nonché le risposte di provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni siano messi a disposizione dell’autorità competente e conservati dall’operatore o dal proprietario per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di pozzi garantiscano che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni siano presentati nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell’articolo 15.
8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell’avvio di operazioni all’interno delle acque marine degli Stati membri.
Art. 18 Poteri dell’autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a) vieti l’utilizzo o l’avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i), siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dalla presente direttiva;
b) in situazioni eccezionali e quando ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevi l’arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell’articolo 11 e l’avvio delle operazioni;
c) imponga all’operatore di adottare le misure proporzionate che l’autorità competente ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all’articolo 3, paragrafo 1;
d) se è applicabile l’articolo 6, paragrafo 4, adotti misure adeguate per assicurare che le operazioni continuino a essere sicure;
e) sia autorizzata a chiedere miglioramenti e, se necessario, a vietare la prosecuzione del funzionamento di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l’esito di un’ispezione, un provvedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni della presente direttiva o l’esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
Capo IV. Politica di prevenzione
Art. 19 Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che definisce la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che deve essere presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e ne garantiscano l’attuazione in tutte le loro attività in mare nel settore degli idrocarburi, definendo tra l’altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l’efficacia della politica. Il documento contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell’operatore, tra l’altro, per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che presenti il loro sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Tale documento include una descrizione:
a) delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;
b) delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma della presente direttiva; e
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell’articolo 17.
4. Gli Stati membri offrono agli operatori e ai proprietari la possibilità di contribuire a meccanismi per l’effettiva consultazione tripartita di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Se del caso, l’impegno di un operatore e di un proprietario a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
5. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente sono preparati in conformità dell’allegato I, parti 8 e 9 e all’allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell’operatore o del proprietario e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l’attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari preparino e conservino un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari, in consultazione con l’autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, elaborino e rivedano le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell’allegato VI.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino che il loro documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 comprenda anche i loro impianti destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell’Unione.
9. Qualora l’attività svolta da un operatore o dal proprietario rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario adotti misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell’attività in questione finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano adottate tali misure, l’operatore o il proprietario lo comunichi all’autorità competente senza indugio e comunque entro 24 ore dall’adozione di tali misure.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari adottino, se del caso, misure idonee per il ricorso a procedure o a mezzi tecnici adeguati al fine di promuovere l’affidabilità della raccolta e la registrazione dei dati pertinenti e impedire possibili manipolazioni.
Art. 20 Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione
1. Gli Stati membri obbligano le società registrate nel loro territorio che svolgono, esse stesse o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione come detentori di licenze o operatori a comunicare loro, su richiesta, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di una relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato precisa i dettagli dell’informazione richiesta. Tali relazioni sono scambiate conformemente all’articolo 27, paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno né un’autorità competente né un punto di contatto presentano le relazioni ricevute alla Commissione.
Art. 21 Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari osservino le misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere e), h) e i)
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino in un tempo ragionevole all’autorità competente e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione dell’autorità competente, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte dell’autorità competente, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare la presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente elabori piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell’articolo 11. L’efficacia dei piani è rivista su base regolare e l’autorità competente adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.
Art. 22 Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
1. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi:
a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e
b) per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.
Capo V. Trasparenza e condivisione delle informazioni
Art. 23 Condivisione delle informazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori e i proprietari forniscano all’autorità competente almeno le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Art. 24 Trasparenza
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all’allegato IX.
2. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Il formato di pubblicazione comune permette la comparazione affidabile delle pratiche nazionali a norma del presente articolo e dell’articolo 25.
Art. 25 Relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale, nel quadro delle relazioni annuali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio5, contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.
2. Gli Stati membri designano un’autorità responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell’articolo 24.
3. La Commissione pubblica una relazione annuale in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
Art. 26 Indagini a seguito di un incidente grave
1. Gli Stati membri avviano indagini approfondite in relazione a incidenti gravi verificatisi nella loro giurisdizione.
2. Alla conclusione delle indagini o, se del caso, del procedimento legale è messa a disposizione della Commissione una sintesi dei risultati di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri rendono pubblica una versione non riservata dei risultati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito delle indagini a norma del paragrafo 1, l’autorità competente attui tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell’ambito dei suoi poteri.
Capo VI. Cooperazione
Art. 27 Cooperazione tra Stati membri
1.
Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l’altro attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.
Per gli Stati membri senza attività in mare nel settore degli idrocarburi sotto la loro giurisdizione, le informazioni di cui al primo comma sono ricevute dai punti di contatto designati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1.
2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all’interno dell’Unione, nonché, se del caso, all’esterno dell’Unione.
3. Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente partecipi alla definizione di priorità comuni chiare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l’attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
4. Entro il 19 luglio 2014 la Commissione presenta agli Stati membri una relazione sull’adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della presente direttiva, che comprendono, se necessario, proposte per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano accesso a risorse adeguate in termini di esperti.
5. Entro il 19 luglio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all’accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell’articolo 8, paragrafo 6.
Capo VII. Preparazione e risposta alle emergenze
Art. 28 Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani interni di risposta alle emergenze che devono essere predisposti dall’operatore o dal proprietario in conformità dell’articolo 14 e presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), siano:
a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenti un rischio immediato di incidente grave; e
b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario facciano in modo che l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze siano disponibili in ogni momento e li mettano a disposizione delle autorità responsabili dell’esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze dello Stato membro in cui si applica il piano esterno di risposta alle emergenze.
3. Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell’allegato I, parte 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11. Tali aggiornamenti sono presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e comunicati all’autorità pertinente o alle autorità responsabili per la preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze per la zona interessata.
4. Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell’impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
Art. 29 Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze
1. Gli Stati membri predispongono piani esterni di risposta alle emergenze che coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della loro giurisdizione. Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari e operatori nei piani di risposta esterna all’emergenza.
2. I piani esterni di risposta alle emergenze sono predisposti dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari interessati e, se del caso, con i licenziatari e l’autorità competente e tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell’area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.
3. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell’allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Nel rendere disponibili i rispettivi piani esterni di risposta alle emergenze, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d’intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano l’industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto che siano compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.
5. Gli Stati membri tengono un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all’allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.
6. Gli Stati membri garantiscono che operatori e proprietari verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o, se del caso, i punti di contatto elaborino scenari per la cooperazione nelle emergenze. Se necessario, tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.
Art. 30 Risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o, se del caso, il proprietario comunichino senza indugio alle autorità competenti un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l’origine, i possibili effetti sull’ambiente e le potenziali conseguenze gravi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché in caso di incidente grave l’operatore o il proprietario adottino tutte le misure adeguate per prevenirne l’aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le competenti autorità degli Stati membri possono assistere l’operatore o il proprietario, anche con la fornitura di ulteriori risorse.
3. Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per l’indagine approfondita di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Capo VIII. Effetti transfrontalieri
Art. 31 Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1.
Qualora uno Stato membro ritenga probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che devono avvenire nell’ambito della sua giurisdizione possa avere gravi ripercussioni sull’ambiente in un altro Stato membro, trasmette, prima dell’inizio delle operazioni, le informazioni pertinenti allo Stato membro potenzialmente interessato e si adopera, congiuntamente con tale Stato membro, per adottare misure atte a prevenire danni.
Gli Stati membri che ritengono di essere potenzialmente interessati possono sempre chiedere allo Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione deve svolgersi l’operazione in mare nel settore degli idrocarburi che tutte le informazioni pertinenti siano loro trasmesse. Tali Stati membri possono valutare congiuntamente l’efficacia delle misure fatte salve le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente per l’operazione interessata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. I grandi rischi individuati a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un’efficace risposta congiunta a un incidente grave.
3. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, gli Stati membri, su una base di reciprocità, rendono disponibili le informazioni ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri coordinano tra loro le misure relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell’Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.
5. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell’Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati. La Commissione può contribuire alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri.
6. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione tale situazione si verifichi ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o paesi terzi che possono essere interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un’efficace risposta all’emergenza.